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Ordinanza ingiunzione nei confronti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Livorno - 21 aprile 2021 [9685245]

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[doc. web n. 9685245]

Ordinanza ingiunzione nei confronti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Livorno - 21 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 153 del 21 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stazione;

PREMESSO

1. Introduzione

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte del sig. XX relativa alla pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio VIII - Ambito territoriale della provincia di Livorno, di graduatorie relative a personale docente contenenti dati personali, tra cui il codice fiscale degli interessati.

2. L’attività istruttoria

Dall’accertamento preliminare effettuato dall’Ufficio in data XX, è emerso che le predette graduatorie, risultavano visibili e liberamente scaricabili agli url: http://www.usp.livorno.org/... e http://www.usp.livorno.org/...

Tali documenti, contenenti i nominativi di circa 60 docenti inseriti nella la graduatoria “XX” e i nominativi di circa 150 docenti inseriti nei bollettini dei trasferimenti del personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Livorno, recavano l’indicazione anche del codice fiscale del personale docente.

Al riguardo, l’Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Livorno, con nota prot. n. XX del XX ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità, evidenziando, in particolare che:

- “la presenza dei menzionati dati personali nei documenti, in particolare, deriva dalla necessità di dirimere situazioni di omonimia presenti nel personale scolastico censito dal Miur, che nel caso di cognomi particolarmente diffusi, può essere accompagnato anche dalla coincidenza della data e/o della provincia di nascita. In tal senso, dunque il codice fiscale non appare dato eccedente rispetto alla finalità, in quanto tale formato del file garantisce la correttezza dell’informazione”.

- “(…) in via cautelativa, (L’) Ufficio ha rimosso dai file, i dati relativi al codice fiscale dal proprio sito”.

L’Autorità, sulla base dalle verifiche compiute e degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata dal richiamato Ufficio, e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, ha accertato che l’Ente, pubblicando sul sito web istituzionale, agli url: http://www.usp.livorno.org/... e http://www.usp.livorno.org/..., le graduatorie dei docenti, recanti in chiaro oltre ai dati identificativi degli stessi, anche informazioni personali non necessarie rispetto alle finalità perseguite con la pubblicazione, quali il codice fiscale, ha causato un’indebita diffusione di dati personali che, anche in ragione della indicizzabilità di tali informazioni da parte dei motori di ricerca, è suscettibile di recare pregiudizio alla riservatezza individuale e di incrementare il rischio di abusi.

Pertanto, si è proceduto alla notifica delle violazioni effettuate, prevista dall’art. 166, comma 5, del Codice, alla richiamata Amministrazione, comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e invitando la stessa a inviare al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita dall’Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

Con nota del XX (prot. XX n. XX), l’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana ha inoltrato la documentazione prodotta dall’Ambito territoriale di Livorno (note XX n.XX del XX con i relativi allegati e XX n. XX del XX) chiarendo che “In merito al procedimento in questione, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria condotta, si evidenziano, a sommesso parere dello scrivente, sussistere presupposti che sostanziano la fattispecie dell’errore scusabile, escludendo, quindi, ogni profilo di colpa in capo al responsabile della struttura organizzativa”.

In particolare, con la richiamata nota XX n. XX del XX, alla luce della ricostruzione “dei fatti che nell’a.s. 2018/2019, hanno dato luogo alla relativa violazione”, l’Ambito territoriale di Livorno ha rappresentato che:

- “il D.M. n° 374/ 2017 sull’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto personale docente triennio 2017/20 – all’art. 10 prevede espressamente la pubblicazione sia delle graduatorie provvisorie che di quelle definitive. Tale obbligo di pubblicazione, a livello di normativa di rango primario, discende sia dalla previsione degli artt. 50-54, d.lgs n°. 82/2005 CODICE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE che da quella contenuta negli artt. 2 e seguenti del d.lgs. 33/2013”;

- “i reports dei trasferimenti, come è noto, vengono forniti dal Ministero sia in modalità “privacy” che in modalità “non privacy” affinché, al momento della loro comunicazione agli interessati, necessariamente tramite pubblicazione, possano essere esternati con la garanzia che il Ministero, produttore e gestore dei medesimi files, abbia già a monte, oscurato i dati sensibili coperti da privacy. Risulta alla scrivente che in tale circostanza l’Ufficio VIII, non ritenesse opportuno modificare tale file, in quanto già precostituito dal Ministero”.

- “la presenza dei menzionati dati personali nei reports in questione, poteva essere utile per dirimere le frequenti situazioni di omonimia presenti nel personale scolastico censito nel data- base del MIUR che, nel caso di cognomi particolarmente diffusi, spesso è accompagnato anche dalla coincidenza della data di nascita”;

- “l’Ambito Territoriale di Livorno, ha provveduto tempestivamente a rimuovere, dal sito web istituzionale, i files contestati procedendo, altresì, a segnalarne la criticità all’ (…) Ufficio Scolastico Regionale”.

Inoltre il Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV del Ministero ha rappresentato, in particolare che:

- “l’articolo 462 del Testo unico in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede che gli uffici periferici del MIUR competenti a disporre il trasferimento, formino una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'art. 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti (…).

- la complessità procedurale che necessariamente, visto il numero considerevole di partecipanti e i frequenti casi di omonimia e addirittura, come riferito dall’Ufficio Scolastico provinciale, anche di coincidenza di data di nascita dei vari soggetti aspiranti, determina l’esigenza, con la pubblicazione delle graduatorie, di assicurare l’individuazione in modo immediato, preciso ed univoco dei soli beneficiari dei movimenti, contemperando quindi l’esigenza di protezione del dato con la tutela dell’interesse del medesimo docente ad avere esatta certezza dell’esito della propria istanza di mobilità”

- (…) per assicurare agli interessati il diritto di conoscere con immediatezza e certezza la propria posizione in graduatoria nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente con riferimento al corretto avvio dell’anno scolastico, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, l’Amministrazione ha ritenuto di privilegiare l’inserimento del codice fiscale degli interessati tra i dati personali necessari e pertinenti rispetto alla finalità di pubblicità legale della pubblicazione. Al contrario, si ritiene con ragionevole certezza che il mancato inserimento del codice fiscale, in ragione della platea numerosa dei soggetti interessati che rappresenta un tratto distintivo del personale scolastico rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, non avrebbe consentito di raggiungere la finalità stessa della pubblicazione che è direttamente connessa all’esercizio dei diritti degli interessati. L’esercizio di tali diritti è da considerarsi prioritario, in quanto funzionale alla gestione tempestiva di tutte le procedure connesse all’avvio dell’anno scolastico, rispetto alla diffusione in via indiretta dei dati personali desumibili dal codice fiscale, e tra l’altro già presenti nella graduatoria, a eccezione del comune di nascita.

3. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato. Normativa applicabile

Ai sensi della disciplina in materia, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (ibidem).

Il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c ed e).

La normativa europea prevede inoltre che “Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” con la conseguenza che, al caso di specie, risulta applicabile la disposizione contenuta nell’art. 2-ter del Codice, in base al quale l’operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione in Internet) in ambito pubblico è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

In tale quadro, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del Regolamento, fra cui quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (par. 1, lett. a) e c).

Con particolare riferimento alla pubblicazione delle graduatorie, inoltre, il Garante nel provvedimento n. 134 del 15 maggio 2014, recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, in corso di aggiornamento) ha chiarito che “devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati” e che “Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio)”. Analogamente, nel provvedimento n. 23 del 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” (in www.gpdp.it, doc. web n. 1417809) l’Autorità aveva evidenziato che: “Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale.”

4. Ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio.

In occasione delle verifiche effettuate dall’Ufficio in relazione alle circostanze da valutare ai sensi dell’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini della quantificazione della sanzione applicabile allo specifico caso, è stato possibile verificare che i predetti dati personali dei docenti sono, ad oggi, ancora accessibili attraverso i richiamati url: http://www.usp.livorno.org/... e http://www.usp.livorno.org/...

Risulta pertanto che l’Ufficio VIII - Ambito territoriale della provincia di Livorno, continua a rendere comunque accessibili, con le modalità sopra descritte, i dati personali dei docenti inseriti nelle predette graduatorie.

5. Conclusioni

Il caso sottoposto all’esame del Garante ha, dunque, come oggetto la liceità della diffusione, da parte dell’Ufficio VIII - Ambito territoriale della provincia di Livorno, sul proprio sito istituzionale, dei codici fiscali dei docenti inseriti nelle predette graduatorie.

In via preliminare, si evidenzia che gli ordini professionali, come gli altri soggetti pubblici, possono trattare dati personali solo nelle ipotesi in cui tali trattamenti si rendano necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali perseguite (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)) e trovino il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter del Codice.

Al riguardo, occorre rilevare che la normativa di settore richiamata dall’amministrazione non legittima la diffusione del codice fiscale dei docenti e che tale diffusione non può essere giustificata neppure dall’asserita “necessità di dirimere situazioni di omonimia presenti nel personale scolastico censito dal Miur” tenuto conto che le richiamate graduatorie non risultano contenere casi di omonimia e che, in ogni caso, l’eventuale presenza di omonimi non sarebbe stata idonea a giustificare la pubblicazione dei codici fiscali degli interessati.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice si evidenzia che tali elementi, seppure meritevoli di considerazione, non consentono tuttavia di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con la nota del XX (prot. n. XX) e non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro nessuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell’Ufficio, e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Amministrazione scolastica per aver diffuso sul sito web istituzionale, agli url: http://www.usp.livorno.org/... e http://www.usp.livorno.org/... graduatorie del personale docente recanti in chiaro oltre ai dati identificativi dei docenti stessi, anche informazioni personali non necessarie rispetto alle finalità perseguite con la pubblicazione, quali il codice fiscale, causando, in tal modo un’indebita diffusione di dati personali che, anche in ragione della indicizzabilità di tali informazioni a parte dei motori di ricerca, è suscettibile di recare pregiudizio alla riservatezza individuale e di incrementare il rischio di abusi (cfr. con riguardo alla pubblicazione di dati non pertinenti contenuti in graduatorie scolastiche, Provv. 6 giugno 2013, n. 275, doc. web n. 2536184, 2536409 e 2535862).

Si rileva che il trattamento dei dati degli interessati, avvenuto in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ha avuto inizio con la pubblicazione delle richiamate graduatorie sul sito web dell’amministrazione e risulta tuttora in corso.

Ne discende che i trattamenti in esame si sono svolti nella piena vigenza delle disposizioni del Regolamento e del Codice e che, al fine della determinazione del quadro normativo applicabile sotto il profilo temporale (art. 1, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689), queste costituiscono le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione.

Tale pubblicazione è avvenuta in violazione della normativa a tutela dei dati personali e, specificamente in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione dei dati”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.

6. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. f del Regolamento)

Come accertato nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio VIII, Ambito territoriale di Livorno, continua a continua a rendere disponibili attraverso i richiamati link i dati personali dei docenti iscritti nelle predette graduatorie.

L’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento prevede che il Garante ha i poteri correttivi di “imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento”.

In tale quadro si ritiene necessario, in ragione dell’illiceità del trattamento effettuato disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso vietando all’Ufficio scolastico ogni ulteriore diffusione dei dati personali dei docenti inseriti nelle graduatorie in esame.

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Ufficio VIII dovrà, inoltre, provvedere a comunicare a questa Autorità le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. f) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, la violazione della disposizione citata è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stato considerato che la rilevata condotta, tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha avuto a oggetto la diffusione dei dati personali (codice fiscale) non necessari rispetto alle finalità sottese alla pubblicazione delle graduatorie, riferiti a circa 200 soggetti; tali dati personali risultano tuttora accessibili sul web.

Le violazioni derivano dalla pubblicazione di graduatorie relative a personale docente sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico di Livorno; in relazione a forme di diffusione analoghe a quelle in esame, in passato, il Garante ha adottato le richiamate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” con le quali aveva fornito una serie di indicazioni ai soggetti pubblici per ottemperare alle disposizioni in materia di protezione dati nel momento in cui provvedono a diffondere dati personali sul web.

In tale quadro, va considerato inoltre che, sulla base degli atti, l’episodio risulta essere stato determinato da un comportamento colposo dovuto alla errata convinzione che la pubblicazione del codice fiscale degli interessati fosse necessaria al fine di evitare presunti casi di omonimia nonché dalle difficoltà derivanti dalla gestione di una notevole mole di domande. L’amministrazione scolastica ha collaborato con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi, ma le misure adottate non risultano sufficienti. Infatti nonostante l’Ufficio VII abbia tentato di rimuovere i dati personali in esame dalle graduatorie, allo stato tali informazioni risultano ancora visibili sul web. Non risultano, inoltre, eventuali precedenti violazioni del Regolamento pertinenti commesse nello specifico, dall’Ufficio VIII, Ambito territoriale di Livorno.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per la violazione dell’art 5, par. 1, lett. a) e c); del Regolamento quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo Regolamento.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, si ritiene altresì, anche in considerazione dell’elevato numero di interessati coinvolti e del lasso temporale intercorso dal momento della pubblicazione fino alla data odierna, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VIII - Ambito territoriale della provincia di Livorno, con sede legale in Via Galilei 40, C.F. 80004140499, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, nei termini di cui in motivazione:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone la limitazione dei trattamenti in corso vietando all’Ufficio scolastico ogni ulteriore diffusione dei codici fiscali dei docenti inseriti nella graduatoria “XX” e nei bollettini dei trasferimenti del personale scolastico della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Livorno sopra richiamati;

- ai sensi dell’art. 157 del Codice ordina di comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione presente provvedimento, le iniziative intraprese per assicurare la cessazione del trattamento. Il mancato riscontro a una richiesta è punito con la sanzione amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, par. 5, del Regolamento e 166 del Codice;

ORDINA

al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Livorno, con sede legale in Via Galilei 40, C.F. 80004140499, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima amministrazione di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila), in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981

Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei