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Provvedimento dell'8 luglio 2021 [9701587]

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[doc. web n. 9701587]

Provvedimento dell'8 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 265 dell'8 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 11 settembre 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di due URL collegati a contenuti riferite a proprie immagini e dati identificativi che sarebbero stati pubblicati in assenza di consenso;

VISTA la nota del 14 settembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 5 ottobre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

che l’URL indicato con il n. 1 nel riscontro fornito è collegato ad una pagina che non “viene attualmente visualizzata tra i risultati di ricerca con riferimento al nome della reclamante”;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione con riguardo al secondo degli URL indicati ritenendo che il suo contenuto sia di attuale interesse per la collettività essendo connesso al ruolo professionale dell’interessata;

VISTA la nota del 20 ottobre 2020 con la quale la reclamante ha comunicato di svolgere attualmente la professione di consulente digitale, ovvero un’attività diversa da quella collegata ai contenuti dei quali ha chiesto la rimozione;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che con riguardo all’URL indicato con il n. 1 nel riscontro fornito dal titolare del trattamento, quest’ultimo ha dichiarato che la relativa pagina non risulta attualmente visualizzata per ricerche correlate al nome della reclamante e che pertanto non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio;

RILEVATO che:

il contenuto reperibile tramite il predetto URL rimanda ad immagini e dati identificativi della reclamante che, secondo quanto affermato dalla medesima, sarebbero stati pubblicati all’interno del corrispondente sito web in assenza di consenso;

il diritto di cancellazione per revoca del consenso (art. 17, par. 1, lett. b), del Regolamento) è tendenzialmente esercitabile nei confronti del sito sorgente tenuto conto del fatto che appare improbabile, come rilevato anche nelle citate Linee Guida n. 5/2019, che il trattamento dei dati da parte del gestore di un motore di ricerca abbia come base giuridica il consenso dell’interessato;

tuttavia nei confronti del predetto gestore permane la possibilità in capo all’interessato di esercitare il diritto di cancellazione di cui all’art. 17, par. 1, lett. c), basato sull’opposizione manifestata dal medesimo e sull’insussistenza di motivi legittimi e cogenti per proseguire il trattamento in capo al titolare;

tale circostanza, nel caso in esame, appare fondata nella carenza di consenso dell’interessata rispetto al trattamento posto in essere in via principale dal sito sorgente, oltreché nell’insussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico tali da risultare prevalenti sul diritto di opposizione esercitato dalla reclamante;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL sopra indicato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine alla circostanza che la pagina collegata all’URL indicato con il n. 1 nel riscontro fornito dalla medesima non risulti visualizzata per ricerche correlate al nome della reclamante;

b) dichiara il reclamo fondato con riferimento all’ulteriore URL indicato nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei