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Provvedimento del 27 maggio 2021 [9711648]

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[doc. web n. 9711648]

Provvedimento del 17 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 241 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale n.8/2020 del 3 marzo 2020 redatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Como, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, composto da 2 telecamere attive e funzionanti, privo dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, presso la sede legale della società FA.PO s.r.l. (esercente l’attività di “compro oro”), sita in Como, Via Cavallotti 4/A;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’accertamento della Guardia di Finanza Compagnia di Como.

1.1. Con nota del 3 aprile 2020 (prot. 0203285), la Guardia di Finanza - Compagnia di Como - trasmetteva a questa Autorità il verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa n.8/2020 compiuto il 3 marzo 2020 presso la sede legale della società FA.PO s.r.l. (esercente l’attività di “compro oro”), sita in Como, Via Cavallotti 4/A. Nel corso dell’accertamento, la Guardia di Finanza verificava la presenza di un sistema di videosorveglianza composto da 2 telecamere, attive e funzionanti, che riprendevano rispettivamente la zona destinata al ricevimento dei clienti e il locale adibito ad ufficio, idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali, realizzato per mezzo del suddetto impianto, veniva accertata l’assenza di idonee informative, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

1.2. Successivamente, a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio di provvedere, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, all’annullamento in autotutela del verbale di contestazione emesso nei confronti di FA.PO. s.r.l., la Guardia di Finanza, con atto del 15 giugno 2020 (prot. 0341852/2020), ha proceduto all’annullamento in autotutela della parte del verbale relativa alla contestazione di violazione amministrativa n. 8/2020 redatto in data 3 marzo 2020;

1.3. Con nota del 3 settembre 2020 (prot. 32371), l’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale del 3 marzo 2020 n. 8/2020 (per la parte non annullata), provvedeva a notificare a FA.PO. s.r.l., titolare dell’impianto suddetto, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione dell’art. 13 del Regolamento.

1.4. La società, in persona del legale rappresentante sig. XX, con nota pervenuta il 21 settembre 2020, inviava i propri scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui dichiarava, quanto alla mancanza di informativa, che, al momento dell’ingresso nel locale, i clienti ricevevano da un incaricato della società un’informativa in forma orale e successivamente un’informativa cartacea relativa al trattamento dei loro dati personali, comprensiva dell’attività di videosorveglianza effettuata. Inoltre, la società ha dichiarato di aver successivamente provveduto ad installare cartelli informativi della presenza delle telecamere presenti presso la sede della società stessa. 

2. L’esito dell’istruttoria.

2.1. All’esito delle dichiarazioni rese dalla società nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso i locali della società FA.PO. s.r.l., era attivo e funzionante, e che era sprovvisto delle informative richieste dall’art. 13 del Regolamento.

2.2. Non assume rilievo, pertanto, la circostanza, peraltro indimostrata, che un incaricato della società fosse solito informare oralmente i clienti, al momento dell’ingresso nei locali della società e, successivamente, rilasciare agli stessi un’informativa scritta relativa al complessivo trattamento dei propri dati, posto che, come già chiaramente indicato nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (par 3.1.), compatibile in parte qua con il Regolamento generale, gli interessati devono essere avvisati della presenza delle telecamere attraverso appositi cartelli informativi collocati prima dell’ingresso nel raggio d’azione delle stesse e non successivamente, quando già entrati in una zona soggetta alla ripresa delle videocamere.

2.3. Nel caso di specie, risulta evidente come la società abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta, previa informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

Tuttavia, occorre considerare che la società ha dichiarato di aver provveduto ad installare, nel corso del procedimento, cartelli informativi della presenza delle telecamere presenti presso la propria sede, ha collaborato con l’Autorità nel corso del procedimento, la condotta è di natura colposa, non sono pervenuti reclami o segnalazioni in merito e non risultano precedenti violazioni a carico della società medesima; tali circostanze inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento.

Si ritiene, pertanto, che sia sufficiente ammonire la società, titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento alle informazioni da fornire all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da Fa.Po. s.r.l., sita in Como, Via Cavallotti 4/A, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 13 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce Fa.Po. s.r.l., per la violazione effettuata mediante l’impianto di videosorveglianza in relazione all’art. 13 del Regolamento;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei