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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9720469]

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[doc. web n. 9720469]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 339 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e del dott. Guido Scorza, componenti e del e del cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regola mento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX, in data 11  novembre 2019, con la quale questi ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte di diversi organi di stampa, tra i quali il Tg3 -Toscana (edizione delle 14 dell’11 novembre 2109), dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX, nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subite dal proprio figlio;

CONSIDERATO che il segnalante ha, in particolare, rappresentato che:

─ nel servizio televisivo sono state diffuse notizie particolareggiate dell’intervento chirurgico subito dal figlio (amputazione delle gambe), unitamente al nome, cognome e al corpo speciale di appartenenza;

─ tali dati − «eccedenti e non necessari ai fini dell’informazione di interesse pubblico» − hanno determinato una «palese violazione della privacy» del figlio, nonché messo a repentaglio la sicurezza propria e della sua famiglia e che, proprio per evitare ciò, aveva sempre celato la sua attività nella cerchia di familiari e amici;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio in data 12 novembre 2019 (prot. 38892/19);

VISTA la nota del 25 novembre con la quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., ha osservato che:

─ il servizio riportava una notizia di interesse pubblico;

─ i nomi dei militari coinvolti erano stati già diffusi precedentemente da altre testate giornalistiche;

─ nei contatti intercorsi con la sezione relazioni esterne dello Stato maggiore della difesa non era stata mai segnalata l’esigenza di tutelare l’identità dei militari coinvolti, confidando pertanto sulla possibilità che i nominativi potessero essere lecitamente diffusi;

─ di aver comunque provveduto a non trasmettere ulteriormente il servizio televisivo con i nominativi dei militari, a vincolarlo affinché non venisse più diffuso e a rimuoverlo dal sito internet della Rai;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti nell’attentato, XX e XX, hanno dichiarato di aderire alla segnalazione presentata dal sig. XX;

VISTA la nota dell’Ufficio del 27 maggio 2020 (prot. n. 19355/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 23 giugno 2020 con cui Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio reiterando le argomentazioni esposte ed aggiungendo che:

─ «il richiamo, seppur limitato ad informazioni essenziali, alle ferite riportate dalle vittime era indispensabile per descrivere le subdole modalità con le quali è stato realizzato l’attentato: un ordigno esplosivo nascosto sottoterra...»; ciò in linea con i criteri forniti dall’art.6 delle Regole deontologiche nello specificare il parametro di “essenzialità dell’informazione” a cui il trattamento di dati a fini giornalistici deve attenersi;

─ diversamente da altre testate, il TGR Toscana ha evitato di rivelare altre informazioni quali residenza, età e stato civile delle vittime dell’attentato e comunque non ha diffuso nessuna immagine relativa ad essi, avendo documentato il servizio «esclusivamente con immagini dell’Iraq diffuse dalle agenzie internazionali e con altre fornite direttamente dallo stesso comando del reggimento di appartenenza dei militari coinvolti»;

─ numerosi sono gli articoli riguardanti l’attentato terroristico pubblicati da altri organi di informazione e ancora rinvenibili in rete;

─ in via generale «è certamente usuale nell’ambito dell’attività giornalistica descrivere particolari riguardanti le vittime di attentati terroristici», e analoga pubblicità è stata riscontrata in passato per altri atti terroristici (Twin Towers, Nassiriya, Dacca);

─ con estrema tempestività ha provveduto a non trasmettere più i nominativi dei militari vincolando altresì il servizio in modo da impedirne una nuova diffusione e rimuovendolo dal proprio sito internet;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

CONSIDERATO che l’art. 137 del Codice stabilisce:

- al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art.139 del Codice;

- al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

CONSIDERATO che il Codice, nell’introdurre in termini generali il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico, ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo alle regole deontologiche previste dall´art. 139 il compito di individuare più precisi limiti al riguardo;

CONSIDERATO che i predetti limiti hanno trovato esplicitazione nell’art. 5 delle Regole deontologiche − il quale stabilisce che «nel raccogliere dati... atti a rivelare le condizioni di salute il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione» – e nell’art 10 delle Regole deontologiche, il quale dispone che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (cfr. ex pluribus provv. Garante n. 30 del 25 gennaio 2018 [doc. web n. 8364982]).

RILEVATO che nel servizio televisivo oggetto di segnalazione sono state diffuse informazioni particolareggiate riguardo alle ferite subìte dal figlio del segnalante, individuato con nome cognome e corpo di appartenenza; rilevato peraltro che analoga diffusione è avvenuta per un altro militare coinvolto nell’attentato;

CONSIDERATO che tale eccesso di dettaglio si pone in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 10 e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

RITENUTO che il richiamo, effettuato dal titolare nella propria difesa, ad altre simili notizie elative ad attentati terroristici non appaiono pertinenti rispetto al caso di specie in quanto si riferiscono a trattamenti di dati relativi a soggetti la cui “visibilità” è stata la conseguenza anche degli esiti purtroppo nefasti dell’attentato subìto;

PRESO atto dell’avvenuta rimozione, in fase istruttoria, del servizio televisivo oggetto di segnalazione dal proprio sito internet da parte di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. nonché della dichiarazione resa dalla Società di aver vincolato il servizio in modo da impedirne una nuova diffusione;

CONSIDERATA, d’altra parte, l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancor oggi − in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che hanno interessato il figlio;

RITENUTO pertanto proporzionato – tenuto conto della peculiarità del caso –ammonire Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

RITENUTO inoltre di dover disporre nei confronti di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze di salute da esso subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; divieto la cui inosservanza può essere soggetta alla sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate con il presente provvedimento in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento

a) prende atto dell’avvenuta rimozione del servizio televisivo oggetto di segnalazione dal proprio sito internet da parte di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. in fase istruttoria e della dichiarazione resa dalla Società di aver vincolato il servizio in modo da impedirne una nuova diffusione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, commi 1 e 3 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

c)    ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone nei confronti di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze fisiche e di salute subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei