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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9721156]

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[doc. web n. 9721156]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 341 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e del dott. Guido Scorza, componenti e del dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019 con la quale ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subìte dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato altresì che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando anche che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza.

VISTA l’e-mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figurano i seguenti:

1. https://...;

2. https://...;

CONSIDERATO in particolare, con riferimento a questo titolare, che il segnalante ha specificato che:

- la prima edizione dell’articolo pubblicato da ADNKRONOS in data 10 novembre 2019 - il giorno dell’attentato - indicava i nominativi dei militari; successivamente alla sua richiesta, l’articolo è stato rimosso, rimanendo tuttavia visibile nella “cronologia di Google” per alcuni giorni, ciò che ne ha consentito comunque la propalazione;

- un altro articolo di Adnkronos pubblicato in pari data, seppur modificato, riportava comunque riferimenti alle conseguenze subìte da due dei militari coinvolti ritenuti eccedenti;

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante tra cui GMC S.a.p.a. quale editore di Adnkronos;

VISTA la comunicazione del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti nell’attentato, XX e XX, hanno dichiarato di aderire alla segnalazione presentata al Garante;

VISTA la nota del 29 novembre 2019 con cui GMC S.a.p.a. ha risposto alla nota del Garante rappresentando che, ferma restando la disponibilità ad assumere ogni attività indicata dal Garante la notizia era stata data nel rispetto della continenza, attualità e veridicità e riferita ad una vicenda di «rilevantissimo interesse pubblico», anche per le conseguenze dell’attentato, «ragion per cui, (senza indicare nello specifico i nomi) è stato doverosamente riferito che l’attentato ha avuto ripercussioni fisiche a danno di alcuni soggetti coinvolti»; in ogni caso il servizio non aveva alcuno scopo di profitto o volontà di arrecare danno;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23586/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a GMC S.a.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 16 luglio 2020 con cui GMC S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio reiterando le argomentazioni esposte ed aggiungendo che:

- «non ha comunicato dati di residenza o quant’altro da cui si possa risalire o rintracciare l’abitazione dei militari, a differenza di altre testate giornalistiche» interessate dalla segnalazione, allegando alcuni articoli a titolo esemplificativo;

- «il nominativo dei militari è stato sempre indicato solo nelle frasi che facevano diretto riferimento all’attentato occorso, al solo e precipuo scopo di riconoscere e attribuire il dovuto senso di eroismo verso soggetti coinvolti nell’encomiabile attività di servitori della patria a rischio della propria stessa vita»;

- «le particolarità relative alle conseguenze fisiche (comunque non superflue e quindi, anche esse immanenti ed essenziali alla portata della notizia stessa) avevano il solo fine di divulgare la gravità ed il rischio, anche in generale, di tali missioni in Medio Oriente per i nostri connazionali – nel rispetto del potere e dovere di servizio di informazione/critica spettante ad ogni giornalista – e, in ogni caso, non sono mai state associate in dettaglio ad uno o più specifici nominativi. E ciò, per non rendere distinguibile e attribuibile a ciascun militare coinvolto il tipo di patologia/danno/mutilazione subita»;

VISTA l’audizione del 21 settembre 2020 con cui GMC S.a.p.a. ha ribadito quanto rappresentato nella memoria, evidenziando inoltre di non aver dato comunicazione, in alcuna circostanza, di dati riguardanti il luogo nel quale i militari feriti sono stati sottoposti a cure, una volta rientrati in Italia, e aggiungendo infine che la permanenza in copia cache della notizia prontamente rimossa era dipesa «dal ritardo con il quale frequentemente Google e altri motori di ricerca aggiornano le proprie home page» e che comunque «Adnkronos e la GMC, procedendo alla cancellazione della notizia anche dagli archivi storici, trasmettono la segnalazione a Google con apposito meta tag»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione, da effettuarsi caso per caso, in ordine alla necessità e/o opportunità di divulgare i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie, soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche; ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli stessi e dei loro familiari;

RITENUTO che un ruolo importante nella valutazione sul rispetto dei principi che regolano il trattamento dei dati personali per scopi giornalistici sia affidato in prima battuta alle agenzie di stampa le cui informazioni vengono riprese dagli altri organi di informazione;

RILEVATO che Adnkronos ha dato la notizia dell’attentato nell’immediatezza dell’accaduto – il 10 novembre 2019 − diffondendo i nominativi dei militari (cfr supra p.to 1), seppur poi provvedendo a rimuovere l’articolo dalla propria pagina web, in pari data, appena ricevuta la richiesta del segnalante;

RILEVATO che il secondo articolo ascrivibile a GMC S.a.p.a. indicato dal segnalante (cfr. supra p.to 2) risulta privo di dati identificativi dei militari e che i riferimenti alle ferite subìte dagli stessi non sono direttamente riconducibili ad una persona specificamente individuata;

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e l’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA d’altra parte l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

PRESO ATTO delle misure adottate da GMC S.a.p.a. volte alla rimozione dei dati e alla deindicizzazione degli articoli oggetto di doglianza;

RITENUTA pertanto che, nel caso di specie, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti del predetto titolare un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto di segnalazione − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando perciò la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da GMC S.a.p.a volte alla rimozione dei dati e alla deindicizzazione degli articoli oggetto di doglianza;

b) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di GMC S.a.p.a. in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali di cui agli URL in premessa può configurare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di GMC S.a.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei