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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. 141/2010 - 28 ottobre 2021 [9721489]

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[doc. web n. 9721489]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. 141/2010 - 28 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 28 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 17-bis del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, concernente la disciplina dell’attività di cambiavalute che, in particolare, dispone l’istituzione di un registro, gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito, OAM), a cui i citati esercenti sono tenuti ad iscriversi al fine di poter svolgere tale attività professionale (cfr. comma 1);

VISTI il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che, nel modificare il richiamato art. 17-bis del d.lgs. 141/2010, ne estendono le previsioni ivi contenute anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, comportando l’obbligo, per costoro, di iscriversi in una sezione speciale del succitato registro (cfr. il comma 8-bis dell’art. 17-bis, come modificato);

VISTO, altresì, il comma 8-ter dell’art. 17-bis del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che stabilisce che, “Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione”;

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 26 luglio 2021, come integrata e modificata in data 8 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha sottoposto al Garante lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze “recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni”, comprensivo di due allegati;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare, che:

- la comunicazione all’OAM di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. 141/2010, da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale – comunicazione che costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività – consente l’iscrizione nella sezione speciale del registro, e viene effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM medesimo; sono altresì indicate le tipologie di dati, anche personali, che devono essere contenute nella predetta comunicazione (art. 3);

- spetta all’OAM la gestione della sezione speciale del registro – come anche l’esercizio dei poteri di sospensione e cancellazione – che ne cura la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati; a questo proposito, sono indicate le tipologie di dati, anche personali, tratte dalle comunicazioni ricevute e annotate nella sezione speciale del registro, ivi comprese le successive variazioni (art. 4);

- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale devono altresì trasmettere periodicamente all’OAM i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore, che li conserva per dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati (art. 5);

- la collaborazione dell’OAM con le autorità in materia di antiriciclaggio, nonché con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, cui fornisce, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, nonché i dati trasmessi al medesimo Organismo ai sensi dell’art. 5 (art. 4, comma 4);

- siano instaurate forme di cooperazione con la Guardia di finanza e le forze di polizia, sulla base di quanto stabilito espressamente all’ultimo periodo dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del d.lgs. 141/2010, al fine di interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione (art. 6);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, volte, in particolare, a prevedere la definizione, da parte dell’OAM, sentito il Garante, di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, per le operazioni effettuate attraverso il portale e la trasmissione periodica dei dati relativi a clienti e transazioni da parte dei prestatori (artt. 3, comma 4, 5, comma 2, e 7);

CONSIDERATO, inoltre, che lo schema di decreto in esame è stato redatto in analogia a quanto stabilito in decreti ministeriali che disciplinano i trattamenti effettuati nell’ambito della disciplina antiriciclaggio in materia di attività di cambiavalute (cfr. d.m. 2 aprile 2015 e relativo parere del Garante – provv. n. 425 del 25 settembre 2014, reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3487879) – le cui previsioni, per effetto dell’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 oggi vigente, sono estese anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale – e di operatori compro oro (cfr. d.m. 14 maggio 2018 e relativo parere del Garante – provv. n. 211 del 12 aprile 2018, doc. web n. 8576294);

RITENUTO, pertanto, che lo schema di decreto in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze “recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra il Ministro dell’economia e delle finanze e le forze di polizia, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni”.

Roma, 28 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei