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Provvedimento del 28 ottobre 2021 [9721709]

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[doc. web n. 9721709]

Provvedimento del 28 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 28 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 giugno 2020 con il quale XX, per il tramite di XX, ha chiesto di ordinare ai seguenti titolari e in relazione agli articoli oggetto di pubblicazione nei rispettivi siti web (di seguito indicati) da parte di ciascuno degli stessi:

Edinet s.r.l., in qualità di editore della testata online www.genova24.it, in https://...;

Il Gazzettino s.p.a., in qualità di editore della testata online www.ilgazzettino.it, in https://...;

Editoriale Il Fatto s.p.a., in qualità di editore della testata online www-ilfattoquotidiano.it, in https://...;

Sky Italia s.r.l., in qualità di gestore del sito internet tg24.sky.it, in https://...

EdiSud s.p.a., in qualità di editore della testata online www.lagazzettadelmezzogiorno.it, in https://...;

Alkalea Edizioni, in qualità di gestore del sito internet www.ligurianotizie.it, in https://...;

PressReader International Ltd., in qualità di editore del sito internet www.pressreader.com, in https://..;

Domenico Sanfilippo Editore s.p.a., in qualità di editore del sito internet l’interessatowww.lasicilia.it, in https://...;

The Worldnews.net, in qualità di gestore del sito internet www.theworldnews.net, in https://...;

la rimozione, dai rispettivi siti web, di articoli riferiti ad una vicenda di cronaca giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e rispetto alla quale reputa non più sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità della stessa invocando il diritto all’oblio e lamentando il pregiudizio subito dalla propria reputazione personale e professionale;

VISTA la nota del 22 settembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto ai sopra menzionati titolari del trattamento di fornire proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 24 settembre 2020 con la quale Edisud s.p.a. ha comunicato di aver provveduto, nonostante il breve lasso di tempo decorso dai fatti riportati all’interno degli articoli oggetto di reclamo, alla deindicizzazione di questi ultimi, rilevando di aver correttamente esercitato il diritto di cronaca;

VISTA la nota trasmessa il 30 settembre 2020 con la quale Il Gazzettino s.p.a., nel rilevare di non avere evidenza di richieste di rimozione anteriori alla presentazione del reclamo, ha dichiarato di aver provveduto alla “rimozione dai propri server ed alla richiesta di deindicizzazione dell’articolo”, precisando che il trattamento a suo tempo effettuato è avvenuto nel legittimo esercizio del diritto di cronaca;

VISTA la nota trasmessa in data 8 ottobre 2020 con la quale Domenico Sanfilippo Editore s.p.a., pur rilevando che il trattamento è stato legittimamente effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca tenuto anche conto del ruolo professionale dell’interessato, ha dichiarato di aver provveduto “alla rimozione degli articoli, in cui è coinvolto il [reclamante], dal sito www.lasicilia.it”, nonché ad avanzare richiesta di deindicizzazione ai principali motori di ricerca;

VISTA la nota trasmessa il 9 ottobre 2020 con la quale Editoriale Il Fatto s.p.a., con riguardo alla richiesta di rimozione dell’articolo in contestazione, ha rappresentato:

di aver fornito, anteriormente alla presentazione del reclamo, un riscontro alle richieste avanzate dall’interessato per il tramite di due diversi procuratori, chiedendo a questi ultimi di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esito della vicenda giudiziaria nella quale il medesimo era stato coinvolto tenuto conto del fatto che, a fronte dell’esercizio del diritto all’oblio da lui invocato, risultava necessario verificare “il reale lasso di tempo in cui la notizia era rimasta quiescente, visto che l’articolo, invece, dava conto di sviluppi di una vicenda giudiziaria ancora in corso, generata da una denuncia anche a carico del ricorrente, di cui era necessario conoscere l’esito e la sua collocazione temporale”;

che i fatti narrati nell’articolo contestato sono veri “e risultano tuttora di indiscutibile interesse pubblico, sia per il breve lasso di tempo trascorso dall’accertamento giudiziale di prime cure – che si è appreso essere nel frattempo intervenuto – sia per la notorietà dei soggetti coinvolti”;

che l’interessato, secondo quanto riportato da fonti liberamente consultabili, è stato condannato in primo grado dal Tribunale XX a sei mesi di reclusione in quanto, “secondo l’accusa mossa dalla Procura e ritenuta provata dal Tribunale, insieme a XX nel tentativo di recuperare “il bottino” della XX avrebbe minacciato il XX” e che proprio in relazione a tale episodio era stato citato nell’articolo contestato;

che la rilevanza e l’attualità dell’informazione relativa alla sua condanna è confermata anche dallo spazio che la notizia ha trovato in numerose testate giornalistiche di rilevanza nazionale, circostanza quest’ultima che potrebbe di per sé implicare “solo l’opportunità di un aggiornamento che il reclamante non ha mai chiesto”;

che l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia risulta inoltre connesso al ruolo dei protagonisti tenuto conto del fatto che il reclamante è, per sua stessa affermazione, un “noto imprenditore con indiscutibile professionalità riconosciuta a livello internazionale”;

che le argomentazioni contenute nel reclamo, così come nel precedente interpello, non appaiono sufficienti a porre in dubbio tale circostanza, in quanto si limitano ad asserire che la notizia non sia più di pubblico interesse senza dare conto di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato e che pertanto “nessun intervento - tanto meno di carattere ablativo – sia dovuto, quantomeno fino a che controparte non avrà offerto idonea documentazione” atta a comprovare evidenze diverse da quelle riportate nell’articolo;

VISTA la nota trasmessa il 9 ottobre 2020 con la quale Sky Italia s.r.l., con riferimento alla richiesta di rimozione dell’articolo oggetto di reclamo, ha rappresentato:

di aver richiesto all’interessato, anteriormente alla presentazione del reclamo, di fornire maggiori dettagli in ordine alle istanze avanzate posto che non appariva identificato l’articolo al quale la doglianza era riferita, richiesta alla quale non ha tuttavia fatto seguito alcun riscontro;

che l’articolo contestato risale al XX ed all’interno di esso “vengono citate le condanne intervenute in primo grado nei confronti di vari soggetti, tra cui il reclamante, nell’ambito della nota vicenda giudiziaria avente ad oggetto la XX appartenuti alla XX”;

che i fatti narrati sono veri e che rispetto ad essi sussiste l’interesse del pubblico ad averne conoscenza sia in virtù del breve lasso di tempo decorso dall’accertamento giudiziale di primo grado che in considerazione della notorietà delle persone coinvolte, tenuto peraltro conto del fatto che l’interessato non ha fornito alcuna informazione atta a dare conto dell’esistenza di evidenze diverse rispetto a quanto riportato nell’articolo contestato;

che sulla base di quanto previsto dall’art. 17, par. 3, del Regolamento è esclusa la possibilità per l’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali tenuto conto del fatto che “il diritto all’oblio non si applica nella misura in cui il trattamento sia, come nella specie, necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”;

VISTE le note del 22 ottobre 2021 con le quali il reclamante, con riguardo ai riscontri forniti da Editoriale Il Fatto s.p.a. e Sky Italia s.r.l., ha rilevato che:

la comunicazione trasmessa da Editoriale Il Fatto s.p.a. nel corso del procedimento sarebbe a lui pervenuta solo a seguito dell’inoltro effettuato dal legale che aveva seguito, nel proprio interesse, la fase precedente la presentazione del reclamo, posto che il titolare del trattamento aveva erroneamente inviato il predetto riscontro ad altro legale, estraneo alla procedura, ponendo così in essere una condotta illegittima;

l’esistenza di indagini “a carico di taluno non autorizza ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella individuazione di vicende penalmente rilevanti e soprattutto non giustifica conclusioni e giudizi autonomamente offensivi” posto che “il principio della conoscenza parziale dei fatti andrebbe considerato una regola generale da applicare a qualunque attività valutativa”;

negli articoli pubblicati dalle due testate le ragioni della condanna da lui subita sono riportate “in modo errato e subdolo, esclusivamente per evitare sanzioni sul [proprio] operato” tenuto conto del fatto che le accuse ivi riportate sarebbero decadute e che le ragioni della intervenuta condanna a proprio carico sarebbero da ricondurre a condotte di tipo diverso, come peraltro riferito da altri quotidiani;

la testata giornalistica non ha il potere di richiedere i documenti relativi alla propria vicenda giudiziaria e comunque il fatto descritto negli articoli contestati non ha più alcuna rilevanza pubblica posto che la condanna che gli è stata inflitta è stata già scontata e che “dal lontano XX non sono stati dedicati altri articoli alla vicenda”;

nel caso di specie sussistono dunque i presupposti per invocare il diritto all’oblio e che “sul piano concreto, una delle forme più efficaci di tutela per dare piena attuazione [ad esso] è rappresentata dalla deindicizzazione”;

VISTA la nota trasmessa il 2 novembre con la quale Editoriale Il Fatto s.p.a. ha ribadito la propria posizione in ordine alle richieste avanzate con il reclamo, rappresentando che:

l’inoltro della nota ad altro indirizzo “è stato frutto di un mero disguido, dovuto ad un errore involontario nel riportare il relativo indirizzo di posta elettronica nel frontespizio della missiva”, come si evince dal fatto che, “subito sotto l’indirizzo pec in esame, è stato correttamente indicato il nominativo del destinatario, al quale questa comunicazione era diretta”;

a detta dell’interessato, la trasmissione della predetta comunicazione sarebbe avvenuta tramite l’avvocato che lo aveva seguito anteriormente alla presentazione del reclamo e, tenuto conto che quest’ultimo non è parte dell’odierno procedimento, ciò può essere avvenuto solo perché il legale che l’ha erroneamente ricevuta ha provveduto a sua volta a curarne l’inoltro;

l’invio di una sola comunicazione, ad un soggetto peraltro tenuto alla segretezza in virtù di precisi obblighi professionali, non può integrare diffusione e che in ogni caso, dato che la missiva conteneva solo argomentazioni difensive del titolare del trattamento, è da escludersi “che possa aver veicolato, diffondendoli illecitamente, dati personali del reclamante”;

nel merito, l’affermazione del reclamante relativamente all’inesattezza delle informazioni contenute nell’articolo relativamente ai reati a lui contestati non può formare oggetto di valutazione in assenza dell’esame del testo della sentenza di condanna più volte richiesta e mai esibita dal medesimo; né tale documentazione è stata allegata al reclamo, o successivamente prodotta, impedendo così di poter verificare “se la notizia (…) fosse meritevole di aggiornamento e/o deindicizzazione”;

l’asserita assenza di rilevanza pubblica della notizia non può desumersi dalle sole affermazioni dell’interessato tenuto conto che “l’articolo dava conto di sviluppi di una vicenda ancora in corso, generata da una denuncia, anche a carico del reclamante, di cui pertanto era indispensabile conoscere l’esito e la sua collocazione temporale” e che comunque, per stessa dichiarazione del medesimo, la vicenda è stata oggetto di attenzione da parte dei media almeno fino alla metà del 2019, anno in cui la stessa si è conclusa con una condanna in primo grado del medesimo;

la stessa Corte di Cassazione ha ribadito che per poter invocare il diritto all’oblio è necessario che dalla pubblicazione di una notizia sia decorso “un importante intervallo temporale (Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147)” e che, oltre al dato temporale, ciò che porta ad escludere il venir meno dell’interesse pubblico è il ruolo ricoperto dall’interessato che si definisce come un noto imprenditore di rilievo internazionale;

VISTA la nota trasmessa il 3 novembre 2020 con la quale Sky Italia s.r.l., con riferimento alle osservazioni fatte pervenire dall’interessato in data 22 ottobre 2020, ha rilevato che:

il medesimo non ha chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di riscontrare la richiesta di informazioni trasmessa dal titolare anteriormente al reclamo presentato al Garante, ritenendo di adire direttamente quest’ultimo;

nell’articolo oggetto di contestazione, Sky si è limitata a contestualizzare la condanna inflitta al reclamante “nell’ambito “dell’intricata vicenda della XX” omettendo però di indicare quali fossero le accuse a lui contestate”, essendo irrilevanti “le deduzioni che da quell’inciso possa aver tratto l’interessato, dovendo lo scritto essere valutato per ciò che in esso si legge e non per quel che il reclamante vorrebbe dedurne”;

peraltro la supposta imprecisione in cui sarebbe incorso l’editore nel riportare i reati per i quali l’interessato è stato processato e condannato non può valutarsi in assenza di un esame della sentenza, né tale verifica può essere condotta, come suggerito dal reclamante, sulla base delle informazioni pubblicate da altre testate giornalistiche in quanto “la giurisprudenza [ha] da sempre escluso che la verità di una notizia possa essere tratta da altra fonte giornalistica (cfr. da ultimo, Cass. pen. n. 7008/2019)”;

la sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni riportate all’interno dell’articolo contestato discende dal fatto che la condanna in primo grado dell’interessato è intervenuta nel 2019 e che lo stesso riveste un ruolo rilevante, per sua stessa affermazione, in quanto noto imprenditore;

VISTA la comunicazione del 2 gennaio 2021 con la quale l’interessato ha ribadito la richiesta di rimozione e/o deindicizzazione degli articoli indicati nel reclamo, evidenziando:

di non aver ancora ricevuto riscontro da parte di tutti i titolari coinvolti e rilevando altresì “di non aver ancora ricevuto copia da Il Fatto Quotidiano e neppure da Sky Italia della fonte da dove hanno appreso (…) la notizia” tenuto conto che “pubblicare notizie “false o pretestuose” senza essersi sincerati della verità o fondatezza della notizia è un fatto punito dalla legge”;

con riguardo alla comunicazione proveniente da Il Fatto Quotidiano relativamente all’erroneo inoltro della memoria di replica ad altro legale, che quest’ultimo non ha mai provveduto ad inviare la comunicazione ricevuta al legale che ha seguito le vicende per conto dell’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo, come invece affermato da controparte;

VISTA la nota del 7 aprile 2021 con la quale PressReader ha comunicato di essere un mero distributore digitale di contenuti e che pertanto l’eventuale richiesta di rimozione o deindicizzazione deve essere presentata all’editore degli stessi;

VISTA la nota del 21 aprile 2021 con la quale Edinet s.r.l. ha comunicato di aver provveduto alla deindicizzazione dell’articolo a seguito della richiesta fatta pervenire dall’interessato;

VISTA la comunicazione del 22 aprile 2022 con la quale Alkalea Edizioni ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che la notizia debba ritenersi ancora attuale in quanto risalente al 2019, pur dichiarando la propria disponibilità ad effettuare un eventuale aggiornamento qualora richiesto dall’interessato sulla base di eventuali evoluzioni favorevoli della vicenda nel frattempo intervenute;

VISTA la nota del 15 luglio 2021 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento e trasmessa al reclamante copia degli ulteriori riscontri nel frattempo pervenuti, rappresentando altresì l’impossibilità di recapitare la richiesta al sito the worldnews.net in quanto, a fronte dei numerosi tentativi esperiti, la casella di destinazione risultava aver raggiunto la capienza massima; con la medesima nota è stato chiesto all’interessato di poter fornire all’Autorità copia del provvedimento con il quale è stato definito il procedimento penale che lo ha coinvolto in considerazione del fatto che oggetto di doglianza sono, tra l’altro, le modalità utilizzate da alcuni editori nel riportare la notizia;

VISTA la comunicazione del 27 settembre 2021 con la quale il reclamante ha rappresentato che, relativamente alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, è tuttora pendente il giudizio di appello, eccependo altresì di non essere obbligato a mostrare alcuna sentenza, sussistendo il dovere in capo alle “testate giornalistiche di fornire la fonte da cui hanno appreso la notizia” e dovendo le stesse rispondere di diffamazione nel caso in cui la notizia dovesse rivelarsi infondata;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Edisud s.p.a., Il Gazzettino s.p.a. Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. ed Edinet s.r.l. hanno aderito nel corso del procedimento alle richieste avanzate dall’interessato e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità in merito;

RILEVATO che l’articolo pubblicato da Alkalea Edizioni, reperibile tramite l’Url https://..., non risulta contenere, allo stato, dati identificativi riferibili al reclamante, pur narrando della vicenda nella quale lo stesso è stato coinvolto, di tal che non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO altresì del riscontro fornito da PressReader che ha dichiarato che, in qualità di aggregatore di notizie, non può intervenire sui contenuti resi disponibili e che richieste di tale natura devono essere trasmesse all’editore;

PRESO ATTO dell’impossibilità, comunicata anche all’interessato, di raggiungere The Worldnews.net (apparentemente facente capo a World News LLC) ai recapiti indicati nell’atto di reclamo e verificati tramite consultazione del relativo sito web;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO, con riguardo alle richieste di rimozione e/o deindicizzazione degli articoli contestati avanzate nei confronti di Editoriale Il Fatto s.p.a. e Sky Italia s.r.l. – articoli risalenti, rispettivamente, al 2015 ed al 2019 – che:

il trattamento dei dati personali riferiti all’interessato risulta essere stato effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, in quanto tale rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dei relativi articoli anche in considerazione del ruolo avuto dal medesimo;

gli articoli in questione, che fanno riferimento a vicende che si collocano a margine della tragica scomparsa della XX (che pure ebbe ampia eco sui media), riguardano la sottrazione di valori di proprietà della stessa, accadimento che ha visto un coinvolgimento diretto anche del reclamante il quale, in relazione alla condotta tenuta, è stato destinatario di una sentenza di condanna in primo grado (come risulta dalla lettura dell’articolo pubblicato da Sky Italia s.r.l.);

le doglianze manifestate dall’interessato circa la asserita non correttezza delle informazioni pubblicate dalle testate sopra menzionate in relazione all’ipotesi di reato per la quale lo stesso è stato condannato non risultano comprovate dall’allegazione di elementi idonei a dimostrarne l’inesattezza, tenuto conto del fatto che il reclamante non ha fornito elementi oggettivi di valutazione né ai titolari del trattamento né all’Autorità (che pure ne ha fatto esplicita richiesta nel corso del procedimento);

i compiti rimessi in capo alla legge al Garante non consentono allo stesso di formulare un giudizio in ordine all’eventuale falsità di fatti o circostanze narrate o della loro lesività con riguardo a diritti diversi dal diritto alla protezione dei dati personali (quali il diritto alla reputazione o il diritto all’immagine), potendo tali circostanze semmai costituire oggetto di specifica azione innanzi all’autorità giudiziaria;

l’art. 17, par. 3, del Regolamento prevede alcune eccezioni alla possibilità per l’interessato di chiedere ed ottenere la cancellazione dei propri dati personali, tra le quali è inclusa l’ipotesi in cui il trattamento costituisca esercizio della libertà di espressione e di informazione come avvenuto nel caso in esame;

la rimozione degli articoli richiesta dall’interessato determinerebbe peraltro l’eliminazione di essi dall’archivio online dell’editore che, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

il lasso temporale decorso dalla pubblicazione degli articoli in questione, in uno dei quali (quello pubblicato da Sky Italia s.r.l.) si dà atto dell’intervenuta condanna dell’interessato in relazione ai fatti correlati alla sopra menzionata vicenda di cronaca, unitamente alla circostanza (peraltro rappresentata dal reclamante) che il procedimento penale che lo riguarda sarebbe tuttora pendente in grado di appello, non consentono di ritenere che sia venuto meno l’interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto di reclamo, nonché di deindicizzazione degli stessi;

RILEVATO, al netto di ogni altra considerazione, che analoghe argomentazioni valgano anche con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di PressReader e Theworldnews.net;

RILEVATO, in relazione al lamentato erroneo indirizzamento della nota di replica de Il Fatto s.p.a. a soggetto diverso dal reclamante, che tale circostanza sia irrilevante ai fini della decisione del reclamo, salva la sua trattazione nell’ambito di un separato procedimento e impregiudicate eventuali pretese risarcitorie che il reclamante, sussistendone i presupposti, potrà far valere avanti alla competente autorità giudiziaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto dell’intervenuta adesione alle richieste del reclamante dichiarata nel corso del procedimento da Edisud s.p.a., Il Gazzettino s.p.a. Domenico Sanfilippo Editore s.p.a. ed Edinet s.r.l. e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) prende atto che l’articolo pubblicato da Alkalea Edizioni, come sopra individuato, non risulta allo stato contenere dati identificativi dell’interessato e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

c)  dichiara il reclamo infondato con riguardo a Editoriale Il Fatto s.p.a., Sky Italia s.r.l., PressReader e The Worldnes.net per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 ottobre 2021


IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei