g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 dicembre 2021 [9737121]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9737121]

Provvedimento del 16 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 16 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 19 ottobre 2021 con il quale XX, rappresentata dall’avvocato XX, ha chiesto di imporre a Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del sito web “www.scenacriminis.it”, la limitazione, ivi incluso il divieto, dell’ulteriore trattamento dei propri dati personali contenuti in un articolo – dal titolo “XX” – pubblicato il XX nella sezione “XX” e riguardanti fatti di cronaca avvenuti XX prima rispetto ai quali reputa insussistente un interesse pubblico attuale ad averne conoscenza;

CONSIDERATO che l’interessata ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante dalla pubblicazione del predetto articolo tenuto conto del fatto che:

all’interno di esso i fatti vengono descritti nei minimi dettagli, divulgando altresì informazioni che non hanno alcuna attinenza con quanto avvenuto in epoca ormai risalente, quali il proprio percorso di studi superiori e la facoltà universitaria prescelta;

vengono riportati dati idonei ad identificarla nella realtà locale nella quale risiede, quali il proprio nome, il paese di provenienza e la propria fotografia, oltreché quella della vittima;

l’articolo è stato successivamente condiviso tramite gruppi di piattaforme social e, in particolare, tramite un XX;

non appena appresa la notizia, ha tentato di ottenerne la rimozione tramite una richiesta bonaria rivolta al titolare del trattamento il quale ha tuttavia opposto un diniego ritenendo che la ricostruzione effettuata nell’articolo non contenesse nulla di offensivo, ma che, al contrario, rappresentasse correttamente quanto avvenuto dando anche atto del fatto che l’interessata avesse scontato la propria pena; a tale richiesta informale ha fatto seguito una successiva istanza,  inviata all’indirizzo e-mail indicato nel sito del gestore, rimasta tuttavia priva di riscontro;

la propria vicenda non riveste attualmente alcun interesse per il pubblico, neppure dal punto di vista storiografico, trattandosi di un fatto di cronaca locale risalente nel tempo rispetto al quale deve ritenersi prevalente il proprio diritto ad essere dimenticata e “di poter vivere (almeno in apparenza) serenamente la propria vita e quella dei suoi familiari”;

i propri nipoti, che erano all’oscuro di tale vicenda, l’hanno appresa nel peggiore dei modi per effetto di una rievocazione effettuata con modalità inidonee a tutelarla;

nel caso in esame risulta pertanto violato l’art. 17 del Regolamento europeo, oltre ad altri diritti costituzionalmente protetti ed al Codice deontologico dei giornalisti secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19681 del 2019;

VISTA la nota del 25 novembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota trasmessa il 18 dicembre 2020 con la quale Gianfrancesco Coppo, rappresentato dall’avvocato XX, ha sostenuto che:

l’articolo contestato è stato pubblicato nell’ambito di una rassegna che si occupa di “omicidi avvenuti nel passato che risultino di particolare rilevanza ed interesse”;

la vicenda che ha coinvolto l’interessata ha avuto un’ampia risonanza mediatica, come dimostrato dal fatto che se ne siano occupati vari organi di informazione di rilevanza locale e nazionale e che in relazione alla stessa siano stati scritti diversi libri e XX;

i dati riportati nell’articolo rispondono a verità e sono stati tratti da fonti verificate, delle quali è stato riportato un elenco, e le informazioni sono state rese nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

in rete sono tuttora presenti diversi articoli relativi alla vicenda e che, pertanto, chiunque abbia interesse ad avere informazioni potrà rinvenirle semplicemente digitando il nome ed il cognome della reclamante tramite i motori di ricerca;

VISTA la comunicazione del 3 gennaio 2021 con la quale l’interessata ha ribadito le proprie richieste rilevando come il diritto di cronaca non possa essere esercitato violando il diritto altrui ad essere dimenticati e che gli articoli ancora reperibili in rete, ed ai quali fa riferimento il titolare del trattamento, sono quasi tutti precedenti l’anno 2000, XX

VISTA la nota del 14 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di fornire le proprie osservazioni in ordine alle ulteriori deduzioni dell’interessata, richiesta alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro;

VISTA la nota del 15 luglio 2021 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

VISTA la nota di questa Autorità del 30 settembre 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, negli art. 5, comma 1, lett. a) e 12, par. 3 e 4, del Regolamento, negli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, e 8, comma 1, delle Regole deontologiche, oltreché nell’art. 157 del Codice con riferimento all’ultima comunicazione inviata dal Garante;

VISTA la memoria difensiva del 25 ottobre 2021 con la quale Gianfrancesco Coppo, rappresentato dall’avvocato XX, ha rappresentato:

con riferimento al contestato mancato riscontro all’interpello preventivo ed alla conseguente asserita violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento, di aver in realtà fornito una risposta con “messaggi inviati su Facebook tramite l’applicazione Messenger” rappresentando “all’Avv. XX che [l’articolo] non contenesse nulla di offensivo e che in esso vi era contenuta la precisazione che la XX “avesse pagato il proprio debito con la giustizia”” e di non aver invece “mai ricevuto l’email dell'istanza con la quale l’interessata avrebbe formalmente esercitato nei confronti del titolare il proprio diritto all'oblio”, rilevando “la valenza probatoria, praticamente nulla, dell’email in ordine all'effettiva ricezione di qualsivoglia comunicazione effettuata in via telematica”;

con riguardo alla contestazione dell’asserita violazione dell’art. 157 del Codice dovuta al mancato riscontro alla richiesta informazioni trasmessa dall’Autorità il 14 luglio 2021, di aver già fornito le osservazioni richieste in data 18 dicembre 2020 “svolgendo le proprie argomentazioni a sostegno della legittimità della [propria] condotta (…) ed allegando altresì tutte le fonti dalle quali sono state attinte le notizie riportate nell'articolo” e che pertanto, in virtù della completezza del riscontro già dato, “è risultato superfluo riscontrare la richiesta di informazioni inviata il 14/07/2021 al titolare del trattamento, in ordine alle presunte eccezioni formulate dalla reclamante”;

che quest’ultima, nella sua comunicazione del 3 gennaio 2021, “ha ribadito, senza integrarle o formulare nuove eccezioni, le doglianze espresse nell'atto introduttivo” limitandosi a precisare che “le fonti usate per la redazione dell’articolo siano “XX”” e riconoscendo altresì “XX”;

nel merito del reclamo, la correttezza del trattamento effettuato tenuto conto del fatto che “tutte le notizie ed i dati contenuti nell’articolo rispondono a verità e sono stati tratti, come già esposto, da fonti verificate”, ivi inclusa la notizia relativa alla XX, profilo quest’ultimo peraltro non contestato dalla reclamante;

che l’articolo oggetto di contestazione rientra nelle tematiche trattate nell’ambito della rassegna denominata “XX” che si occupa “di omicidi avvenuti nel passato che risultino di particolare rilevanza ed interesse sotto il profilo criminologico e criminalistico” e la cui finalità non rientra pertanto nell’esercizio del diritto di cronaca in senso stretto;

che l’episodio che ha coinvolto l’interessata ha avuto un'enorme risonanza mediatica, tanto che “limitandosi a digitare le parole “XX”, XX, compariranno [in rete] svariati articoli e foto sull'argomento” da ciò deducendosi che “le peculiarità di questo caso giudiziario attribuiscono alla sua rievocazione storica un interesse pubblico relativo alla sua divulgazione in ambito scientifico” tale da ritenersi prevalente sul diritto all’oblio invocato dall’interessata;

pur ritenendo di aver correttamente operato, di aver comunque disposto la rimozione dalla rete dell’articolo contestato;

con riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19681/2019, che i principi posti da quest’ultima confermerebbero la correttezza del trattamento effettuato sussistendo nel caso in esame “l’interesse pubblico alla divulgazione in ambito scientifico dell'articolo de quo” tenuto anche conto del fatto che “la notorietà del caso giudiziario [in questione] (acquisita in precedenza ed indipendente dai fatti in contestazione) ha reso comunque identificabile la reclamante, a prescindere dall'inserimento delle sue generalità nei vari articoli presenti in rete, affievolendo la portata del proprio diritto alla riservatezza”, come sarebbe confermato XX;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo alla contestazione riguardante il mancato riscontro all’interpello preventivo, di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alla mancata ricezione della comunicazione che il legale dell’interessata ha affermato di aver inviato utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato nel sito web www.scenacriminis.it;

RITENUTO, pertanto, che in ordine a tale profilo non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

CONSIDERATO, nel merito del reclamo, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessata risulta essere stato effettuato, secondo quanto dichiarato dallo stesso titolare del trattamento, per finalità divulgative connesse allo scopo specifico della rassegna nel contesto della quale detta pubblicazione è avvenuta consistente nella narrazione di fatti di cronaca nera del passato ritenuti particolarmente rilevanti;

pur non potendosi porre in discussione, in termini di opportunità, la libertà di un quotidiano o di una rivista di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale, in quanto espressione della libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione, occorre tuttavia verificare, nei singoli casi, se “sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l'identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell'informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva” (cfr. sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 19681 del 2019);

la rievocazione di fatti del passato che non presentino un collegamento con l’attualità, costituendo esplicazione di un’attività storiografica, non richiede, per esplicare la propria funzione, la rinnovata divulgazione dei dati identificativi dei protagonisti, a meno che i fatti non riguardino “personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti” (cfr. sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. sopra citata);

la diffusione dei dati identificativi dell’interessata, in occasione della pubblicazione di un nuovo articolo incentrato su una vicenda avvenuta XX prima rispetto alla quale la medesima ha peraltro da tempo scontato la relativa pena, non appare, nel caso in esame, bilanciata da uno specifico interesse del pubblico ad avere conoscenza dell’identità dei protagonisti e si rivela pertanto un trattamento non necessario, oltreché lesivo del diritto di essa a dimenticare e ad essere dimenticata tenuto conto del tempo decorso e delle limitate dimensione della località in cui la stessa vive;

tale considerazione deve farsi, a maggior ragione, alla luce del fatto che all’interno dell’articolo sono stati altresì divulgati dettagli, quali quelli relativi alla XX, XX;

a tale ultimo riguardo non assume rilievo, ai fini del potere dell’Autorità di contestare l’illecito, la circostanza che questo specifico profilo non sia stato eccepito dall’interessata, come invece contestato dal titolare del trattamento, tenuto conto del fatto che le violazioni rilevanti delle quali il Garante venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività sono autonomamente perseguibili e che, in ogni caso, detto profilo ben può ritenersi assorbito nella generale doglianza avanzata dall’interessata con riguardo all’avvenuta diffusione di dettagli non rilevanti per la narrazione del fatto principale;

né può costituire una causa di giustificazione rispetto all’eccedenza informativa posta in essere la circostanza della presenza in rete di numerose informazioni riguardanti l’interessata – per la verità quasi tutte molto datate – posto che l’aliquid novi è in questo caso costituito dalla ripubblicazione della notizia, ovvero da una rinnovata diffusione della stessa a distanza di un lasso di tempo particolarmente rilevante per finalità di rievocazione storica, peraltro amplificata dalla successiva divulgazione dell’articolo avvenuta tramite la XX;

con riguardo, infine, al profilo attinente al mancato riscontro alla seconda richiesta di informazioni trasmessa dall’Autorità al titolare del trattamento, la stessa è stata formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice, il quale pone l’obbligo di rispondere al Garante e pertanto, al fine di escludere la relativa violazione, non può rilevare la percezione soggettiva del destinatario in ordine all’utilità effettiva del riscontro, potendo semmai darsi peso a tale circostanza ai soli limitati fini della commisurazione delle conseguenze che ne possono discendere;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che:

la rinnovata diffusione di dati personali dell’interessata – quali gli estremi identificativi della medesima, la sua immagine, l’informazione relativa alla XX da lei subìta ed altre circostanze idonee a consentirne l’identificazione (ivi inclusa la località nella quale si sono verificati i fatti ed il nome e cognome della vittima dell’omicidio) – sia avvenuta in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, e 8, comma 1, delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati effettuato per finalità giornalistiche;

il mancato riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità il 14 luglio 2021 entro il termine indicato nella relativa nota si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dall’art. 157 del Codice e come tale risulta sanzionabile ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e) e 166, comma 2, del Codice;

PRESO ATTO che il titolare del trattamento ha comunicato nel corso del procedimento di aver provveduto alla rimozione dell’articolo oggetto di contestazione che, sulla base di una verifica effettuata dall’Autorità, non risulta più reperibile in rete e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti di carattere prescrittivo da parte dell’Autorità;

RITENUTO di dover tuttavia disporre nei confronti di Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del sito www.scenacriminis.it, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento di dati e informazioni idonee a rendere l’interessata identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO che:

il titolare del trattamento ha aderito alle richieste dell’interessata nel corso del procedimento;

non risultano precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo;

con riferimento al mancato riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità, il titolare ha reputato in buona fede di non dover rispondere considerata la completezza del riscontro già fornito in precedenza;

RITENUTO che alla luce di tali elementi risulti proporzionata l’applicazione della misura dell’ammonimento e che pertanto il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del sito www.scenacriminis.it, in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo alla non imputabilità al medesimo del mancato riscontro all’interpello preventivo inviato via e-mail dal legale dell’interessata, nonché in ordine alla disposta rimozione dell’articolo contestato e ritiene che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi da parte dell’Autorità;

b) dispone nei confronti di Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del sito www.scenacriminis.it, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento di dati e informazioni idonee a rendere l’interessata identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce il medesimo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del sito www.scenacriminis.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Gianfrancesco Coppo, in qualità di titolare del trattamento del sito web www.scenacriminis.it, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi