g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 febbraio 2022 [9754378]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9754378]

Provvedimento del 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 28 luglio 2021 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, dalla signora XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la deindicizzazione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di 27 URL rinvianti ad articoli pubblicati dal 2012 al 2019, che danno conto di una indagine per bancarotta fraudolenta condotta dalla XX, in seguito alla quale la reclamante, quale dirigente della società “XX”, XX, ha patteggiato la pena a due anni di reclusione;

CONSIDERATO che la reclamante ha precisato che:

la facile reperibilità della notizia in Internet lede la sua reputazione, come persona e come imprenditrice;

la vicenda giudiziaria, che ha causato attenzione mediatica perché aveva coinvolto personaggi politici anche implicati con la mafia, si è conclusa con un patteggiamento nel 2018, che la reclamante dichiara di aver accettato a seguito di minacce e per l’esigenza di far ripartire l’attività imprenditoriale;

il giudice ha concesso il patteggiamento senza menzione del reato al fine di non penalizzare ulteriormente la Sua posizione, ma i fatti continuano ad essere esposti agli utenti Google, danneggiando la reputazione;

di aver inviato ai motori di ricerca Google e a Bing una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione, che Bing ha accolto, mentre Google ha rigettato;

VISTA la nota del 18 agosto 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta della reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 17 settembre 2021, con la quale Google ha rappresentato che l’interessata ha chiesto la rimozione per diritto all’oblio di 27 URL che indirizzano, in parte, a pagine web pubblicate tra il 2016 e il 2019 e aventi ad oggetto il procedimento penale per bancarotta fraudolenta nel corso del quale la reclamante, in qualità di dirigente della società “XX”, è stata imputata e condannata a seguito di patteggiamento. I restanti URL, invece, indirizzano a pagine web pubblicate nel 2012 e relative all’inchiesta “XX”, che avrebbe riguardato l’interessata in qualità di indagata.

relativamente all’URL https://... di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto la relativa pagina web non risulta essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante;

relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta (numeri da 1 a 18), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

i contenuti cui indirizzano gli URL in questione riferiscono del procedimento penale in cui la reclamante è stata imputata per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nell’esercizio della sua professione e per cui la stessa ha patteggiato una pena di due anni;

l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. equivale a tutti gli effetti a una condanna, per cui non può giustificare il preteso diritto all’oblio della reclamante, soprattutto in considerazione della gravità del reato (cfr. provv. del Garante n. 208 del 29 ottobre 2020);

la reclamante è stata condannata per un reato commesso nell’esercizio della sua attività professionale e pertanto rientra a pieno titolo tra i soggetti che le Linee Guida WP29, adottate il 26 novembre 2014, annoverano tra coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica per effetto della professione svolta (cfr. Linee Guida, pag. 13);

la recente data di pubblicazione degli Url in questione, tra il 2016 e il 2019, e la natura giornalistica dei contenuti ivi pubblicati;

relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta (numeri da 19 a 26), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti ulteriori motivazioni:

gli URL indirizzano ad articoli aventi ad oggetto l’inchiesta nota come “XX” e la reclamante sarebbe stata indagata per aver turbato la regolarità della gara di affidamento del XX;

la reclamante sarebbe stata coinvolta, anche in tale vicenda, in un’indagine di natura penale in relazione alla sua professione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di deindicizzazione dell’URL https://..., che lo stesso non risulta visibile in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di deindicizzazione degli URL indicati nella memoria di risposta di Google (numeri da 1 a 26), che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, nonché degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le vicende giudiziarie descritte negli articoli reperibili tramite gli URL dal n. 1 al n. 26 sopra indicati riguardano un procedimento penale conclusosi nel 2018, a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, con la condanna dell’interessata a due anni di reclusione, e quindi risulta relativamente recente, essendo trascorso un arco temporale inferiore anche al quinquennio, al decorso del quale l’art. 445, comma 2, c.p.p. riconnette l’estinzione del reato qualora l’imputato che abbia patteggiato la pena non abbia commesso altri delitti o contravvenzioni della stessa indole;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse pubblico a conoscere la relativa vicenda, tenuto conto che la stessa riguarda condotte che risultano essere state poste in essere dalla reclamante in correlazione con la propria attività professionale, che è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto con riguardo all’URL https://... di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l'adozione di un provvedimento dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei