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Provvedimento del 24 febbraio 2022 [9760865]

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[doc. web n. 9760865]

Provvedimento del 24 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 24 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato il 9 aprile 2021 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale l’ing. XX, tecnico della prevenzione presso la ASL di XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte di un’organizzazione sindacale, la XX (di seguito XX), nella propria pagina Facebook ad accesso libero, dei contenuti di un esposto presentato il 22 febbraio 2021 dalla medesima XX alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX e alla Procura regionale della Corte dei Conti.

CONSIDERATO che l’interessato, in particolare, ha evidenziato che:

─ l’esposto contiene la specifica indicazione del suo nome e cognome, dell’attività lavorativa espletata e del suo datore di lavoro; di questi dati vi è stata una incontrollata diffusione, in quanto pubblicati nella pagina Facebook della XX;

─ nell’esposto la XX si lamenta che, nel suo trasferimento, nell’ambito della ASL di XX, dal Servizio prevenzione e protezione aziendale alla Direzione sanitaria aziendale, non sia stato seguito il regolamento sulla mobilità, segnalandosi come egli continui illegittimamente a percepire l’indennità mensile di polizia giudiziaria;

─ la diffusione integrale dell’esposto, contestualmente alla sua presentazione, comprensivo del suo nome e cognome, avrebbe comportato una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, a maggior ragione considerato che non è intervenuto alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, e chiede pertanto l’immediata rimozione del post e l’irrogazione di una sanzione a carico della XX;

VISTA la nota del 8 giugno 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto alla XX di fornire riscontro alle istanze del reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 1° luglio 2021, con la quale la XX, quale titolare del trattamento, ha dichiarato che:

─ la doglianza del reclamante attiene all’indicazione nell’esposto del proprio nome e cognome e qualifica/profilo di appartenenza, in quanto pubblico dipendente dell’azienda sanitaria locale di XX, non contestando la falsità dell’esposto; tuttavia, in materia di pubblica amministrazione, l’indicazione del nome e cognome non costituisce per il pubblico dipendente una violazione del trattamento dei dati personali, sussistendo un obbligo di trasparenza;

─ l’indicazione del nome e cognome e del profilo professionale sono stati riportati in relazione a fatti specifici per i quali si ritiene che la condotta del reclamante possa presentare profili di responsabilità penale, e amministrativo-contabile;

─ la XX ha adottato una iniziativa nell’interesse dei lavoratori, quale portatrice di un interesse collettivo, contestando al tecnico di essere stato trasferito presso la direzione sanitaria aziendale in violazione del regolamento sulla mobilità, e che, nonostante tale diversa assegnazione, egli continui a percepire l’indennità di polizia giudiziaria, mentre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, al pari dell’indennità, avrebbe dovuto essere rimossa al momento del trasferimento in una struttura in cui non possono essere esercitati poteri di vigilanza, di controllo o ispettivi;

─ la direzione sanitaria avrebbe demandato all’ing. XX alcuni sopraluoghi, a seguito di esposti presentati da parte della XX, su irregolarità e non idoneità di alcuni locali ospedalieri e lo stesso, recandosi in loco, avrebbe svolto una funzione “consulenziale”, in contraddizione con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che lo avrebbe obbligato a formulare apposita segnalazione all’autorità giudiziaria e/o a rilevare contravvenzioni nel caso di riscontrate irregolarità o violazioni.

VISTA la nota del 7 luglio 2021, con la quale l’ing. XX, nel contestare le osservazioni formulate dalla controparte, fornisce la propria ricostruzione di fatti e sostiene l’infondatezza di quanto affermato nell’esposto, segnalando come questo compaia ove si digiti sul motore di ricerca Google il suo nominativo. In particolare, sostiene che:

─ il 9 novembre 2020 è stato assegnato, con incarico verbale non formalizzato, direttamente dal Direttore generale della ASL di XX, temporaneamente presso la Direzione Generale Aziendale e poi a quella Sanitaria, dove attualmente presta servizio; a tal proposito precisa che già in precedenza (dal luglio 2016) aveva prestato attività lavorativa presso altri servizi della ASL di XX, mentre dal 1° giugno 2020 al 9 novembre 2020 era stato di nuovo assegnato presso il Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sempre della ASL di XX, continuando a svolgere le attività di vigilanza e di ispezione tipiche del profilo di appartenenza;

─ è dalla normativa statale che discendono le attuali funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle ASL, nell’ambito delle quali possono essere attribuite le funzioni a cui è riconducibile la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

VISTA la nota di questa Autorità dell’11 giugno 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice;

VISTA la nota del 17 dicembre 2021 con cui la XX, quale titolare del trattamento, nel chiedere di essere audita dall’Autorità, ha rappresentato che:

le iniziative intraprese sono volte a concretizzare le finalità proprie di un’organizzazione sindacale - associazione non riconosciuta senza fini di lucro – consistenti nella tutela dei lavoratori e nella salvaguardia dei diritti dei medesimi in ambito lavorativo, procedendo con un’informativa ai lavoratori circa iniziative che si possono intraprendere anche in sede giudiziaria o per contestare condotte dell’amministrazione;

la XX agisce nell’interesse collettivo della categoria rappresentate e, non avendo uno strumento giuridico diretto per procedere all’annullamento degli atti in sede giudiziaria, utilizza la formula dell’esposto per sensibilizzare l’amministrazione e, attraverso diversi canali, portare a conoscenza dei lavoratori condotte non legittime dell’ammi-nistrazione stessa;

l’indicazione del nome, cognome e delle informazioni necessarie all’inquadramento del profilo professionale sono state riportate per poter adempiere al proprio ruolo, costituzionalmente tutelato, di critica e denuncia sindacale nonché per porre a conoscenza dei soggetti rappresentati condotte illecite;

il trasferimento del reclamante è avvenuto in violazione del regolamento della Asl sulla mobilità interna che prescrive una determinata procedura, in quanto anche altri dipendenti avrebbero potuto richiedere il medesimo trasferimento interno;

la necessità dell’indicazione del nome e cognome dell’interessato è connessa alle possibili situazioni di incompatibilità cui lo stesso era esposto nella duplice veste di tecnico della prevenzione e ufficiale di polizia giudiziaria, come effettivamente accaduto nel caso del sopralluogo effettuato nel febbraio 2021;

per dovere di collaborazione, ha comunque provveduto alla rimozione del post nella propria pagina Facebook.

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 31 gennaio 2022, nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

─ la diffusione dell’esposto in esame sulla pagina Facebook dell’organizzazione sindacale deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

─ l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che la diffusione dell’esposto in questione sulla pagina Facebook ad accesso libero del Sindacato in questione risulta in contrasto con tali previsioni in quanto:

- sono stati pubblicati dati identificativi del reclamante, unitamente ad informazioni particolareggiate relative ai contenuti e alla qualificazione dell’attività professionale svolta nell’ambito della Asl di XX;

- la finalità perseguita dal sindacato, ossia quella di informare e tutelare i lavoratori iscritti e di consentire ai lavoratori eventualmente interessati di attivare azioni giudiziarie può ben essere raggiunta con altre forme di comunicazione aventi un numero di destinatari più limitato, senza rendere pubblici a chiunque i contenuti di un esposto diretto all’autorità giudiziaria, includendovi il nominativo dell’interessato, che deve ritenersi eccedente e lesivo della sua reputazione;

RILEVATA pertanto l’illiceità della diffusione del post oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

PRESO ATTO della rimozione del post in esame da parte della XX dalla propria pagina Facebook e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi in merito a detto specifico trattamento da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento ha aderito alle richieste dell’interessato nel corso del procedimento e che non risultano precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo;

RITENUTO che alla luce di tali elementi risulti proporzionata l’applicazione della misura dell’ammonimento e che pertanto il titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sopra citate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, in particolare:

a) prende atto di quanto comunicato dalla XX in ordine all’avvenuta rimozione del post oggetto di reclamo e, di conseguenza, ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di specifici provvedimenti prescrittivi in merito a detto trattamento da parte dell'Autorità;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce la XX in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico di cui agli artt. 137 e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti della XX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi