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Provvedimento del 24 marzo 2022 [9767659]

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[doc. web n. 9767659]

Provvedimento del 24 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n. 104 del 24 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 7 aprile 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo e collegati ad articoli nei quali viene riportata la notizia dell’avvenuta inclusione dei dati identificativi del medesimo all’interno di un elenco di soggetti sospettati di avere dirottato i propri patrimoni verso XX;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato il pregiudizio subito dalla propria reputazione personale e professionale derivante dalla reperibilità in rete di tali contenuti, rilevando in particolare che:

nel mese di marzo 2016 una testata giornalistica nazionale “pubblicava l’inchiesta XX;

egli sarebbe stato inserito nel citato elenco “in quanto socio della ‘XX’, con sede nelle XX, assistita” dal predetto studio legale e solo in ragione di tale rapporto;

nessuno dei soci o dei dipendenti della società, incluso lui stesso, è stato mai sottoposto a procedimenti di alcun tipo per fattispecie di reato connesse all’inchiesta;

da tempo non esercita più alcuna attività di impresa in quanto svolge attività di lavoro dipendente presso una società XX di consulenza finanziaria;

nel caso in esame, non può dirsi sussistente un interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni in questione posto che le stesse sono obsolete, inesatte e non pertinenti rispetto all’attività imprenditoriale a suo tempo svolta ed affermando di non aver mai occultato al fisco i propri redditi;

VISTA la nota del 3 maggio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 24 maggio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nelle prime due pagine del riscontro fornito, che il relativo contenuto non risulta visualizzato tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

con riguardo all’URL https://..., che il relativo contenuto risulta inaccessibile essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito, invitando il reclamante ad inviare uno screenshot dei relativi contenuti per consentirne la valutazione;

che l’URL http://... “indirizza a una pagina scritta nel linguaggio informatico Extensible Markup Language (XML), contenente metadati relativi ai titoli di molteplici articoli pubblicati dalla testata giornalistica “XX”” che non sembra riferita nello specifico all’interessato e della quale in ogni caso la società non è in grado di analizzare il relativo formato;

di non poter aderire alla richiesta dell’interessato con riguardo agli ulteriori URL trattandosi di informazioni pubblicate in epoca recente e riferite al coinvolgimento del reclamante in uno scandalo di fama mondiale in qualità di socio, dirigente e rappresentante legale della XX e della XX;

che, secondo le notizie raggiungibili agli URL contestati, il reclamante avrebbe usufruito “dei servizi del noto studio legale XX - da cui ha preso vita lo scandalo XX - per la costituzione delle predette società XX, aventi sede rispettivamente nelle XX e a XX”, precisando che “la circostanza che le indagini aperte in numerosi Stati a seguito dello scandalo “XX” siano tuttora in corso, non fa che dimostrare l’attualità della vicenda in esame”;

che oggetto della maggior parte degli URL oggetto di reclamo sono peraltro le dichiarazioni rese dall’interessato volte a sostenere di non conoscere il predetto studio legale e che, pertanto, ciò di cui si discute sarebbe la sostanziale corrispondenza al vero di quanto riportato negli articoli e dunque di un profilo che si pone al di fuori dell’ambito di competenza dell’Autorità;

che l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni discende anche dal ruolo pubblico rivestito dal reclamante tenuto conto che gli articoli di cui agli URL in questione lo collegano “a ben due società XX”, quale la società XX, rispetto a cui è indicato quale azionista, direttore e rappresentante legale, e che inoltre sarebbe attualmente impiegato presso la società XX, specializzata in servizi di consulenza finanziaria;

la natura giornalistica di ampia parte dei contenuti contestati che risultano pubblicati da testate di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 1° giugno 2022 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste:

confermando quanto dichiarato da Google in ordine alla circostanza che i contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nelle prime due pagine del relativo riscontro non risultino visualizzati tra i risultati di ricerca associati al proprio nome;

confermando l’irreperibilità del contenuto della pagina https://..., rilevando tuttavia che il relativo URL risulta indicizzato per ricerche condotte con il nome del reclamante e chiedendo quindi l’adozione di misure manuali per impedirne il posizionamento in corrispondenza del proprio nome;

eccependo che, a prescindere dal fattore temporale, la richiesta di cancellazione è motivata dalla propria estraneità alla vicenda non essendone mai stato coinvolto;

dichiarando che le due società menzionate non svolgono più la relativa attività;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Google:

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nelle prime due pagine del riscontro trasmesso nel corso del procedimento, ha dichiarato che gli stessi non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, come confermato anche da quest’ultimo;

che l’URL http://... “indirizza a una pagina scritta nel linguaggio informatico Extensible Markup Language (XML), contenente metadati relativi ai titoli di molteplici articoli pubblicati dalla testata giornalistica “XX”” che non sembra riferita nello specifico all’interessato e della quale in ogni caso la società non è in grado di analizzare il relativo formato;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti URL, non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza degli estremi per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono ad una inchiesta giornalistica – basata su documenti confidenziali (cd. “XX”) creati dallo studio legale XX che ha assunto il ruolo di intermediario nella creazione di numerose società XX – nella quale il nominativo del reclamante è stato incluso, secondo quanto dallo stesso affermato, in virtù del ruolo ricoperto all’interno della XX, con sede nelle XX, nonché dei rapporti di quest’ultima con il predetto studio legale;

il reclamante ha lamentato l’inesattezza delle informazioni pubblicate, che tuttavia non risulta dagli atti del procedimento posto che l’inserimento del suo nominativo nella predetta lista ha tratto origine dal ruolo svolto dal medesimo all’interno di una delle società costituite con l’intervento dello studio legale XX;

tale circostanza è stata dichiarata dal medesimo nell’atto di reclamo, sebbene nel corso di una delle interviste rilasciate – e reperibili tramite alcuni degli URL oggetto di richiesta di rimozione – l’interessato abbia affermato di non conoscere il predetto studio legale;

non emergono pertanto elementi oggettivi sulla base dei quali ritenere inesatti i dati pubblicati all’interno di articoli comunque pubblicati in epoca recente e che riguardano informazioni relative ad un’inchiesta rilevante a livello internazionale;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto esposto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che gli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nella prima pagina del riscontro fornito nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, come confermato anche da quest’ultimo, e che l’URL http://... rimanda ad una pagina scritta con un linguaggio informatico tale da consentire la valutazione del relativo contenuto e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli ulteriori URL oggetto di richiesta di rimozione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei