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Provvedimento del 7 aprile 2022 [9768508]

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[doc. web n. 9768508]

Provvedimento del 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 129 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 24 maggio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di URL collegati ad articoli giornalistici contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria relativa a fatti risalenti al 2016 rispetto alla quale, a far data dalla pubblicazione degli stessi, non si sono avuti ulteriori sviluppi;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

il pregiudizio subìto dalla propria reputazione personale e professionale per effetto della permanente reperibilità di articoli riguardanti contenuti informativi rimasti fermi all’epoca della pubblicazione che risale a circa tre anni fa;

che l’interesse del pubblico al reperimento di tali contenuti non può ritenersi attualmente sussistente tenuto conto del fatto che le circostanze che hanno dato origine alla vicenda risalgono a cinque anni prima, che non vi sono stati sviluppi rispetto a quanto riportato negli articoli pubblicati e che egli non ricopre alcun ruolo pubblico;

che l’articolo reperibile tramite l’URL https://..., pubblicato in data 11 maggio 2019, contiene “in calce e per esteso la sentenza della Corte di Cassazione (…) riportante in chiaro i dati anagrafici, il luogo e la data di nascita del reclamante “, nonché il testo integrale del ricorso depositato dal medesimo contenente i propri dati anagrafici;

che l’art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto istruttorio fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e che pertanto detta pubblicazione sarebbe avvenuta in violazione di legge;

VISTA la nota del 23 giugno 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta del reclamante trattandosi di informazioni riguardanti la sottoposizione del medesimo “a un’indagine per i gravi reati di XX”;

che la vicenda narrata è recente e, sulla base di quanto si evince anche dalle affermazioni contenute nel reclamo, tuttora in corso di svolgimento ed attiene a fatti connessi alla vita professionale dell’interessato che, in quanto imprenditore, ricopre un ruolo pubblico;

la natura giornalistica dei contenuti contestati che risultano pubblicati da una testata registrata nel periodo 2018/2019;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha rilevato che:

la gravità dei reati contestati non è di per sé sufficiente a fondare il diniego di una richiesta di deindicizzazione posto che “le “indagini penali”, il cui “dominus” è la Pubblica Accusa, hanno l’obiettivo di raccogliere indizi e/o elementi di prova a fondamento dell’imputazione, raccolti i quali il Pubblico Ministero, entro i tempi di legge, decide di esercitare o non esercitare l’azione penale nei confronti dell’indagato”;

benché la notizia di reato sia iscritta dal 2016, il pubblico ministero non si è ancora determinato in merito e non sono state disposte nei suoi riguardi misure restrittive della libertà personale, mentre la misura cautelare reale del sequestro è stata revocata già da due anni;

la costante reperibilità degli articoli in questione costituisce motivo di pregiudizio della propria immagine in quanto relativi ad indagini avviate più di cinque anni fa che, ad oggi, “non hanno registrato alcuno sviluppo”;

ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio non può considerarsi dirimente la data della pubblicazione degli articoli, dovendosi dare rilievo all’epoca in cui si sono svolti i fatti;

non è più rappresentante legale della società menzionata negli articoli (XX);

la pubblicazione di atti processuali effettuata in calce ad uno degli articoli costituisce violazione dell’art. 114 c.p.p.;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguardano una vicenda giudiziaria tuttora in corso di svolgimento e relativa a gravi fattispecie di reato che hanno coinvolto il reclamante nello svolgimento della sua attività professionale;

con riferimento alla contestata pubblicazione di alcuni atti giudiziari in calce ad uno degli articoli oggetto di reclamo, l’art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione dei soli atti coperti dal segreto i quali, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p., coincidono con gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, escludendo pertanto dal divieto documenti di tipo diverso (cfr. sentenze Corte di Cass. sez. I penale n. 21290 del 04/05/2017 e n. 41640 del 01/10/2019);

sulla base degli elementi sopra esposti deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere le predette informazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei