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Provvedimento del 7 aprile 2022 [9774621]

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[doc. web n. 9774621]

Provvedimento del 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 120 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTA la segnalazione presentata al Garante in data 11 maggio 2020 dal sig. XX;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. La segnalazione e l’attività istruttoria.

1.1. Con la nota dell’11 maggio 2020 il sig. XX segnalava a questa Autorità la presenza, all’interno del XX, amministrato dallo Studio Gotro Associazione Professionale (di seguito Studio Gotro), dove sono già funzionanti telecamere condominiali, di una telecamera, posizionata nella guardiola del custode il quale visionerebbe le immagini rilevate direttamente dal proprio cellulare mediante apposita applicazione.

Con la nota del 3 febbraio 2021 (prot. n. 7013/21) questo Dipartimento invitava l’amministratore pro tempore a fornire riscontro in ordine a quanto rappresentato nella segnalazione, con particolare riferimento alla telecamera posizionata nella guardiola del custode.

In data 9 aprile 2021 lo Studio Gotro trasmetteva una comunicazione (prot. n. 19229/21) con la quale si limitava a fornire un riscontro solo parziale alla richiesta di informazioni di questo Ufficio senza nulla precisare in ordine al funzionamento della suddetta telecamera.

Pertanto l’Ufficio con la nota del 17 maggio 2021 (prot. n. 27184/21) chiedeva nuovamente all’amministratore di riferire in merito alla telecamera del custode, e successivamente, perdurando l’assenza di riscontro, in data 7 ottobre 2021, tramite comunicazione pec (prot. n. 50213/21) formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice, invitava lo studio Gotro a fornire una risposta entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento.

2. L’avvio del procedimento sanzionatorio

2.1. A fronte della assenza di riscontro alla richiesta di informazioni formulata ex art. 157 del Codice, l’Ufficio in data 20 gennaio 2022 notificava allo Studio Gotro la violazione dell’art. 157 del Codice e comunicava, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, par. 2, e − qualora ritenute in concreto applicabili − delle sanzioni di cui all’articolo 83 del Regolamento (prot. n. 4323/22).

2.2. In data 4 febbraio 2022 lo Studio Gotro inviava la propria memoria difensiva (prot. n. 8193/22), ai sensi dell’art.18 della legge n. 689/1981, dichiarando, in particolare, che: “nel corso dell’ultima assemblea condominiale (allego verbale del 12/12/2019), si era parlato, senza verbalizzare nulla, del fatto che si erano verificati alcuni atti vandalici alle buche lettere nell’androne di Piazza CLN 254 ma la telecamera “condominiale” non riusciva ad inquadrare interamente l’androne; il sig. XX, essendo inquilino, non è mai convocato all’assemblea delle spese condominiali e non so se il Suo proprietario ha riferito questa circostanza. Nelle prime settimane del 2020, tali episodi vandalici si sono nuovamente verificati e, in accordo con i Signori Consiglieri, ho autorizzato il custode di Piazza CLN 254 ad utilizzare un’ulteriore telecamera nella guardiola che inquadrasse le buche lettere: l’installazione dell’ulteriore telecamera, sempre in accordo con i Consiglieri, sarebbe stata ratificata dall’assemblea nella prima riunione condominiale; causa covid, non sono state più indette assemblee in questo condominio: la prossima sarà il 16/02/22 (allego convocazione) e al 12° punto all’ordine del giorno è stata inserita la ratifica di cui sopra; preciso che, da gennaio 2020, non si sono più verificati episodi vandalici alle buche lettere. Il fatto che il custode di piazza CLN 254 abbia un’applicazione sul suo cellulare che gli consenta di collegarsi alle telecamere condominiali e vedere parti comuni, mi risulta che sia consentito e ritengo sia molto utile nel momento in cui il custode è in giro per lo stabile per consegna posta o pulizia scale. Mi preme infine precisare che mi risulta che il sig. XX non abiti più da circa un anno all’indirizzo di Piazza CLN 254.”

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

3.1. Sulla base delle informazioni acquisite, l’Ufficio, con la nota dell’11 marzo 2022 concludeva l’esame della segnalazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento del Garante n. 1/2019).

3.2. Risulta comunque accertato che lo Studio Gotro ha omesso di fornire riscontro alla richiesta di informazioni del 7 ottobre 2021, formulata dall’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice, dopo l’invio – rimasto parimenti senza riscontro – del precedente invito del 17 maggio 2021. In base al citato articolo 157 del Codice “Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, […] di fornire informazioni e di esibire documenti”.

L’omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante ha pertanto determinato la violazione dell’art. 157 del Codice

3.3. Considerata l’assenza di precedenti violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali il caso può essere qualificato come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento. Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) rileva la violazione dell’art. 157 del Codice effettuata dallo Studio Gotro Associazione Professionale, con studio in Torino Corso Duca Degli Abruzzi 36, P.I. 08102740019;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce lo Studio Gotro in relazione all’omesso riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei