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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, attuativo dell’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente l’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi - 26 maggio 2022 [9780893]

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[doc. web n. 9780893]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, attuativo dell’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente l’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi - 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema Tessera Sanitaria;

VISTO l’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito “CAD”), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito “ANPR”), di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127” (art. 3), della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto, nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente dall'art. 66, comma 4, decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che, al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, prevede che le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del d.P.R. n. 396/2000, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto, nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica con le modalità tecniche definite con decreto del Ministro dell'interno;

VISTO il decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’art. 12 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, in ordine all’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, prevede che:

- le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviino al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito “Sistema TS”) i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del d.P.R. n. 396/2000;

b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000d.P.R. n. 396/2000;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000d.P.R. n. 396/2000;

- la trasmissione dei dati sopra indicati esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea;

- il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del CAD;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

c) all'ISTAT;

- con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione;

VISTA la nota del 28 aprile 2021, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoposto all’Autorità, ai fini di acquisire il parere previsto dal Regolamento, lo schema di “decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente l’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi”, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, unitamente agli allegati denominati “Scambio di dati con ANPR - Allegato 1”, “Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL - Allegato 2”, “Scambio dati con ISTAT – Evento nascita - Allegato 3, che ne costituiscono parte integrante;

RILEVATO che il predetto schema di decreto, prevede, in particolare:

- le modalità di dematerializzazione e di invio telematico al Sistema TS delle informazioni relative alle nascite (attestazione e dichiarazione di nascita) e ai decessi (avviso di decesso, certificato necroscopico e denuncia della causa di morte), e i soggetti tenuti all’invio; tali documenti sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS ad ANPR – che genera un numero di ricezione necessario a collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento nascita o decesso che saranno successivamente inviati tramite lo stesso Sistema TS – e a ISTAT; l’attestazione di nascita è resa immediatamente disponibile dal Sistema TS a ISTAT priva degli elementi identificativi diretti della donna; analogamente, i dati della donna non sono indicati nella dichiarazione di nascita, al fine di rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata; il Ministero della salute rende disponibile al Sistema TS l’elenco e i relativi aggiornamenti delle strutture sanitarie censite, mentre le ASL inviano al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati, i loro ruoli e le successive variazioni (art. 2);

- le modalità di formazione e sottoscrizione di tali documenti informatici, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del CAD, utilizzando le funzioni rese disponibili dal Sistema TS, secondo le modalità previste dal d.P.C.M. del 22 febbraio 2013, prevedendo, in base all’art. 12 del d.l. n. 34 del 2020, l’esonero dei soggetti tenuti all’invio con le predette modalità telematiche, dall’ulteriore trasmissione di documentazione cartacea ai Comuni; con riguardo alle modalità di sottoscrizione della dichiarazione di nascita, che deve essere letta al dichiarante prima della sottoscrizione, la stessa può essere sottoscritta con modalità elettroniche, ai sensi dell’art. 20 del CAD, tramite applicazione web e/o APP che utilizza i servizi messi a disposizione dal Sistema TS, oppure non elettronicamente, mediante apposizione della firma sulla dichiarazione cartacea che il direttore sanitario provvede a trasformare in documento informatico, ai sensi dell’art. 22 del CAD; dell’attestazione di nascita, è rilasciato al soggetto interessato un “promemoria” cartaceo, che può essere anche trasmesso al domicilio digitale all’interessato; il promemoria dovrà essere consegnato all’Ufficiale dello Stato civile ai fini dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000 (art. 3);

- le modalità di trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS ad ANPR; in particolare, il Sistema TS rende immediatamente disponibili i documenti informatici, secondo le modalità definite nell’Allegato 1, “conservando i dati per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle funzioni e comunque non superiore ai 6 mesi, per consentire ai soggetti autorizzati e titolari del trattamento di poterli scaricare”; ANPR li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, con le modalità di cui all’allegato D, lett. A.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014 n. 194, attuativo dell’articolo 62 comma 6, lettera c) del CAD (art. 4);

- le modalità di trasmissione dal Sistema TS all’ISTAT; in particolare i documenti sono resi disponibili dal Sistema TS all’ISTAT, per le finalità statistiche di cui al Regolamento UE 1260/2013 e al d.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989, secondo le modalità descritte negli allegati 2 e 3; i dati dell’attestazione di nascita sono trasmessi privi delle informazioni identificative della donna (art. 5);

- le modalità di trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte dal Sistema TS all’ISTAT, ai Comuni e alle ASL; in particolare al momento della compilazione della “Parte A” della denuncia, il medico inserisce il codice fiscale del deceduto oppure il numero di ricezione assegnato da ANPR all’avviso di decesso o al certificato necroscopico precedentemente trasmessi, ovvero procede con l’inserimento di un nuovo evento di decesso, al quale è assegnato un numero di ricezione da parte di ANPR; il Sistema TS interagisce con ANPR per verificare le informazioni inserite dal medico; ANPR, con modalità da definire con apposito decreto, rende disponibile al Comune dove è avvenuto il decesso i servizi per la consultazione della “parte A” e per la compilazione della “parte B” della denuncia di cause di morte; acquisite dal Comune le informazioni della “parte B” della denuncia, ANPR le rende disponibili al Sistema TS che, unitamente alla “parte A”, le trasmette all'ISTAT e alla ASL di competenza del Comune dove è avvenuto il decesso e, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto (art. 6);

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’ambito del trattamento dei dati personali disciplinati dallo schema di decreto (art. 9);

RILEVATO che negli allegati allo schema di decreto sono descritti i flussi e le modalità tecniche per l’invio telematico, tramite il Sistema TS, delle informazioni (documenti informatici) relative alle nascite e ai decessi da parte dei professionisti sanitari delle strutture sanitarie ad ANPR, i servizi messi a disposizione, i soggetti autorizzati ad accedere al Sistema TS e le misure di sicurezza previste (Allegato 1 – Scambio con ANPR), le modalità tecniche per la trasmissione dei dai relativi all’evento decesso tra il Sistema TS, ISTAT, ANPR e le ASL per finalità statistiche (Allegato 2 - Scambio dati cause morte con ISTAT Comuni ASL), nonché le modalità tecniche per lo scambio dati relativi all’evento nascita, tra il Sistema TS e ISTAT per finalità statistiche (Allegato 3 – Scambio dati con ISTAT – Evento nascita);

RILEVATO che lo schema di decreto in esame ha tenuto conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni e delle riunioni effettuate nell’ambito dell’attività istruttoria, al fine di individuare le opportune garanzie per rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati al Regolamento e al Codice, con particolare riguardo al rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, nonché di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), d) ed f) e 25 e 32 del Regolamento), che hanno riguardato, in particolare:

- la necessità di un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto con l’art. 12 del d.l. n. 34 del 2020, cui il decreto è chiamato a dare attuazione, e con le altre disposizioni normative vigenti, al fine di rendere coerente il sistema dei flussi disciplinato dal decreto, nel rispetto del principio di liceità, corretta e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a, del Regolamento);

- la revisione dei flussi documentali non indicati nell’art. 12 del d.l. n. 34 del 2020 (INPS e ASL), e, in particolare, quelli dai quali sarebbero derivati effetti giuridici – inizialmente previsti dallo schema di decreto verso l’INPS per anticipare, a scopi meramente cautelativi, la sospensione dell’erogazione di prestazioni pensionistiche o di altro tipo, evitando indebiti, nonché verso le ASL - tenuto conto che, in base a quanto attualmente stabilito dall’articolo 34, comma 2, della legge 21 luglio 1965, n. 903, la certezza dell’evento morte, da cui far discendere l’interruzione dell’erogazione della prestazione pensionistica, è riconosciuta solo a seguito dell’iscrizione nei registri dello stato civile e delle comunicazioni effettuate dai Comuni, anche nel rispetto del principio di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento; l’immediata disponibilità e l’utilizzo dei documenti relativi agli eventi di nascita o decesso, da parte di altri uffici - quali INPS e le ASL - prima della formazione degli atti dello stato civile, atteso che– a differenza dei flussi come disciplinati dalle normative di settore - scontava la possibilità che le informazioni ottenute potessero, successivamente, essere modificate o rettificate dagli ufficiali di stato civile sulla base delle verifiche effettuate per la formazione degli atti di stato civile, con evidenti ripercussioni e criticità in termini di esattezza e qualità dei dati personali ottenuti in un primo momento;

- il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento a tutela della volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, previste dall’art. 30 del dPR n. 396/2000, e del conseguente limite all’accesso a tali informazioni da parte del figlio biologico (art. 28, l. n. 184/1983- art 93 del Codice); le misure per assicurare, anche nei confronti dell’ISTAT, le garanzie a tutela della riservatezza dei dati della donna in caso del c.d. parto in anonimato, volte ad impedire che enti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge possano venire a conoscenza delle generalità della donna che manifesta la volontà di non essere nominata; a tale fine è stato previsto che anche i dati dell’attestazione di nascita siano resi immediatamente disponibili a ISTAT senza l’indicazione dei dati identificativi della donna;

- la necessità di esplicitare nello schema di decreto il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali disciplinati dal decreto, in relazione alle finalità perseguite, precisando che il Ministero dell’Economia e delle Finanze agisce in qualità di responsabile, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in relazione alle funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS ai fini dell’accelerazione della trasmissione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, ferma restando la titolarità in capo agli altri soggetti per i trattamenti effettuati, nello svolgimento dei rispettivi compiti;

- con riferimento al “Servizio di consultazione e ricerca” - che consente al soggetto autorizzato la consultazione dei dati già trasmessi al Sistema ANPR, da utilizzare per la correzione dei dati o l’invio di ulteriori documenti collegati a quelli precedentemente inviati al Sistema TS (cfr. par. 2.3.4 dell’Allegato 1) - al fine di impedire un uso improprio del servizio di consultazione, la necessità di limitare tale funzione circoscrivendo il perimetro soggettivo e temporale dell’interrogazione (es. soggetto autorizzato/struttura, arco temporale, etc.) da definire in considerazione dei tempi previsti dalla legge per la trasmissione di documenti successivi al primo invio;

- la necessità di precisare, nell’Allegato 1, con maggior dettaglio, il sistema di reportistica per il monitoraggio dei servizi del sistema TS nel caso specifico dei flussi nascita e morte, nonché di prevedere, quale misura tecnico organizzativa, anche il disaster recovery dei sistemi;

- con riferimento alle “Modalità di trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati per il tramite del Sistema TS”, disciplinate al paragrafo 2.1.1. punto b, dell’Allegato 1, la necessità di adottare procedure di autenticazione informatica a due o più fattori, al fine di assicurare il medesimo livello di sicurezza e robustezza per le diverse modalità di accesso previste al sistema TS da parte degli operatori sanitari; in accoglimento è previsto che “l’autenticazione in basic sarà prevista in fase di avvio, provvisoriamente per 12 mesi dall'avvio del sistema, successivamente si potrà accedere con credenziali di livello 2”;

- la necessità di effettuare la valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali e l’eventuale consultazione del Garante, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento, considerato che i trattamenti disciplinati dallo schema di decreto riguardano anche particolari categorie di dati personali effettuati su larga scala (numero di interessati elevato rispetto alla popolazione di riferimento e sull’intero territorio nazionale), che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;

CONSIDERATO che la valutazione di impatto – che non è stata allegata allo schema di decreto – dovrà essere comunque condotta prima dell’inizio dei trattamenti disciplinati dallo schema di decreto e che le risultanze di tale valutazione dovranno essere tenute nella dovuta considerazione ai fini dell’adozione di eventuali ulteriori garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per affrontare eventuali rischi residui e garantire la protezione dei dati personali, tenuto conto dei diritti e degli interessi degli interessati;

RITENUTO, tuttavia, che lo schema di decreto presenti ancora alcuni limitati profili di criticità, sui quali si ravvisa la necessità di adottare ulteriori interventi, in particolare:

- con riguardo alle disposizioni che prevedono che il Sistema TS renda disponibili le informazioni relative agli eventi di nascita e decesso (documenti informatici) conservandoli o memorizzandoli – pur senza costituire, in via permanente, nessuna banca dati “per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle funzioni e comunque non superiore ai 6 mesi, per consentire ai soggetti autorizzati e titolari del trattamento di poterli scaricare” (cfr. per esempio, artt. 4, comma 1, e 6, comma 7 dello schema; Allegato 1. parr. 2.3, 2.3.1, 2.3.2; Allegato 2, par. 3.2, etc.), si ravvisa la necessità di modificare tali disposizioni espungendo il riferimento alla conservazione o memorizzazione di tali informazioni nel Sistema TS. Tale conservazione, infatti, è espressamente esclusa dall’art. 12 del d.l. n. 34 del 2020 - cui lo schema di decreto intende dare attuazione – che prevede invece che il Sistema TS renda immediatamente disponibili i dati relativi agli eventi nascita e decessi “senza registrarli”, ponendosi, dunque, in contrasto con il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento. Si rileva, inoltre, che lo schema di decreto, disciplinando le interazioni tra il Sistema TS e la piattaforma ANPR, prevede anche che il “Sistema TS rende immediatamente disponibili i documenti informatici […] all’ANPR, che li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, con le modalità di cui all’allegato D lett.A.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014 n. 194 attuativo dell’articolo 62 comma 6, lettera c) del D.lgs. n. 62/2005” (art. 4); con riguardo ai servizi resi da ANPR ai Comuni prevede che “ANPR fornisce i servizi di ricezione dei documenti da Sistema TS. Quindi il colloquio TS-ANPR è regolamentato da questo decreto. Il DM del Ministero dell’Interno regolamenterà il colloquio tra ANPR e i comuni” (Allegato 1, par. 4.2). La memorizzazione dei dati nel Sistema TS - oltre che in contrasto con l’art. 12 del d.l. n. 34 del 2020 e con la ratio dell’emananda normativa, volta ad accelerare i flussi di dati in esame - non può ritenersi giustificata dalla asserita necessità di “consentire ai soggetti autorizzati e titolari del trattamento di poterli scaricare”, in quanto gli uffici dello stato civile dei Comuni ricevono tali documenti tramite ANPR e gli operatori sanitari sono tenuti all’invio dei medesimi in ristretti termini di legge (3 giorni per la dichiarazione di nascita, 24 ore per i restanti documenti). Risulta, pertanto, necessario espungere dallo schema di decreto e dagli allegati le disposizioni che prevedono la conservazione o memorizzazione dei dati nel Sistema TS e individuare modalità alternative per i servizi di interrogazione e di ricerca dei documenti informatici già inviati al Sistema ANPR (per esempio attraverso web services di ANPR);

- con riferimento al “Servizio di consultazione e ricerca” - che consente al soggetto autorizzato di recuperare il documento informatico già trasmesso per la verifica o la correzione tramite il numero di ricezione ovvero di individuare il numero di ricezione del documento precedentemente inviato per poter effettuare il collegamento, tramite l’utilizzo dei dati anagrafici per l’invio di ulteriori documenti collegati a quelli precedentemente inviati - le limitazioni introdotte a seguito dei confronti con l’Ufficio, hanno previsto semplicemente un “intervallo temporale (di invio o nel quale si è verificato l’evento) al quale limitare la ricerca; l’intervallo è fissato in 3 giorni per le denunce di causa di morte e 24 ore per i restanti documenti relativi agli eventi di nascita e morte”. Si rende, pertanto necessario ancorare il perimetro soggettivo e temporale del servizio di interrogazione e ricerca alle condizioni e ai termini previsti dalla legge per la trasmissione dei documenti oggetto del decreto, nonché in linea con la finalità del decreto di accelerazione dei flussi, anche con riguardo alle finalità statistiche (cfr. par. 2.3.4 dell’Allegato 1).

- con riferimento alla corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento, al fine di non ingenerare incertezze sulla titolarità del trattamento, risulta necessario riformulare il primo comma dell’art. 9, esplicitando che la titolarità del trattamento dei “soggetti autorizzati [   ] a generare documenti informatici”, non è da intendersi riferita al singolo professionista sanitario “autorizzato” (direttore sanitario o suo delegato, medico, ostetrica, etc.), bensì alla struttura sanitaria cui lo stesso afferisce;

- con riferimento all’art. 9, comma 5, è necessario integrare la disposizione, precisando che il Ministero dell’economia e delle Finanze - correttamente indicato quale responsabile del trattamento – è tenuto a rispettare, oltre le prescrizioni contenute nel decreto, anche le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, all’atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nei precedenti commi, tenuto anche conto delle risultanze della valutazione di impatto;

RITENUTO pertanto che sono state recepite talune le indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso dell’attività istruttoria e tenuto conto delle limitate criticità residue sopra evidenziate, lo schema di decreto in esame risulta conforme ai principi stabiliti in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento e dal Codice, e, pertanto, con il presente provvedimento, reso ai sensi degli artt. 36, § 4, 57, § 1, lett. c), e 58, par. 3 lett. b) del Regolamento, si esprime parere favorevole, a condizione che:

- siano espunte dallo schema di decreto e dagli allegati le disposizioni che prevedono la conservazione o memorizzazione dei dati nel Sistema TS e siano individuate modalità alternative per i servizi di interrogazione e di ricerca dei documenti informatici già inviati al Sistema ANPR (per esempio attraverso web service di ANPR);

- il “Servizio di consultazione e ricerca” (cfr. par. 2.3.4, Allegato 1) sia limitato ancorando il perimetro soggettivo e temporale del servizio di interrogazione e ricerca alle condizioni e ai termini previsti dalla legge per la trasmissione dei documenti successivi al primo inviato;

- l’art. 9, comma 1, dello schema di decreto sia riformulato in modo da esplicitare che la titolarità del trattamento dei “soggetti autorizzati [  ] a generare documenti informatici”, non è da intendersi riferita al singolo professionista sanitario “autorizzato” (direttore sanitario o suo delegato, medico, ostetrica, etc.), bensì alla struttura sanitaria cui lo stesso afferisce;

- l’art. 9, comma 5, dello schema di decreto, sia integrato precisando che il Ministero dell’economia e delle Finanze, responsabile del trattamento, è tenuto a rispettare, oltre le prescrizioni contenute nel decreto, anche le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, all’atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nei precedenti commi, tenuto anche conto delle risultanze della valutazione di impatto;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), 58, par. 3 lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente l’accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi”, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, unitamente agli allegati denominati “Scambio di dati con ANPR - Allegato 1”, “Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL - Allegato 2”, “Scambio dati con ISTAT – Evento nascita - Allegato 3, che ne costituiscono parte integrante, a condizione che:

- siano espunte dallo schema di decreto e dagli allegati le disposizioni che prevedono la conservazione o memorizzazione dei dati nel Sistema TS e siano individuate modalità alternative per i servizi di interrogazione e di ricerca dei documenti informatici già inviati al Sistema ANPR (per esempio attraverso web service di ANPR);

- il “Servizio di consultazione e ricerca” sia limitato ancorando il perimetro soggettivo e temporale del servizio di interrogazione e ricerca alle condizioni e ai termini previsti dalla legge per la trasmissione dei documenti successivi al primo inviato;

- l’art. 9, comma 1, dello schema di decreto sia riformulato in modo da esplicitare che la titolarità del trattamento dei “soggetti autorizzati [  ] a generare documenti informatici”, non è da intendersi riferita al singolo professionista sanitario “autorizzato” (direttore sanitario o suo delegato, medico, ostetrica, etc.), bensì alla struttura sanitaria cui lo stesso afferisce;

- l’art. 9, comma 5, dello schema di decreto, sia integrato precisando che il Ministero dell’economia e delle Finanze, responsabile del trattamento, è tenuto a rispettare, oltre le prescrizioni contenute nel decreto, anche le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, all’atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nei precedenti commi, tenuto anche conto delle risultanze della valutazione di impatto;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi