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Ordinanza ingiunzione nei confronti di impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful” - 12 maggio 2022 [9781966]

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[doc. web n. 9781966]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful” - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale redatto in data 11 ottobre 2021, con cui la Questura di Roma X Distretto di P.S. Sezionale “Lido di Roma”, ha accertato che, presso l’attività di somministrazione al pubblico “Minimarket di Alam Saiful”, sita in Roma via della Stazione dl Lido 12A, era presente un impianto di videosorveglianza, composto da 4 telecamere, attive e funzionanti non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali in quanto mancante degli apposti cartelli informativi della presenza delle telecamere;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. L’accertamento e l’avvio del procedimento.

Con nota trasmessa in data 17.11.2021, la Questura di Roma X Distretto di P.S. Sezionale “Lido di Roma” trasmetteva il verbale di un accertamento compiuto l’11.10.2021 presso l’attività di somministrazione al pubblico “Minimarket di Alam Saiful”, sita in Roma via della Stazione dl Lido 12A.

Nel corso dell’accertamento, veniva verificata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 4 telecamere, attive e funzionanti, idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo delle suddette telecamere si rilevava l’assenza dei prescritti cartelli informativi.

L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti, provvedeva a notificare all’esercizio commerciale “Minimarket di Alam Saiful” l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 13 del Regolamento (prot. n. 4342 del 20.1.2022).

Nonostante sia stato informato della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il titolare del trattamento, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo. 

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dalla Questura di Roma, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso l’attività di somministrazione al pubblico “Minimarket di Alam Saiful”, sita in Roma via della Stazione dl Lido 12A, è attivo e funzionante e che non sono state apposti i cartelli recanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

Pertanto, nel caso di specie, risulta comprovato in atti che la parte abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall’impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful” per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che il titolare del trattamento, non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. Alam Saiful, titolare dell’impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful” attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale denominato “Minimarket di Alam Saiful”, di cui lo stesso risulta titolare, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento;

ORDINA

al sig. Alam Saiful, titolare dell’impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful”, C.F. LMASFL85B12Z249O, con sede in Roma via della Stazione dl Lido 12A, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi allo stesso sig. Alam Saiful, titolare dell’impresa individuale “Minimarket di Alam Saiful”, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei