Provvedimento del 6 giugno 2024 [10044570]
[doc. web n. 10044570]
Provvedimento del 6 giugno 2024*
*Il Tribunale di Padova con sentenza favorevole per il Garante n. 264/2026 del 9 aprile 2026 ha rigettato l’opposizione, con conferma integrale del provvedimento del Garante n. 343 del 6 giugno 2024
Registro dei provvedimenti
n. 343 del 6 giugno 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 3 aprile 2023, dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di R.T.I. (Reti Televisive italiane S.p.A., di seguito “R.T.I.”), in qualità di gestore dei siti https://... e https://...; EKIS S.r.l. (di seguito “Ekis”), in qualità di gestore del sito https://.../; HRD Training Group S.r.l. (di seguito “HRD”), in qualità di gestore del sito https://...; R.C.S. Mediagroup S.p.A. (di seguito “R.C.S.”), in qualità di gestore del sito https://...; Guido Del Giudice, in qualità di gestore del sito https://...; CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), in qualità di gestore del sito https://...; Paolo Sirtoli, in qualità di gestore del sito https://...; Isayblog, in qualità di gestore del sito https://..., nonché di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca, con il quale l’interessato ha chiesto di ordinare a quest’ultima la rimozione, dall’indice dei risultati di ricerca, dei link a siti terzi descritti nell’atto, nonché la deindicizzazione dei link alle pagine cancellate dai gestori dei siti e non ancora oggetto di aggiornamento da parte del motore di ricerca e, nei confronti dei gestori dei singoli siti sorgente, “la cancellazione dei contenuti/notizie che vi sono originati”;
CONSIDERATO che, con riferimento a quanto rappresentato, nel reclamo sono stati specificamente indicati:
con riguardo a Google LLC i seguenti URL:
...
con riguardo a R.T.I., quale gestore e titolare del sito https://... i seguenti URL:
...
con riguardo ad EKIS, l’URL: https://...;
con riguardo a HRD, l’URL: https://...;
con riguardo a R.C.S., l’URL: https://...;
con riguardo a Guido Del Giudice, l’URL: https://...;
con riguardo a CICAP, i seguenti URL:
1. https://...;
2. https://...;
con riguardo a Paolo Sirtoli, l’URL: https://...;
con riguardo a Isayblog, l’URL: https://...;
CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato:
di essere un ricercatore e formatore, conosciuto per una memoria definita pressoché illimitata, nonché ideatore di un metodo scientifico (“XX”) volto a far acquisire tecniche di memorizzazione ed apprendimento di qualsiasi informazione;
di aver sempre precisato, nell’ambito dei suoi corsi, che la sua memoria è il risultato della costante applicazione di una tecnica, tramite un diverso modo di pensare e di archiviare le informazioni;
che all’epoca dei fatti (2011) cui si riferiscono i lamentati contenuti “la memorizzazione delle XX era una delle dimostrazioni utilizzate, XX, per esercitare il metodo detto di archiviazione delle informazioni”;
di essere stato ospite di trasmissioni televisive in cui ha avuto modo di dare dimostrazione di tale tecnica;
gli URL indicati nel reclamo riguardano contenuti che rimandano, in particolare, ad alcuni servizi di “Striscia la Notizia” dove l’inviato XX lamentava il fatto che egli “XX”, presentandosi in trasmissioni come l’uomo con più XX;
che XX aveva fatto, a suo tempo, incursione in un evento privato tenuto dallo stesso reclamante, al fine dichiarato di voler provare che ‘le dimostrazioni di tali capacità mnemoniche avrebbero celato in realtà “XX’, cosicché in tale convegno l’inviato di Striscia avrebbe smascherato in diretta l’inganno;
che a tale episodio hanno fatto seguito altri servizi di Striscia e video “riproducenti anche interviste alla XX (…) con riferimento a fatti personali della loro vita privata che a tutt’oggi, a dodici anni di distanza, è possibile all’utente visionare in internet”;
che la vicenda ha alimentato una serie di contenuti in rete che hanno messo in discussione il suo metodo, riducendolo banalmente al “XX
che, a distanza di anni, è venuto meno l’interesse pubblico a tali notizie che hanno, peraltro, raccontato “male e parzialmente la sua vera attività” e la cui permanenza in rete lede gravemente la sua dignità e reputazione;
che difatti gli articoli pubblicati generano nel pubblico “la fuorviante impressione che l’unica attività svolta dall’interessato sia l’esperimento con le XX”, mentre i suoi corsi avevano e hanno contenuti didattici e formativi molto più ampi;
che Striscia la Notizia, strumentalizzando le modalità di esecuzione di un esercizio mnemonico usato nei suoi corsi, “ha insinuato il sospetto del carattere XX della sua persona”;
la notizia è stata ottenuta con mezzi e modalità contrari ai principi di correttezza, in alcuni casi, con l’uso di raggiri, consistiti, ad esempio, nel far partecipare ai suoi corsi un infiltrato per assumere informazioni, in altri attraverso inseguimenti ed interviste incalzanti “XX”;
CONSIDERATO che il reclamante ha inoltre precisato:
di essere, “allora come ora”, autore di libri e pubblicazioni e di tenere corsi ed eventi formativi con riguardo al “XX”, che non si riduce “all’esercizio che Striscia la Notizia ha criticato”;
“non esiste alcuna prova degli attribuiti imbrogli“ e la relativa condotta è sempre stata “esente da censure o critiche, sia civili che penali”;
la sua personalità e le sue capacità “sono state oggetto di studio e di test somministrati da professionisti” ed il suo metodo “è stato oggetto di studio nelle pubblicazioni di natura scientifica”;
CONSIDERATO che, a fronte delle richieste avanzate nel reclamo, richiamando gli artt. 17, par. 1 e 21, par 1 del Regolamento, è stato evidenziato, oltre all’elemento del decorso del tempo dalla pubblicazione dei contenuti, l’assenza di un interesse pubblico preponderante all’acceso a tali informazioni e, nel rapporto tra riservatezza/oblio da un lato e manifestazione del pensiero/diritto di cronaca dall’altro, richiamando anche l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ed i criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE, nonché dal WPArt.29 e, più di recente, dall’European Data Protection Board;
CONSIDERATO, inoltre, che il reclamante ha rilevato che, rispetto all’esercizio dei diritti, formulato ai sensi delle richiamate norme del Regolamento, Google ha opposto, in ben due occasioni, un rifiuto, stante un asserito bilanciamento tra gli interessi in gioco, tenuto conto anche del suo ruolo nella vita pubblica, mentre i gestori dei siti sorgente, in alcuni casi, non hanno ottemperato, mentre, in altri, non hanno fornito alcun riscontro, in violazione dell’art. 12 del Regolamento;
VISTE le successive note del 13 luglio 2023 con le quali l’Autorità ha chiesto sia a Google sia agli altri titolari, menzionati nell’atto di reclamo, di fornire osservazioni in ordine a quanto in esso rappresentato e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale R.C.S. ha rappresentato di aver già dato positivo riscontro al reclamante in data 8 marzo 2022 circa la richiesta di deindicizzazione con riferimento all’articolo del 30 maggio 2011 dal titolo “XX”;
VISTE le repliche del reclamante del successivo 27 luglio 2023 in merito alla persistenza di detto URL ed il successivo riscontro di R.C.S. del 31 luglio in cui si è dato atto di una rinnovata richiesta di deindicizzazione rivolta a Google e degli interventi effettuati, a seguito dei quali si è rappresentato che “l’articolo oggetto della richiesta non risulta indicizzato, come dalle schermate allegate”;
VISTA la comunicazione del 21 luglio 2023 di HRD nella quale si è dato atto di aver provveduto alla “cancellazione (…) dei dati del Sig. XX dal sito web” e che il relativo URL “non risulta più attivo, riportando il visitatore alla homepage del predetto sito web”;
VISTA la nota del 28 luglio 2023 con la quale EKIS ha rappresentato, in via preliminare, di non aver avuto contezza dell’istanza di esercizio dei diritti, in quanto verosimilmente non consegnata dal sistema informatico poiché rivolta ad un indirizzo e-mail “generico e non utilizzato direttamente dalla direzione di Ekis” e di aver comunque provveduto “alla cancellazione dei contenuti/notizie indicati nel ricorso (….) , non avendo alcun interesse a mantenere tali contenuti/notizie nel sito liviosgarbi.com”;
VISTA la nota del 1° agosto 2023 con la quale CICAP ha rappresentato di aver dato riscontro alla richiesta del reclamante, dell’8 marzo 2022, di rimozione dei due articoli pubblicati nel relativo sito web, già in data 5 aprile 2022, manifestando le ragioni della mancata adesione e ha ribadito tale posizione ritendo che:
detti articoli “siano stati (e siano tutt’ora) di interesse generale e rilevanti per la collettività”;
“il loro contenuto sia ancora attuale e pertinente in quanto l’attività del sig. XX è tuttora in corso e con le stesse modalità di cui trattiamo negli articoli in questione”; nonché richiamando il contenuto del riscontro, a suo tempo fornito, in cui si dava atto dell’esplicito invito rivolto al reclamante e riportato in calce alla pubblicazione, a sottoporsi da una verifica da parte di una commissione CICAP, rimasto privo di seguito;
VISTA anche la nota del 1° agosto 2023 con la quale Paolo Sirtoli in qualità di gestore del sito web di divulgazione scientifica www.vialattea.net, ha rappresentato di aver dato riscontro, in data 11 aprile 2022, alle istanze del reclamante spiegando le ragioni della scelta di mantenere la pubblicazione dell’articolo, pur avendone accolto “parzialmente la richiesta rimuovendo dal (…) link i riferimenti all'età e alla storia familiare del XX” e ribadito, a fronte di quanto prospettato nel reclamo, che il relativo articolo:
è stato redatto sulla base di informazioni pubbliche e di fonti accessibili al pubblico e riveste un interesse rilevante per la collettività;
il suo contenuto, nonostante sia stato pubblicato diversi anni fa, è da ritenersi ancora attuale, in quanto “l’attività del XX è tutt’ora in corso e non esente da critiche e dubbi”;
VISTE le repliche del reclamante dell’8 agosto 2023 con le quali, nell’evidenziare che i dati personali si riferiscono anche a “tutte le informazioni e i contenuti che consentono di identificare l’interessato, oggettivamente presenti nell’articolo pubblicato nel sito”, ha ribadito le proprie argomentazioni, circa la limitazione degli accadimenti ad un’epoca ormai remota nel tempo e l’assenza di un interesse pubblico all’informazione;
VISTA la nota dell’11 gennaio 2024 con la quale il reclamante ha dato atto dei riscontri pervenuti e degli interventi effettuati da EKIS e HDR, rilevando, invece, con riguardo a R.C.S. la permanente visibilità dell’articolo al link espressamente indicato nell’atto di reclamo;
VISTA la nota dell’Autorità del 15 gennaio 2024 con la quale è stato trasmesso al reclamante il riscontro fornito da CICAP;
VISTA la nota del successivo 27 febbraio 2024 con la quale il reclamante ha replicato a quanto prospettato nel riscontro trasmesso, ribadendo che:
gli articoli e i servizi di cui si chiede la cancellazione risalgono “a fatti ed esternazioni dell’autore dell’articolo del lontano 2011 e non possono ritenersi attuali anche oggi, a prescindere dalla eventuale circostanza che XX si occupi ancora di formazione”;
tali informazioni, venuto meno l’interesse alla conoscenza di una notizia che ha esaurito le sue finalità, “dettate da un’iniziativa del momento del giornalista”, offrono “un’immagine non corretta e deformata dell’interessato, che ne risente anche professionalmente”;
il loro permanere è gravemente lesivo della dignità e della sua reputazione del reclamante, anche perché non risponde al reale contenuto della sua attività formativa;
VISTO anche il riscontro fornito da Guido Del Giudice, titolare del sito www.giordanobruno.info - pervenuto solo in data 15 marzo 2024 a seguito di un’articolata e complessa attività svolta dall’Autorità per individuare un corretto indirizzo di riferimento per la notifica della richiesta di informazioni – il quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna richiesta e di aver comunque provveduto alla cancellazione dell’URL richiamato nell’atto di reclamo, rappresentando, altresì che “alla pagina in questione non corrispondeva già da anni nessun link sul mio sito web “ e che l’articolo, pubblicato nel lontano 2011, era piuttosto volto a difendere XX dalle accuse mossegli;
VISTA, altresì, la comunicazione, resa dalla Arves S.r.l., per IsayBlog associato alla società, in data 12 febbraio 2024 - pervenuta, anche in tal caso, a seguito di una articolata attività svolta dall’Autorità per individuare la corretta riferibilità del sito e notificare la richiesta di informazioni - con la quale è stato rappresentato che la richiesta del reclamante ‘non risulta essere stata inserita nella casella di “posta in arrivo”’, con la conseguente ”oggettiva impossibilità di apprenderne il contenuto” e di aver, cionondimeno, una volta preso atto della comunicazione del Garante, provveduto a “dare corso alla richiesta di rimozione e deindicizzazione”;
CONSIDERATO che nessuna successiva osservazione è pervenuta dal reclamante con riguardo a quanto prospettato ed alle modalità di intervento adottate da tali ultimi gestori, con ciò ritenendosi realizzata la sostanziale adesione alle relative richieste;
VISTA la nota del 1° settembre 2023 con la quale Google LLC ha evidenziato che:
le pagine collegate agli URL corrispondenti a quelli indicati nel reclamo con i nn. 1; 2; 3; 5; 6; 10; 12; 13 e 14 non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e che, pertanto, non risulta necessaria alcuna azione da parte della società;
con riferimento ai restanti URL, corrispondenti a quelli indicati ai nn. 4; 7; 8; 9; e 11 dell’atto introduttivo, non sussistono i presupposti per aderire alle richieste del reclamante in quanto è ancora persistente un interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni presenti in tali pagine, stante “l’attualità delle stesse, in quanto relative alla professione tuttora svolta dal reclamante” (cfr. anche provv. del Garante n.299 del 22 luglio 2021), tenuto conto altresì della natura giornalistica dei contenuti pubblicati (cfr. Linee-guida WP29, pag. 19)
peraltro, 3 dei 5 URL (corrispondenti ai nn. 7 8 e 9 indicati nel reclamo) “descrivono positivamente il Sig. XX e i suoi insegnamenti”, mentre l’URL corrispondente al n. 11 indicato nel reclamo “è dedicato alla conferenza stampa tenuta dallo stesso reclamante a seguito del predetto servizio”;
in tal senso ‘gli URL di cui il reclamante vorrebbe ottenere la rimozione sono (…) ben lontani dall’”accanimento” o dal “discredito mediatico” lamentati’’;
TENUTO CONTO, altresì, della successiva nota del 18 gennaio 2024 con la quale il reclamante ha ribadito le proprie doglianze, contestando le affermazioni di Google LLC circa la prevalenza di un interesse alla permanenza della notizia, ribadendo l’” interesse del reclamante alla tutela della propria identità e dei propri dati, prevalente sull’informazione relativa a fatti risalenti nel tempo”; tenuto inoltre conto che in detta nota il reclamante ha dato specificamente atto che i link: https://... e https://... indicati nell’atto introduttivo, non risultano più attivi;
VISTA, con riguardo alla specifica posizione assunta nel caso di specie da R.T.I., rispetto ai servizi di Striscia la Notizia, la relativa nota del 1° agosto 2023, con la quale, nel ribadire la legittimità del trattamento effettuato anche in merito alle doglianze del reclamante circa il mancato riscontro alle relative istanze è stato in particolare rappresentato che:
l’insuperabile ostacolo all’accoglimento delle richieste del reclamante si basa nella sua impropria invocazione del diritto all’oblio, posto che proprio le sue affermazioni di essere “allora come ora” autore di libri e pubblicazioni, di tenere corsi per l’applicazione del suo metodo scientifico, che non si riduce a quanto criticato da Striscia, escludono in radice la legittimità della relativa richiesta;
l’esame dell’istanza di cancellazione ricevuta il 4 marzo 2022 ne ha rivelato la manifesta infondatezza e la non meritevolezza di un riscontro, in quanto il metodo scientifico del reclamante “è proprio quello stesso metodo che, sempre secondo quanto dichiarato dallo stesso interessato è stato in parte (…) oggetto di cronaca e legittima critica all’interno del programma di Canale 5”;
il reclamante ha precisato che nei corsi che teneva all’epoca dei fatti (2011) la memorizzazione delle XX era una delle dimostrazioni utilizzate;
“se il diritto di cronaca era legittimamente esercitabile al momento della prima diffusione dei servizi”, non può ritenersi che le informazioni oggetto della cronaca siano oggi “diventate obsolete”, in quanto esse si riferiscono ad un’attività che il reclamante svolge tuttora e sulla quale è doveroso e legittimo “mantenere vivo l’interesse del pubblico, ciò che peraltro lo stesso interessato fa quotidianamente”;
oggi e non nel 2011 il sig. XX - la cui notorietà è in continua espansione (tanto che digitandone il nominativo su Google appaiono ben 39.500 risultati) - ha un canale personale Youtube seguito da oltre 10 mila persone in cui sono pubblicati numerosi interventi televisivi e dichiarazioni elogiative del suo metodo, nonché un sito internet “vetrina di vari prodotti offerti al pubblico”;
l’intento del reclamante non è quello di rimuovere informazioni superate dagli eventi e non più attuali, ma di cancellare, in maniera selettiva, solo quelle che, in quanto inconciliabili con le finalità di autopromozione, gli risultano sgradite;
l’uso strumentale del diritto all’oblio ha quale scopo solo quello di mantenere in rete “i soli video delle trasmissioni altisonanti dell’epoca” rilanciando nei suoi siti loghi come, tra gli altri, quelli della RAI e della BBC, “importantissimi in termini di marketing” per ripristinare una comunicazione “distorta” che grazie a Striscia “venne riequilibrata con i servizi del 2011”;
il reclamo si presenta, peraltro, come un insieme di doglianze aventi per lo più ad oggetto “l’asserita natura diffamatoria delle notizie pubblicate”, rispetto alle quali né R.T.I., né i responsabili del programma “Striscia la Notizia”, né alcuno degli inviati sono stati mai raggiunti da azioni giudiziarie di natura civile o penale per iniziativa del sig. XX o di altri;
VISTA la nota del successivo 8 agosto 2023 con la quale il reclamante ha replicato alle osservazioni di R.T.I. ribadendo preliminarmente che:
la Società non ha fornito alcun riscontro all’istanza del 4 marzo 2022 come riconosciuto nelle osservazioni depositate;
tale comportamento lede da solo i diritti dell’interessato e viola la norma espressa dall’art. 12 del Regolamento, essendosi allo stesso negata, attraverso il mancato riscontro, la possibilità di prendere atto dei motivi dell’inottemperanza alle sue richieste e di proporre reclamo ad un’autorità di controllo o ricorso giurisdizionale;
CONSIDERATO che, con riguardo alla dichiarata permanenza dei dati del reclamante quale espressione di un diritto di cronaca perdurante in ragione della sua attività di formazione e divulgazione, in detta nota il reclamante ha ribadito il diritto “ad avere un controllo delle informazioni che lo riguardano e ad eliminare i contenuti che, essendo relativi a fatti remoti (…), non ritiene rispondenti alla propria personalità, oltre a sottolineare che:
la contestazione di improprio esercizio del diritto all’oblio è irrilevante posto che le circostanze richiamate a sostegno dell’istanza di cancellazione rispondono ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per valutare il giusto equilibrio tra tutela della vita privata e libertà di espressione;
i contenuti di cui si chiede la cancellazione riguardano specifici episodi risalenti al 2011 e pubblicati da un giornale satirico;
il diritto di cronaca ha ormai esaurito le sue finalità e “non può legittimare il permanere all’infinito di trattamenti relativi a fatti remoti, venendo a mancare la necessità e la proporzionalità”;
la notizia “non attiene alla persona e all’identità di XX, così come si manifesta oggi”;
altri titolari hanno aderito alle richieste dell’interessato sulla base della perdita di rilevanza e attualità dei fatti narrati;
VISTA la successiva nota del 18 gennaio 2024 con la quale il reclamante, nel fornire un quadro aggiornato circa la persistenza dei link relativi ai contenuti oggetto di doglianza tra cui quelli riferibili ai servizi di Striscia la Notizia, ha ribadito, a fronte del mancato riscontro all’interpello preventivo avanzato nei confronti di R.T.I., l’inconferenza di una motivazione basata sull’asserita circostanza che l’istanza non fosse “meritevole di considerazione”;
VISTA la nota di questa Autorità dell’8 marzo 2024 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice, è stato comunicato a R.T.I. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento ed è stata, altresì, notificata al titolare la presunta violazione dell’art. 12 del Regolamento, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi;
VISTA la memoria difensiva di R.T.I. del 26 marzo 2024 con la quale la società ha rilevato in merito all’omesso obbligo di riscontro alle istanze dell’interessato che:
motivi logico-sistematici, in aggiunta al tenore letterale dell’art. 12 del Regolamento, inducono a ritenere che il paragrafo 5 della norma “si ponga come deroga al contenuto del paragrafo precedente” che sancisce l’obbligo di informare l’interessato dei motivi dell’inottemperanza e, pertanto, consenta al titolare, qualora consideri di non doverne accogliere l’istanza perché infondata, “di non riscontrarla affatto nelle ipotesi in cui ritenga l’infondatezza manifesta”;
sull’obbligo, invece, del titolare di dimostrare l’infondatezza della richiesta, tale onere è stato adempiuto da R.T.I. avendo “espressamente collegato la propria affermazione alle parole del reclamante” di svolgere “allora come ora” la propria attività di ricerca attraverso il metodo scientifico sul quale si era concentrata la legittima critica del programma di Canale 5, ritenendole quindi idonee “ad escludere in radice la legittimità della richiesta”’ e l’invocazione all’oblio;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);
RILEVATO, altresì, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che, pertanto, i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par.1;
il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
PRESO ATTO di quanto dichiarato e degli interventi posti in essere da EKIS S.r.l. HRD Training Group S.r.l., Guido Del Giudice e da ARVES S.r.l. in relazione ai contenuti oggetto di doglianza;
VALUTATO che nessuna successiva replica in merito è pervenuta dal reclamante, con ciò ritenendosi realizzata la sostanziale adesione alle relative richieste;
RITENUTO, pertanto che, in ragione di quanto rappresentato, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
RILEVATO che, con riguardo a quanto dichiarato da R.C.S. in merito alla deindicizzazione dell’URL https://... deve, rilevarsi come, generalmente, il processo di deindicizzazione risulti compiuto allorquando, utilizzando come chiave di ricerca sul motore di ricerca generalista il nome e cognome dell’interessato detto link non risulti più presente tra i risultati di ricerca;
RILEVATO, peraltro, che con riguardo al predetto URL, tale circostanza risulta acclarata, proprio nel caso di specie, anche dal riscontro fornito da Google, stante la relativa corrispondenza con quello contraddistinto al n. 10 dell’atto di reclamo con riguardo alle richieste rivolte al gestore del motore di ricerca e che, pertanto, anche al di là delle successive considerazioni, non vi siano, pure in detta ipotesi, i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
RITENUTO che, anche con riguardo ai profili di asserita violazione della normativa circa il mancato riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità, considerate le circostanze prospettate dai titolari sopra richiamati;
RILEVATO con riguardo alla richiesta di cancellazione dei contenuti/notizie rinvenibili nei siti riferibili a R.T.I. S.p.A. nonché a CICAP ed a Paolo Sirtoli che:
il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della prima diffusione dei servizi di Striscia la Notizia e della pubblicazione originaria degli articoli, nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica;
l’attuale permanenza on-line di detti contenuti risponde ad un persistente interesse pubblico alla loro conoscibilità, posto che le informazioni ivi contenute si riferiscono ad un’attività di ricerca e formazione (nello specifico l’applicazione del “XX”) che il reclamante continua a svolgere e che costituisce oggetto, da parte del medesimo, anche di ampia diffusione in rete e possono contribuire, anche sotto un diverso profilo critico, ad una conoscenza più articolata e complessiva da parte della collettività e ad alimentare il dibattito pubblico;
anche il trattamento di conservazione dei predetti contenuti all’interno dell’archivio on-line dei titolari deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che risulta compatibile con la finalità di cronaca giornalistica, come previsto dall’art. 5, par.1, lett. b) del Regolamento che contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d) del Regolamento);
RITENUTO pertanto di dover dichiarare, con riguardo alla richiesta di cancellazione, il reclamo infondato;
RILEVATO, con riguardo alla diversa richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio devono considerarsi i criteri valutativi sopra richiamati;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
PRESO ATTO, in merito all’istanza di rimozione degli URL indicati nel reclamo, in relazione alla posizione di Google, con i nn. 1; 2; 3; 5; 6; 10; 12; 13 e 14, che gli stessi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;
CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli URL, indicati, sempre in relazione a Google, con i nn. 4; 7 ; 8; 9 e 11 dell’atto di reclamo, analogamente a quanto già sopra evidenziato, che:
i contenuti cui richiamano i predetti link, alcuni peraltro connotati anche da elementi di positività in merito al profilo del reclamante, attengono al suo metodo di ricerca e formazione che egli continua ad applicare, svolgendo anche attualmente e diffondendo on-line la sua attività;
l’interesse pubblico a conoscere tali informazioni deve quindi ritenersi ancora sussistente, tenuto conto che le stesse risultano correlate all’attività professionale del reclamante;
RITENUTO, pertanto, in ragione di tali considerazioni, di dover dichiarare il reclamo infondato;
CONSIDERATO, infine, che R.T.I. non ha fornito alcun riscontro alle richieste preliminarmente formulate dal reclamante, in particolare ai sensi degli artt. 17 e 21 del Regolamento a fronte dell’obbligo che sussiste in capo al titolare del trattamento di rispondere alle istanze degli interessati nel legittimo esercizio dei loro diritti, come espressamente disposto dall’art. 12 del Regolamento, anche ove non intenda ottemperare (cfr. par. 4) e che nessuna delle argomentazioni fornite da R.T.I. può essere ritenuta idonea ad escludere detto obbligo;
RILEVATO, altresì, che tale obbligo di riscontro sussiste anche nell’ipotesi in cui il titolare si rifiuti di soddisfare le richieste dell’interessato in ragione della loro manifesta infondatezza, avendo peraltro l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato delle stesse (cfr. art. 12, par. 5 del Regolamento e anche provv. n. 586 del 7 dicembre 2023, doc. web. n. 9970880);
CONSIDERATO che, secondo una costante giurisprudenza, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [ex multis: sentenza del 12 gennaio 2023, Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati personali), C 154/21, EU:C:2023:3, punto 29].
CONSIDERATO, peraltro, che proprio la lettura dell’art. 12 del Regolamento non consente di interpretarne il paragrafo 5 come deroga al precedente paragrafo 4, potendosi semmai intendere come specificazione di quest’ultimo, proprio laddove ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza della richiesta, la quale se giustifica la possibilità di rifiutarne il soddisfacimento, impone comunque di offrire un riscontro all’interessato e di dare spiegazione del ritenuto carattere manifestamente infondato della stessa [cfr. anche le Linee Guida sul diritto di accesso dell’EDPB (European Data Protection Board) adottate il 28 marzo 2023 (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access) e in particolare i paragrafi 174 e 193];
RILEVATO che, per le ragioni sopra esposte, è risultata accertata la violazione dell’art. 12, parr. 3, 4 e 5 del Regolamento, non essendo stato fornito all’interessato alcun riscontro all’esercizio dei relativi diritti;
RILEVATO che benché R.T.I. sia già stata destinataria di uno specifico provvedimento con riguardo alle medesime violazioni, la condotta in esame risulta essere precedente alle misure impartite dall’Autorità con detto provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonire R.T.I. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi che impongono al titolare, ai sensi del menzionato art. 12 del Regolamento, di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso, anche nel caso in cui si ritenga la richiesta manifestamente infondata e di dare contezza delle ragioni di tale ritenuta infondatezza;
RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di R.T.I. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
a) prende atto, rispetto ai contenuti richiamati nell’atto introduttivo del procedimento e reperibili ai link ivi indicati che:
R.C.S. Mediagroup S.P.A. ha rappresentato e comprovato la deindicizzazione dell’URL specificamente richiamato nell’atto di reclamo e che tale circostanza è emersa anche dai riscontri forniti da Google nel caso in esame;
HRD Training Group S.r.l. ha dichiarato di aver provveduto alla “cancellazione (…) dei dati del Sig. XX dal sito web” e che il relativo URL “non risulta più attivo”;
EKIS S.r.l. ha dichiarato di aver provveduto “alla cancellazione dei contenuti/notizie indicati nel ricorso “;
Guido Del Giudice ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dell’URL richiamato nell’atto di reclamo;
ARVES S.r.l. ha dichiarato di aver provveduto a “dare corso alla richiesta di rimozione e deindicizzazione”;
e ritiene pertanto che, in ragione di quanto evidenziato, non vi siano i presupposti per l’adozione di specifici provvedimenti da parte dell’Autorità;
b) prende, altresì, atto, in considerazione di quanto richiamato in premessa, che anche con riguardo ai profili di asserita violazione della normativa circa il mancato riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
c) dichiara, per le ragioni sopra esposte, il reclamo infondato nei confronti di R.T.I. Reti Televisive italiane S.P.A., CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) e Paolo Sirtoli relativamente alla richiesta di cancellazione dei contenuti presenti nei relativi siti web oggetto di reclamo;
d) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto che le pagine collegate agli URL indicati nel reclamo, con riferimento a quest’ultima, con i nn. 1; 2; 3; 5; 6; 10; 12; 13 e 14 non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e dichiara pertanto non necessaria l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
e) dichiara infondato il reclamo in ordine ai restanti URL indicati, sempre con riguardo a Google, con i nn. 4; 7 ; 8; 9 e 11 dell’atto di reclamo, stante la loro riferibilità a contenuti relativi all’attività professionale che il reclamante continua a svolgere e la sussistenza di un interesse pubblico attuale a conoscere tali informazioni;
f) dispone, ai sensi dell’art.58, par.2, lett. b) del Regolamento, rispetto alle violazioni accertate nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., la misura dell’ammonimento in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati come richiamate in motivazione;
g) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento delle misure adottate nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane. S.p.A., in conformità all’art. 58, par.2 del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 6 giugno 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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