Provvedimento del 4 luglio 2024

[doc. web n. 10050316]

Provvedimento del 4 luglio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 4 luglio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 31 maggio 2023, con il quale XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione a diverse pagine reperibili in rete (Google, Facebook, Instagram e Twitter) riguardanti la sua persona, contenenti «informazioni obsolete, inesatte e pregiudizievoli», chiedendo a tal fine una verifica dell’Autorità e il blocco di un elenco di URL indicati nel reclamo quali risultati in associazione al proprio nome e cognome;

CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato, in particolare, che:

- nel periodo 2008-2009 alcuni episodi della sua vita privata sono sfociati in procedimenti penali poi definitisi favorevolmente («assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti di XX – cfr. Sentenza numero XX del 19.12.2016 prodotta dal Tribunale di XX; proscioglimento dal reato di stalking, in forza della sentenza Numero XX del 31.01.2017 del Tribunale di XX del 2017» di cui allega copia);

- con ricorso al Garante del 12 aprile 2018 chiedeva di ordinare a Google la rimozione dai risultati di ricerca in associazione al proprio nominativo delle notizie di cronaca inerenti ai citati procedimenti, ottenendo l’adesione di Google e la rimozione delle notizie;

- nel settembre 2022 alcune testate giornalistiche riferivano delle accuse di molestie sessuali mosse al senatore XX da parte di una donna che taluni organi di informazione identificavano, erroneamente ed infondatamente, con la reclamante; in tale occasione venivano rievocate le pregresse vicende giudiziarie che erano state rimosse da Google, vanificando gli esiti del suo precedente ricorso;

- salve le azioni civili che erano in via di attivazione, «per limitare gli irreparabili danni fisici e psicologici derivanti dalla ripubblicazione di queste vecchie notizie su internet», in data 3 aprile 2023 ha presentato a Google istanza di deindicizzazione con riferimento a 47 URL, quali risultati in associazione al suo nome e cognome; 

- rispetto a tale richiesta l’interessata ha ricevuto risposta negativa, da ritenersi inammissibile, anche alla luce delle Linee guida del WP29,  posto che «gli articoli indicizzati rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e generano un’impressione inesatta, inadeguata e fuorviante» della stessa, la quale «viene anche associata a comportamenti criminali del tutto falsi ed arrecanti grave pregiudizio»; in contrasto con l’adesione alla richiesta di deindicizzazione manifestata da Google a fronte del suo precedente ricorso del 2018;

- analoghi contenuti erano stati rinvenuti digitando il proprio nominativo all’interno delle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter;

- la reperibilità di tali informazioni evidenzia una violazione degli artt. 5 e 17 del Regolamento, stante «la palese inesattezza ed obsolescenza delle informazioni pubblicate», nonché una violazione del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e, in particolare, alla luce dell’art. 6 in base al quale anche la sfera delle persone note deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica;


VISTA la nota del 13 luglio 2023 con cui la reclamante ha integrato la sua istanza rappresentando di aver contattato direttamente i webmaster dei siti interessati chiedendo la rettifica del contenuto o la rimozione dello stesso dagli indici di ricerca associati al suo nome, ricevendo un riscontro positivo solo da alcuni di essi e indicando quelli per i quali invece la sua richiesta non aveva avuto esito favorevole;

VISTA la richiesta di regolarizzazione del reclamo formulata dall’Autorità in data 12 settembre 2023 (prot. n. 127157/23) e visto il riscontro della reclamante del 25 settembre 2023 con cui la stessa, tra gli altri elementi, ha riportato l’elenco di URL oggetto delle proprie doglianze e ha specificato quali fossero le testate giornalistiche (e i relativi Editori) nei cui confronti rivolgeva reclamo, ovvero:
- https://www.affaritaliani.it/ 
- https://www.ilgiornale.it
- https://dagospia.com/
- https://www.corriere.it/
- https://www.true-news.it/ 
- https://www.open.online/ 
- https://www.editorialedomani.it/
- https://www.liberoquotidiano.it/ 
- https://www.ilcorrieredelgiorno.it/

RITENUTO di dover circoscrivere l’istruttoria ai titolari (e alle pagine web ad essi ascrivibili) specificamente indicati all’interno del reclamo del 31 maggio 2023, così come regolarizzato in data 25 settembre 2023, non ravvisandosi i requisiti per procedere in merito ad altri contenuti (URL) meramente elencati in tali atti o in merito a contenuti aggiunti di volta in volta dalla reclamante nel corso delle interlocuzioni con l’Autorità;

VISTA la nota del 11 gennaio 2024 (prot. n. 3778/24) con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 31 gennaio 2024 con la quale Google LLC ha comunicato: 

a) con riferimento agli URL nn. da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 ,25, 32, 34, 35, 37, 38, 40 e 41 (secondo la numerazione del reclamo) che le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante e pertanto di non poter adottare alcun provvedimento riguardo ad essi;

b) con riferimento agli URL 7 e 39 (secondo la numerazione del reclamo) di non aver individuato il nome della reclamante nei contenuti delle relative pagine, provvedendo pertanto ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome della reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

c) con riferimento ai restanti URL
1.    https://...
2.    https://...
3.    https://...
4.    https://... 
5.    https://... 
6.    https://... 
7.    https://... 
8.    https://... 
9.    https://...
10.    https://...
11.    https://...
12.    https://... 
13.    https://... 
14.    https://...
15.    https://... 
16.    https://... 
17.    https://... 

di non poter aderire alla richiesta di rimozione rilevando al riguardo che:

- trattasi di URL che rinviano ad articoli giornalistici pubblicati nel 2022, «tutti relativi alle accuse asseritamente mosse dalla Sig.ra XX nei confronti del Senatore XX e viceversa», la cui reperibilità soddisfa un permanente interesse pubblico della collettività «trattandosi di vicende (dai profili anche penali) tuttora in corso e che coinvolgono due personaggi pubblici» compresa la reclamante (secondo la qualificazione di “personaggio pubblico” fornita dalle Linee Guida del WP29) in qualità di attrice, sceneggiatrice, conduttrice TV e presidentessa dell’Associazione “XX”;

- il richiamo contenuto in tali pagine alle precedenti vicende giudiziarie «è pertanto giustificat[o] da nuove ragioni di attualità, in quanto le stesse sono utilizzate per contestualizzare e approfondire la vicenda in oggetto (tra le altre: Corte di Cassazione, 14.12.2023, R.G. 11856/2022)»; a fronte di una loro eventuale inesattezza la reclamante «dovrebbe esercitare il suo diritto alla rettifica nei confronti degli autori delle relative pubblicazioni e non, invece, rivolgere a Google LLC richieste di rimozione basate sul suo preteso diritto all'oblio»;

- di questi URL, il n. 4 indirizza a un articolo dedicato a un’intervista rilasciata dalla stessa reclamante; il n. 5, invece, riguarda svariati fatti di cronaca e indica in termini generici la reclamante come possibile autrice delle accuse rivolte al senatore e il n. 11 include una rettifica a un precedente articolo;

- gli URL rimandano a pagine aventi natura giornalistica, circostanza che conferma la permanenza di interesse pubblico alla notizia (secondo le Linee Guida del WP29 – pag. 19);

VISTA la nota del 9 febbraio 2024 con cui la reclamante, da una parte ha preso atto della deindicizzazione di alcuni URL, e dall’altra – nel ribadire le proprie affermazioni e pretese – ha replicato alle argomentazioni poste a sostegno del diniego alla deindicizzazione di altri URL, in particolare evidenziando:

- l’incoerenza di questa risposta messa a confronto con la decisione precedentemente presa da Google nel ricorso, Prot. n. 21770/2018;

- l’irrilevanza della natura giornalistica dei contenuti, posto che essa «non esonera automaticamente dagli obblighi e dalle responsabilità in materia di Protezione dei Dati Personali, specialmente quando le informazioni risultano false, diventano obsolete e non sono più rilevanti»;

- che, contrariamente a quanto affermato dalla Società, non sussistono denunce o azioni pendenti tra l’interessata e l’ex Senatore;

- che i vecchi procedimenti penali citati da Google sono stati tutti risolti a proprio favore, con assoluzioni, archiviazioni ed una prescrizione in primo grado, e che essi non risalgono agli anni 2016 e 2017, come erroneamente indicato dalla Società, bensì al 2008 e 2009;

- di aver chiesto, senza successo, la rettifica delle notizie pubblicate dalle testate rispetto alle quali ha avviato azioni risarcitorie, in particolare nei confronti della testata “Domani” la quale ha attribuito alla reclamante condotte non corrispondenti al vero, oltre a porre essa stessa in evidenza anche condotte in violazione del ‘segreto d’ufficio’ laddove afferma nei propri articoli di aver avuto accesso a documenti processuali;


VISTA la nota di Uomini e Affari S.r.l. del 16 gennaio 2014 – in riposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024, (prot. n. 3916/24) - con cui la Società ha dichiarato di aver rimosso gli articoli dai loro server e «chiesto deindicizzazione dell’URL dai motori di ricerca e rimosso post che citano l’articolo da tutti gli account social di affariitaliani.it»;

VISTA la nota di replica a Uomini e Affari S.r.l. del 26 aprile 2024 nella quale la reclamante ha rilevato che la Società «ha rimosso i contenuti pubblicati all’interno degli URL specificati» ma ha omesso la cancellazione degli stessi all’interno di altri URL dalla stessa indicati, «rinvenibili presso i social network gestiti dalla stessa società»;

VISTA la nota di Il Giornale On line s.r.l. del 1° febbraio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024, (prot. n. 3911/24) - con cui la Società ha rappresentato che:

- i contenuti pubblicati sono stati oggetto di interesse da parte della stampa nazionale e la testata ha agito nell’esercizio del diritto di cronaca, riportando il fatto «in termini neutri, solo facendo riferimento [alla] reclamante in modo congruo e funzionale rispetto al contenuto dell’articolo»;

- l’istanza preventiva che la reclamante afferma di aver inviato alla testata non è stata mai ricevuta ed è stata spedita ad un indirizzo non corrispondente a quello attualmente presente nella privacy policy della testata;

- una volta ricevuto il reclamo ha provveduto tempestivamente ad adottare le più opportune misure tecniche di deindicizzazione volte a rendere inaccessibile l’articolo utilizzando un motore di ricerca;

VISTA la replica della reclamante a Il Giornale On line s.r.l., inviata in data 2 febbraio 2024, con la quale, nel prendere atto delle misure adottate, la stessa ha rilevato che l’indirizzo email da lei utilizzato era presente nella privacy policy della Società fino al 31 dicembre 2023, come evincibile dalla copia cache rinvenibile dall’archivio digitale del world wide web https://archive.org/web/;

VISTA la precisazione fornita da Il Giornale On line s.r.l. in data 17 maggio 2024, in risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dall’Autorità in data 10 maggio 2024 (prot. n. 57061/24), in base alla quale è stato evidenziato che il cambio di indirizzo di posta elettronica è stato determinato da ragioni organizzative, non correlate con la presentazione del reclamo – diversamente da come prospettato dalla reclamante − ribadendo in ogni caso che il mancato riscontro alla comunicazione di quest’ultima è dovuto unicamente al fatto, già esposto nelle precedenti note difensive, di non averla ricevuta;

VISTA la nota di Dagospia S.p.a. del 22 gennaio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3906/24) – con cui la Società ha rappresentato che:

- «gli articoli pubblicati sulla testata on line “Dagospia.com” si inscrivono nell’ambito della consueta attività di rassegna stampa svolta quotidianamente dal sito, trattandosi di contenuti informativi in parte trattati da altre testate...il cui caricamento è avvenuto nell’ambito dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica»;

- i principali organi di informazione avevano dato ampia evidenza ad una vicenda di particolare interesse mediatico, riguardante due personaggi pubblici: la ‘video-inchiesta’ di una testata (Fanpage) riguardante le accuse di molestie sessuali mosse a carico di un senatore della Repubblica candidato alle imminenti elezioni e la ‘contro-inchiesta’ di altra testata (Domani) che individuava la reclamante come anonima autrice della denuncia, le cui passate vicende giudiziarie «mettevano in discussione l’attività di approfondimento effettuata dai colleghi del sito “Fanpage.it”»; tale interesse mediatico dunque costituiva «già di per sé una notizia di particolare interesse per un sito che funge da collettore di informazioni»;

- considerato il tempo trascorso, la Società ha comunque deciso di aderire alle richieste di eliminazione dei link indicati dalla reclamante «provvedendo alla loro rimozione nonché ad incaricare i tecnici affinché inoltrassero richiesta a Google per la relativa deindicizzazione»;

VISTA la replica a Dagospia S.p.a. contenuta nella email del 30 gennaio 2024 inviata all’Autorità con la quale la reclamante contesta la verità dei fatti richiamati dalla Società precisando:

- di essere stata prosciolta con formula piena dalle accuse mosse nell’unico procedimento penale a suo carico posto, essendo gli altri eventuali reati ad essa imputati «del tutto inventati e, dunque, gravemente diffamatori»;

- di non avere un ruolo pubblico nell’ambito dell’inchiesta di Fanpage e della contro-inchiesta del giornale Domani, dissociandosi dalle osservazioni formulate dalla Società «in quanto prive di logica e del tutto incongrue con la verità accertata dei fatti»;

- di rinvenire ancora nel web la pagina https://... nonostante la richiesta di rimozione inviata alla testata il 20 luglio 2023, evidenziando l’infondatezza di quanto ivi riportato tanto che l’originario «autore della stessa[, il Messaggero,] - rilevata la non veridicità dei contenuti riportati - la rimuoveva dalla sua pagina principale»;

- di aver inviato, fin da ottobre 2022, numerose richieste di rettifica e/o di cancellazione dati alla testata, rimaste tuttavia inevase;

VISTA la nota di RCS S.p.a. del 31 gennaio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3914/24) – con cui la Società ha eccepito che la ricostruzione della reclamante non ha dato conto delle risposte che la Società stessa ha fornito alle sue richieste e ha quindi rappresentato che:

- in data 6 giugno 2023 la Società riceveva dall’indirizzo redazionewebmaire@gmail.com una email firmata “Ufficio stampa redazione web” nella quale un soggetto non identificato, senza fornire alcun supporto documentale, chiedeva la rimozione di 2 articoli (uno del 2016 e uno del 2022) affermando che contenessero affermazioni false e non aggiornate sugli esiti di vicende giudiziarie; lo stesso 6 giugno la Società chiedeva quindi copia del provvedimento che aveva definito la posizione giudiziale dell’interessata oggetto dell’articolo del 2016; 

- in data 8 giugno 2023 la Società riceveva un’altra email sempre priva di riferimenti identificativi del mittente, nella quale, «in dissintonia con i principi dettati in materia», si rilevava che la richiesta di acquisire copia delle sentenze fosse immotivata essendo compito del giornalista informarsi sui veri esiti dei procedimenti giudiziari;

- in data 9 giugno 2023, la Società riscontrava tale comunicazione, sebbene non firmata, «informando l’anonimo mittente che la Società avrebbe provveduto comunque alla richiesta di deindicizzare l'articolo, risalente al 2016, ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio» e rigettando invece la richiesta di anonimizzazione del secondo articolo del 2022 in quanto afferente a diversa vicenda giudiziaria avente un interesse pubblico attuale; si rendeva tuttavia disponibile a pubblicare eventuali aggiornamenti;

- in data 15 giugno la Società riceveva un’altra email dal medesimo indirizzo e «sempre priva di firma» nella quale si insisteva per la rimozione degli articoli del 2016 e del 2022; in data 23 giugno RCS S.p.a. confermava la deindicizzazione dell’articolo del 2016 e ribadiva la propria posizione negativa in ordine all’articolo del 2022, stante il mancato invio della documentazione richiesta a supporto dell’asserita falsità di quanto ivi pubblicato;

- tuttavia, allo scopo di porre fine alla questione, senza alcuna ammissione di responsabilità, la Società ha infine provveduto ad accogliere l’istanza di deindicizzazione anche con riguardo all’articolo del 2022;

VISTA l’assenza di repliche da parte della reclamante;

VISTA la nota di G.O.L Impresa Sociale S.r.l. del 1° febbraio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3910/24) – con cui la Società, con riferimento agli URL ad essa riferibili riportati nel reclamo e nella successiva integrazione ha osservato che:

- «il giornale Open è nato il 18 dicembre 2018 ed è quindi del tutto estraneo alle vicende relative al provvedimento del Garante del 20 giugno 2018»; 

- il contenuto contestato riportava «la notizia diffusa da tutti i media in ragione del diritto di cronaca ed esercizio del diritto all'informazione, che trovano il loro fondamento nell’art. 21 della Costituzione»;

- «al fine di risolvere bonariamente la vicenda, aderisce alla richiesta della Reclamante e dichiara di aver provveduto a rimuovere l'articolo dal web e dalle piattaforme social X [- precedentemente Twitter -] e Facebook, inviando anche una apposita richiesta a Google per eliminare la relativa URL e ottenere la conseguente deindicizzazione»;

VISTA la replica a G.O.L Impresa Sociale S.r.l. del 26 aprile 2024 con cui la reclamante ha rappresentato che la comunicazione della Società non prende in considerazione gli ulteriori URL indicati nell’integrazione al reclamo inviata il 12 luglio 2023;

VISTA la nota di Editoriale Libero S.r.l. del 16 gennaio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3908/24) – con cui la Società ha rappresentato che:

- «non vi è alcun articolo e/o contenuto informativo pubblicato sull’edizione telematica di “LiberoQuotidiano.it” tra quelli di cui al copioso elenco» contenuto negli atti della reclamante;

- che ha provveduto ad accogliere le diverse richieste di rimozione pervenute dalla reclamante nel 2018, 2020 e 2023 e che quindi nessuna richiesta è rimasta inevasa;

VISTA la comunicazione della reclamante del 18 gennaio 2024 con cui la stessa prende atto di quanto dichiarato da Editoriale Libero S.r.l;

VISTA la nota di Editoriale Domani S.p.a. del 1° febbraio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3907/24) – con cui la Società ha rappresentato che:

- «tutte le contestazioni avversarie hanno ad oggetto un’ampia ed articolata attività di inchiesta giornalistica condotta dai giornalisti di “Domani” sulla nota e notoria vicenda di cronaca (anche giudiziaria) che, durante la campagna elettorale delle elezioni politiche del 2022, aveva riguardato le accuse di molestie rivolte nei confronti dell’on. XX»;

- in merito agli URL indicati dalla reclamante le relative pagine web non risultano essere visualizzabili tra i risultati di ricerca di Google associati al nome della reclamante (salvo due) rimanendo custoditi solo nell’ambito dell’archivio online della testata “Domani”;

- pretestuosamente viene richiamato il precedente provvedimento del Garante del 2018 il quale non ha coinvolto la testata “Domani” né si è concluso con l’accoglimento in favore della reclamante bensì con una pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza o presa d’atto dell’adesione di alcuni titolari, confermando inoltre la liceità della conservazione degli articoli negli archivi storici dei giornali senza richiederne l’anonimizzazione dei dati; 

- le doglianze della reclamante risultano generiche, astratte, contraddittorie e prive di argomentazioni a loro sostegno, oltre che infondate posto che gli articoli riferiscono di vicende giudiziarie recenti, documentate dalla medesima reclamante, rispetto alle quali – diversamente da quanto rappresentato dalla stessa, «la sentenza del Tribunale penale di Roma n.3791/17 si è conclusa con una statuizione di colpevolezza e condanna mentre altri reati sono stati dichiarati estinti per avvenuta prescrizione»;

- gli articoli pubblicati dalla testata sono dunque espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto a fatti verificati e verificabili anche alla luce di atti processuali, di interesse pubblico e riguardanti un personaggio pubblico come è desumibile anche dal sito della reclamante e dalla biografia ivi riportata;

- gli articoli riportano interviste rese dalla stessa reclamante (Caso XX, la versione di XX: «Se parlo io crolla tutto» (editorialedomani.it)) confermando di fatto l’attualità e la verità di quanto ivi riferito, come pure riportano dichiarazioni e testimonianze da parte di terzi, divenendo esse stesse notizie, come confermato dalla giurisprudenza; 

VISTE le repliche a Editoriale Domani S.p.a. del 13 febbraio 2024 con cui la reclamante ha contestato tutte le argomentazioni della Società e ha ribadito le proprie asserzioni in ordine alla natura falsa, obsoleta, inesatta e pregiudizievole delle pubblicazioni della testata e dei relativi giornalisti, evidenziando inoltre di aver esperito un tentativo extragiudiziale di diffida e richiesta di risarcimento danni per le molteplici azioni diffamatorie perpetrate dal giornale, riservandosi ulteriori azioni in relazione al fatto che quest’ultimo ha «esplicitamente confermato di aver acquisito copia del carteggio procedimentale ancora coperto da segretezza processuale»;

VISTA la nota di CDG1947Mediagroup a.r.l. del 1° febbraio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3905/24) – con cui, per mezzo del direttore della testata, ha rappresentato di non poter accogliere le richieste della reclamante in quanto:

- la deindicizzazione di un articolo, quale misura a tutela dell’oblio, è di esclusiva pertinenza dei motori di ricerca;

- i contenuti pubblicati rientrano nell’esercizio del diritto di cronaca, in relazione a vicende giudiziarie coinvolgenti la reclamante la cui identificazione non è preclusa, secondo la giurisprudenza del Garante;

- la reclamante non si è mai rivolta alla testata «nelle modalità e nelle forme previste dalle vigenti norme di Legge»;

- «dagli atti ricevuti si evince una condanna (sentenza n.3791/17 emessa dal Tribunale Penale di Roma in data 31.01.2017 nei confronti dell’interessata»;

- è altresì pendente un procedimento penale a seguito della querela-denuncia per minacce, calunnia, stalking e tentata estorsione presentata dalla Società nei confronti dell’istante, di cui non può produrre documentazione in quanto trattasi di procedimento pendente e quindi coperto da segreto istruttorio;

VISTE le repliche della reclamante del 17 febbraio 2024 con cui ha contestato le argomentazioni di CDG1947Mediagroup a.r.l. rilevando in particolare che l’affermazione in ordine alla presunta querela-denuncia «risulta essere priva di qualsiasi fondamento legale e fattuale», frutto di una strategia intimidatoria da parte di un soggetto resosi esso stesso responsabile di illeciti penali e disciplinari;

VISTA la comunicazione di Inpagina S.r.l dell’8 aprile 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 12 gennaio 2024 (prot. n. 3913/24) – con cui la Società ha dichiarato di aver anonimizzato l’articolo oggetto di doglianza pubblicato sulla testata truenews.it;

VISTA l’assenza di repliche da parte dell’istante;

VISTA l’ulteriore comunicazione della reclamante del 30 gennaio 2024 con cui la stessa ha integrato il proprio reclamo nei confronti dell’Editore GEDI Digital S.r.l., rilevando il mancato coinvolgimento nell’istruttoria di tale titolare, a causa di un possibile errore di documentazione;

VISTA la nota GEDI News Network S.p.a. del 20 febbraio 2024 – in risposta alla richiesta di informazioni e di eventuale adesione alle richieste della reclamante formulata dall’Autorità del 31 gennaio 2024 (prot. n. 12146/24) – ha rappresentato che:

- la Società «ha fornito ai lettori un resoconto puntuale e corretto rispetto ad un rilevante fatto di cronaca, dai risvolti giudiziari e politici che imponeva – anche per il ruolo dei soggetti coinvolti (i.e. un senatore della Repubblica italiana) e per la natura degli ipotetici reati in discussione (violenza e molestie sessuali, stalking, calunnia) – una doverosa e completa informazione» anche sui pregressi giudiziari dei soggetti coinvolti che, nel caso della reclamante, «risultavano strettamente connessi proprio alla tipologia dei reati in contestazione nel caso XX»;

- i richiami alle precedenti vicende giudiziarie della reclamante sono stati effettuati in maniera corretta e con dati essenziali, in quanto strettamente collegati alla notizia di cronaca attuale coinvolgente il Senatore e la reclamante, e afferenti a condotte fortemente connesse a tale più recente vicenda di cronaca; richiami comunque aggiornati alla luce dei diversi esiti processuali, quali risultanti all’epoca di pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione, non avendo la disponibilità - allora e al momento in cui sono state mosse le contestazioni alla Società – di elementi oggettivi certi riguardo ad una possibile archiviazione del procedimento a carico della reclamante;

- la stessa reclamante è intervenuta sul caso rilasciando un’intervista a “La Repubblica” «ribadendo accuse nei confronti del senatore» e anticipando denunce nei confronti di quest’ultimo per diffamazione;

- già prima dell’integrazione del reclamo con il coinvolgimento di GEDI News Network S.p.a., la Società aveva già provveduto a deindicizzare gli articoli oggetto di doglianza, circostanza che la reclamante ha omesso di riferire, ritenendo tuttavia lecita la conservazione degli articoli nell’archivio interno del quotidiano per le finalità di documentazione storica, in linea con i dettami espressi al riguardo dal Garante e dalla giurisprudenza;

VISTA l’email della reclamante del 1° marzo 2024 con cui ha eccepito la falsità delle dichiarazioni di GEDI News Network S.p.a. e la natura diffamatoria degli articoli da quest’ultima pubblicati evidenziando, tra le molteplici osservazioni, in particolare che: 

- la denuncia del Senatore XX era contro “una presunta stalker anonima” e non nei suoi confronti e il relativo procedimento è stato archiviato, come confermato dalla documentazione inviata all’Autorità “nei giorni scorsi”;

- parimenti senza fondamento sono i riferimenti ad altri procedimenti a suo carico (“stalking condominiale” e la questione relativa al “centro estetico”) contenuti negli articoli;

- la replica pubblicata da Repubblica non rispecchia il contenuto della conversazione intrattenuta dall’interessata con il giornalista, risultando quindi falsa e fuorviante, come può essere comprovato dalla registrazione della stessa conversazione effettuata a fini di propria tutela;

VISTE le email del 21 febbraio e 13 marzo con cui la reclamante ha chiesto di estendere il reclamo ad altri titolari;

VISTA la nota dell’Ufficio del 21 marzo 2024 (prot. n. 35836/24) con cui è stata rilevata l’irregolarità di tale (ulteriore) richiesta, non rispondente ai requisiti di forma e di sostanza richiesti per il reclamo;

VISTA la comunicazione del 25 marzo 2024 con cui la reclamante, a seguito di diverse interlocuzioni con l’Autorità, ha inviato copia del provvedimento del 12 gennaio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei suoi confronti - su denuncia del senatore XX - per i reati di cui agli art. 612-bis e 595 c.p., precisando che la richiesta formulata in tal senso dal P.M., risalente al maggio 2022, «era stata da tempo accettata ma protocollata solo nel Gennaio di quest’anno» a causa delle lentezze della giustizia e grazie ai suoi solleciti;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC con riguardo agli URL nn. da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 ,25, 32, 34, 35, 37, 38, 40 e 41 (secondo la numerazione del reclamo) in merito alla non visibilità di tali contenuti in associazione al nominativo del reclamante e, con riguardo agli URL 7 e 39, di non aver individuato il nome della reclamante nei contenuti delle relative pagine, provvedendo ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome della reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

RITENUTO pertanto che, relativamente ai predetti URL, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL (di cui sopra nn. 1-17) avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 attraverso le citate “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che con riferimento ai predetti URL: 

- essi rinviano ad articoli risalenti ad epoca recente (2022) aventi ad oggetto una vicenda che ha avuto particolare risalto nei media in virtù 

a) delle modalità con cui i fatti sono stati portati all’attenzione del pubblico, prendendo le mosse da un asserito scoop lanciato da una testata (Fanpage) sulla base di dichiarazioni anonime e dalla controinchiesta avviata da altra testata (Il Domani) volta a fare luce su quanto pubblicato,

b) dei soggetti coinvolti, trattandosi di personaggi pubblici (l’uno in quanto Senatore della Repubblica, l’altra in quanto figura nota nel mondo dello spettacolo e attivista sul piano dei diritti delle donne);

- le relative pagine riportano fatti per i quali sono state avviate delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria che hanno interessato la reclamante in seguito ad una denuncia presentata dal senatore XX (atti persecutori e diffamazione); pagine che risultano aggiornate alla situazione presente al momento in cui è stato presentato il reclamo;

- le pregresse vicende giudiziarie richiamate negli articoli riguardano ipotesi di reato analoghe e comunque risultano aggiornate rispetto ai relativi esiti processuali, in parte favorevoli (assoluzione, estinzione per prescrizione), e in parte non favorevoli per la reclamante (condanna), come si evince anche dagli estratti dei provvedimenti allegati al reclamo (Tribunale di Rimini del 19 dicembre 2016 e Tribunale di Roma del 31 gennaio 2017);

- si riferiscono a contenuti che riportano dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nonché rettifiche e interviste della stessa reclamante;

CONSIDERATO d’altra parte che la reclamante lamenta il “carattere mendace e inesatto” dei contenuti di cui invoca la cancellazione e che tuttavia tale doglianza – ribadita nei diversi scritti inviati all’Autorità - non può essere assunta alla base di una decisione di deindicizzazione in assenza di comprovanti circostanze oggettive, come indicato dalla stessa previsione delle Linee Guida WP29 richiamata dalla reclamante (punto 4 - Parte II), nella quale si precisa altresì la necessità che «l’interessato fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire la palese inesattezza del dato in questione»;

CONSIDERATO che, con riferimento al procedimento avviato in seguito alla menzionata denuncia del senatore XX, l’archiviazione del procedimento a carico della reclamante è stata disposta dal G.I.P. in data 12 gennaio 2024 – quindi successivamente alla presentazione del reclamo e nel corso del presente procedimento - e una copia del relativo provvedimento è stata fornita dall’interessata all’Autorità solo in data 25 marzo 2024;

RILEVATA invece la mancata produzione di documentazione attinente ad altre vicende giudiziarie (https://...);

RILEVATO che il richiamo al provvedimento del Garante del 28 giugno 2018 (doc. web n. 9037315) non appare corretto (né rilevante ai fini del presente procedimento) posto che:

- lo stesso ha riguardato contenuti diversi da quelli oggetto del reclamo odierno; 

- in esso il Garante ha preso atto dell’adesione spontanea da parte di Google e di altri titolari del trattamento alla richiesta di deindicizzazione formulata dalla reclamante rispetto a talune pagine web, mentre ha dichiarato infondata la richiesta di anonimizzazione di altri articoli riguardanti l’interessata; 

VISTO l’art. 17, par. 3, lett. a) del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover considerare il reclamo infondato con riferimento alla richiesta rivolta a Google LLC di deindicizzazione degli URL residui sopra indicati;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Uomini e Affari S.r.l riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023 nel reclamo;

RILEVATO che i link che secondo la reclamante sarebbero stati omessi non rientravano tra quelli ivi indicati;

RITENUTO pertanto che con riferimento a da Uomini e Affari S.r.l. non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Il Giornale on line S.r.l. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Dagospia S.p.a. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotti nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023; 

RILEVATO che il link che secondo la reclamante sarebbe stato omesso non rientrava tra quelli ivi indicati;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da RCS S.p.a. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da G.O.L Impresa Sociale S.r.l. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società, anche dalle piattaforme Facebook e Twitter, indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Editoriale libero S.r.l. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Inpagina S.r.l. riguardo alle misure di rimozione adottate in ordine alle pagine riferibili alla Società indicate nell’istanza del 31 maggio 2023 e riprodotte nel successivo atto di regolarizzazione del 12 settembre 2023;

RITENUTO pertanto che con riferimento al predetto titolare non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

RILEVATO, con riferimento Editoriale Domani S.p.a., che gli articoli oggetto del presente procedimento sono quelli indicati nel reclamo del 31 maggio 2023 e riprodotti nel successivo atto di regolarizzazione del 25 settembre 2023: 

- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://...
- https://... 
- https://...
- https://...
- https://...

i quali riportano le notizie relative all’inchiesta portata avanti dalla testata “Domani” rispetto all’asserito scoop di “Fanpage” riguardo alle accuse anonime di violenza sessuale mosse a carico del senatore XX;

CONSIDERATO in particolare che gli articoli: 

- si fondano su dichiarazioni pubbliche (rese da terzi e dalla stessa interessata) nonché sulle risultanze di un’attività di indagine che ha interessato anche la reclamante (come risulta dalla documentazione processuale disponibile); 
- riportano comunque dati aggiornati relativi allo stato procedimentale in corso all’epoca della pubblicazione - la richiesta di archiviazione della posizione della reclamante da parte del Pubblico Ministero - dando conto degli elementi emersi dalle indagini e riportati nell’atto di cui all’art. 408 c.p.p.;
- richiamano pregresse vicende giudiziarie coinvolgenti la reclamante in quanto attinenti a profili analoghi a quelli oggetto dell’inchiesta, riportandone comunque gli esiti processuali aggiornati;
- in un caso documentano un’intervista di un giornalista le cui dichiarazioni assurgono esse stesse a notizia di rilievo pubblico (Cass. pen. sez. V, n. 19889 del 17 febbraio 2021), salve le eventuali responsabilità ascrivibili all’intervistato da far valere in sede giudiziaria (Cass. pen. sez. V, n. 29128 del 21 ottobre 2020);


RILEVATO, con riferimento a CDG1947Mediagroup a.r.l. di poter formulare analoghe considerazioni relativamente all’articolo oggetto di reclamo (https://...) il quale riporta i dati tratti dall’inchiesta della testata “Domani” e dichiarazioni dello stesso Senatore, oltre ad informazioni relative alle attività della reclamante rese pubbliche dalla stessa;

VISTI gli artt. 17, par. 3, lett. a) del Regolamento, 137 del Codice, 6 e 12 delle Regole deontologiche;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di rimozione formulata dalla reclamante con riferimento agli articoli delle testate “Domani” e “Il Corriere del giorno” sopraindicati, fermo restando il diritto dell’interessata ad ottenere un aggiornamento degli stessi alla luce del provvedimento di archiviazione del 12 gennaio 2024;

PRESO ATTO, infine, di quanto dichiarato da GEDI New Network S.p.a. in ordine alle misure adottate volte a interdire l’indicizzazione degli articoli de “La Repubblica” indicati nell’integrazione al reclamo del 30 gennaio 2024;

RILEVATO d’altra parte che la conservazione dei predetti articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di informazione e documentazione (art. 17, par. 3 lett. a), art. 5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento e art. 99 del Codice), restando salvo il diritto dell’interessata di ottenere l’aggiornamento dei dati personali con riferimento al citato provvedimento di archiviazione del 12 gennaio 2024;

RITENUTO pertanto che nei confronti di GEDI New Network S.p.a. non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

RITENUTO infine necessario evidenziare che le doglianze della reclamante insistono, in termini spesso molto generici, sulla asserita infondatezza delle ricostruzioni fornite dalle testate indicate nel reclamo e nelle successive comunicazioni, le quali menzionano fatti e vicende giudiziarie a lei riferiti, oltre a quella relativa al senatore XX, rispetto ai quali tuttavia non viene fornita alcuna documentazione a sostegno di quanto lamentato (provv. Garante n. 132 del 13 aprile 2023, doc. web n. 9893760; Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 marzo 2023, n. 6806); 

CONSIDERATO d’altra parte che la reclamante, in data 25 marzo 2024, ha comunicato (e documentato) di aver manifestato le medesime doglianze rivolte a questa Autorità in un atto di querela rivolto al Tribunale di Roma, contestando condotte da parte degli editori riconducibili alla calunnia, diffamazione e ad altre fattispecie di reato;

RITENUTO improcedibile, allo stato, il reclamo rivolto alle piattaforme Facebook e Twitter venendo in rilievo - unitamente alle suesposte considerazioni – la circostanza che non risulta effettuato alcun preventivo interpello ai profili-autori dei contenuti oggetto di doglianza, né risulta documentata - seppur richiesto - alcuna preventiva istanza alle piattaforme stesse;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,

a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto che gli URL da nn. da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 ,25, 32, 34, 35, 37, 38, 40 e 41 n. 1 a n. 14 (secondo la numerazione del reclamo) non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessata e, con riferimento agli URL nn. 7 e 39 (secondo la numerazione del reclamo), che la Società ha adottato misure manuali volti per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nome della reclamante; pertanto ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;  

b) dichiara infondato il reclamo nei confronti di Google LLC con riferimento agli URL residui indicati in premessa per le ragioni indicate in motivazione;

c) prende atto delle misure adottate da Uomini e Affari S.r.l., Il Giornale on line S.r.l., Dagospia S.p.a., RCS S.p.a., G.O.L Impresa Sociale S.r.l., Editoriale libero S.r.l., Inpagina S.r.l., GEDI News Network S.p.a. e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

d) dichiara infondato il reclamo nei confronti di Editoriale Domani S.p.a., CDG1947Mediagroup a.r.l., per le ragioni di cui in motivazione.


Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 4 luglio 2024

 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei