Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10160373]

[doc. web n. 10160373]

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 119 del 27 febbraio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo del 29 febbraio 2024 con il quale l’avv. XX, nell’interesse della sua assistita, ha lamentato una violazione del diritto alla riservatezza e della tutela accordata alle vittime del reato di violenza sessuale in relazione alla pubblicazione di informazioni relative al procedimento penale conseguente alla denuncia di violenza sessuale formulata dall’interessata rispetto a fatti avvenuti nel XX in XX;

VISTO in particolare il reclamo nella parte in cui investe i seguenti articoli editi da Dagospia S.p.A. (di seguito anche “Società”):

1. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

2. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

3. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

4. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

5. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

6. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

7. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

8. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

9. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

10. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

11. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

12. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

13. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

14. articolo pubblicato su Dagospia.com in data XX dal titolo “XX”;

VISTO che al riguardo nel reclamo vengono lamentate, in relazione all’interessata, la «I. pubblicazione delle [sue] generalità (nome per intero, data e luogo di nascita), delle [sue] iniziali di nome e cognome (XX), ovvero delle iniziali di nome e cognome delle persone a [lei] vicine per correlazione all’evento (XX; XX; XX); II. pubblicazione della [sua] immagine tramite foto; IV. pubblicazione della [sua] immagine tramite frammenti della video registrazione delle s.i.t. da [lei] rese estratti dal fascicolo del Pubblico Ministero»;

VISTO che la reclamante afferma che simili condotte configurino una «diffusione senza consenso di informazioni che consentono di individuare esplicitamente la [sua] persona (offesa da un reato di violenza sessuale) nonché di dati altamente sensibili relativi alla [sua] sfera sessuale»;

VISTA la nota del 4 aprile 2024 con cui Dagospia S.p.A., in risposta alla richiesta di osservazioni di questo Ufficio del 19 marzo 2024 (prot. n. XX), ha esposto che:

- «tutte le immagini (già oscurate) pubblicate sul sito Dagospia.com con relative didascalie, oggetto di contestazione da parte dell’autore del reclamo, sono state rimosse e ne è stata richiesta la deindicizzazione dai principali motori di ricerca, già a far data dal 24.10.2022»;

- la rimozione delle immagini e delle relative didascalie è stata effettuata a seguito di una distinta iniziativa promossa dinanzi all’Autorità Giudiziaria e di cui la testata ha avuto notizia il 19 ottobre 2022, non essendo precedentemente pervenuta a quest’ultima alcuna doglianza concernente le pubblicazioni in questione;

-  l’esposizione mediatica dei protagonisti della vicenda giudiziaria illustrata negli articoli lamentati «è stata determinata, in primis, dalle dichiarazioni e dei comunicati resi dalle persone a questi più vicine», ovvero in ragione delle esternazioni di un XX nell’ambito di un video divenuto virale, del successivo comunicato del difensore dell’interessata, nonché del confronto dialettico che ha continuato ad aver luogo tra i due;

- diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, i dati pubblicati dalla testata non consentono l’identificazione né l’identificabilità in astratto delle presunte vittime;

- «le informazioni divulgate consistono invero semplicemente nel nome di fantasia “XX” (scelto anche da altre testate per riferirsi alla presunta vittima), nelle iniziali (peraltro coincidenti con i nomi di fantasia) dei presunti nominativi dell’asserita vittima, “XX”, e dell’amica che sarebbe stata presente la notte in cui si sarebbero verificati i fatti per cui v’è processo, “XX”, ed infine nell’indicazione generica dell’origine della ragazza “XX” nonché in immagini – come detto – già da tempo rimosse, tutte pubblicate oscurando debitamente il volto dei soggetti in esse raffigurati e pertanto non idonee a renderli riconoscibili»;

- i dati divulgati, pertanto, risultando inventati o resi non identificati, non sono riconducibili ad alcun soggetto realmente esistente;

- l’impiego di nominativi di fantasia e delle iniziali denota una scelta consapevole dell’editore per assicurare l’anonimato delle ragazze coinvolte in qualità di vittime, bilanciando così il loro diritto alla riservatezza con il diritto di cronaca;

VISTA la nota del 15 aprile 2024 con cui l’avv. XX, nell’interesse della sua assistita, ha replicato alle osservazioni di Dagospia S.p.A. eccependo che:

- la Società ha avuto conoscenza delle doglianze riguardanti le pubblicazioni oggetto di reclamo anteriormente al 19 ottobre 2022 e quantomeno a far data dal 6 aprile 2022, data del verbale di identificazione di domicilio afferente ad un procedimento penale aperto, a seguito di querela presentata dall’interessata, nei confronti di Dagospia per il reato di cui all’art. 734-bis c.p. e conclusosi con un decreto di condanna nei confronti del redattore; alla Società è stata inoltre inviata in data 17 marzo 2022 una diffida, rimasta priva di riscontro, a non diffondere atti coperti da segreto e generalità e/o dati personali e/o immagini della persona offesa;

- «l’attenzione mediatica al procedimento penale (…) non può mai superare il limite invalicabile della riservatezza e, altresì, della intangibilità della sfera personale garantita alle vittime di reati sessuali, giungendo all’identificazione della persona offesa»;

- la Società, oltre alla pubblicazione dei dati dalla stessa indicati, di per sé comunque idonei a identificare l’interessata, ha proceduto a divulgare informazioni relative alla sua età e al suo luogo di residenza: «XX», «XX», «XX», «XX», «XX», «XX», «XX»;

- la Società ha inoltre pubblicato «i nomi o le iniziali delle persone vicine alla persona offesa per correlazione con l’evento: XX e XX (nomi reali di tali persone); XX (nome molto simile al nome reale di tale persona amica della persona offesa); XX e XX (iniziali che corrispondono perfettamente (non a caso) ai nomi reali di tali persone, di cui una è anch’essa persona offesa dal reato nell’ambito del medesimo processo)»;

- la Società ha riportato immagini, informazioni e dettagli tali da condurre, anche in via indiretta, all’identificazione della persona offesa;

- il limite dell’essenzialità dell’informazione con riguardo a fatti di interesse pubblico deve essere interpretato in modo rigoroso laddove i dati contenuti in articoli giornalistici siano in grado d’identificare vittime di reato, soprattutto se coinvolte in casi di violenza sessuale;

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. XX) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Dagospia S.p.A. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 9 del Regolamento, l’art. 137 del Codice e degli artt. 6, 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche;

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2024 con cui la Società, nel richiamare i precedenti scritti difensivi e nel ribadire l’inidoneità dei dati dalla stessa divulgati a consentire l’identificabilità della reclamante, ha rappresentato di:

-  essere venuta a conoscenza delle doglianze riguardanti gli articoli oggetto di reclamo soltanto in data 19 ottobre 2022 – ovvero a seguito della notifica del decreto di condanna adottato a conclusione del procedimento penale aperto nei confronti della Società – dal momento che la precedente documentazione richiamata dalla reclamante (il verbale di identificazione di domicilio del 6 aprile 2022 e la diffida del 17 marzo 2022) non consentiva in alcun modo di risalire alle pubblicazioni oggetto del presente procedimento;

- aver provveduto, in uno spirito di collaborazione, a eliminare «gli articoli oggetto di reclamo, dando mandato affinché gli stessi venissero deindicizzati»;

- aver indirizzato a tutti i redattori un’apposita comunicazione volta a sollecitare il rispetto delle Regole deontologiche, formulando altresì regole pratiche di condotta e valutazione nello svolgimento dell’attività giornalistica quotidiana; ciò al fine di sensibilizzare ulteriormente la redazione al più stretto rigore nella pubblicazione di contenuti in possibile conflitto con il diritto alla riservatezza;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il trattamento oggetto di reclamo assume rilievo anche sotto il profilo penalistico, alla luce della disposizione di cui all’art. 734-bis c.p., e che rispetto ad esso l’interessata ha avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale di XX, conclusosi con l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del redattore, come comunicato al Garante dal difensore dell’interessata;

CONSIDERATO che tale procedimento non preclude una valutazione da parte del Garante sotto il profilo del rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, come formalmente richiesto con il reclamo presentato all’Autorità, avuto particolare riguardo alla disciplina applicabile ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche (art. 85 del Regolamento; artt. 136 e ss. del Codice e allegate Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il reclamo investe una complessa e delicata vicenda giudiziaria oggetto di grande attenzione da parte della generalità dei media;

CONSIDERATO che, come costantemente sostenuto dall’Autorità, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137 del Codice e artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il citato principio di “essenzialità dell’informazione” deve essere interpretato con particolare rigore riguardo alla diffusione di dati relativi a persone che denunciano condotte lesive della propria sfera sessuale (ex pluribus provv. n. 566 del 30 novembre 2023, doc. web n. 9980636; provv. n. 357 del 23 agosto 2023, doc. web n. 9923426; provv. n. 486 del 29 novembre 2018, doc. web n. 9065775; provv. 8 aprile 2009 doc. web n. 1610028; provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088);

VISTO l’art. 4, punto 1), del Regolamento in base al quale per “dato personale” si intende «qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile»;

CONSIDERATO al riguardo che per “identificazione” «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (cfr. Gruppo di Lavoro Art. 29, “Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione”) e che, al fine di stabilire l’identificabilità di una persona, occorre tenere conto dell’insieme dei fattori oggettivi e di tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare, direttamente o indirettamente, detta persona (cfr. cons. 26 del Regolamento; Gruppo di Lavoro Art. 29, “Parere 4/2007 sul concetto di dato personale”);

CONSIDERATO che l’identificazione indiretta di una persona può aver luogo anche attraverso l’ausilio di informazioni aggiuntive che possono dipendere da un soggetto o fonte diversa da quella del titolare del trattamento (cfr. CGUE sent. del 7 marzo 2024, C‑479/22, EU:C:2024:215, punto 55; sent. del 19 ottobre 2016, C‑582/14, EU:C:2016:779, punti 43-44);

CONSIDERATO altresì che, come più volte affermato dall’Autorità, la sostituzione del nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente a garantirne l’anonimato, soprattutto nel caso in cui assieme alle iniziali permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l’interessato (cfr. provv. n. 65 del 2 marzo 2023, doc. web n. 9874480; provv. n. 118 del 2 luglio 2020, doc. web n. 9440025; provv. n. 243 del 15 maggio 2014 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, doc. web n. 3134436);

RILEVATO, con riguardo al caso in esame, che:

- negli articoli vengono utilizzate le iniziali “XX” coincidenti al reale nome e cognome della reclamante, nonché il nominativo “XX” che, sebbene di fantasia, può facilmente apparire come una mera traduzione italiana dell’effettivo nome straniero dell’interessata, anche in considerazione dell’indicazione, altresì riportata, relativa all’origine XX della medesima interessata;

- unitamente alle iniziali e all’origine, i predetti articoli riportano informazioni specifiche sulla composizione familiare (XX), sull’età della reclamante (“XX”, “XX”, “XX”, “XX”), sulla sua occupazione (“XX”, “XX”) e sulla relativa città di appartenenza con l’indicazione di elementi utili a circoscriverne l’area di residenza e frequentazione (“XX”, “XX”, “XX”, “XX”);

- sono inoltre resi noti i nomi o le iniziali, anche corrispondenti a quelli reali, di persone vicine all’interessata e legate alla stessa sia in ragione di rapporti amicali o sentimentali che per correlazione al fatto di cronaca (“XX”, “amica XX”, “amica XX”, “comune amico XX”, “XX, un ragazzo che XX aveva appena iniziato a frequentare”);

- gli articoli risultano altresì corredati da immagini raffiguranti la reclamante, talvolta in compagnia dell’amica “XX”, rispetto alle quali è stata applicata unicamente la misura dell’offuscamento del volto, risultando così permanere all’interno delle immagini ulteriori caratteristiche fisiche ed elementi di contesto – come la corporatura, il taglio e colore dei cappelli, l’abbigliamento – idonei a consentire l’identificabilità dei soggetti ritratti (cfr. provv. n. 5 dell’11 gennaio 2024, doc. web n. 9977020; provv. n. 391 del 31 agosto 2023, n. 9944579; provv. n. 28 del 6 febbraio 2020, doc. web n. 9283121);

RILEVATO ancora che alcuni degli articoli editi da Dagospia S.p.A. e oggetto di reclamo richiamano il servizio pubblicato dal settimanale “Panorama” dell’XX (XX) nel quale sono stati diffusi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita della reclamante; fattispecie, questa, che è oggetto di separato provvedimento;

RILEVATO inoltre che gli articoli oggetti di reclamo si inseriscono all’interno di un più ampio panorama informativo – composto da altre fonti, organi di stampa, siti di informazione e social media – a disposizione di qualsiasi lettore e attraverso cui quest’ultimo può ragionevolmente accedere a informazioni aggiuntive sul fatto di cronaca e sui soggetti interessati, anche in considerazione dell’eco mediatica della vicenda che, suscitando notevole interesse da parte del pubblico, risulta tale da indurre il pubblico stesso a effettuare ricerche sulla presunta vittima dell’episodio di violenza;

RITENUTO pertanto che i dati pubblicati dalla Società, alla luce dei principi sopra enunciati, siano idonei a consentire l’identificabilità della reclamante, non soltanto da parte della cerchia di persone aventi un coinvolgimento o conoscenze dirette del fatto di cronaca, ma anche rispetto alla più ampia platea di soggetti che frequentano o hanno frequentato i medesimi contesti socio-relazionali della reclamante – a cominciare dall’ambiente residenziale ivi richiamato – venendo così resi edotti di informazioni personali e delicate destinate ragionevolmente ad essere riservate;

RILEVATO inoltre, con riguardo al caso di specie, che gli articoli pubblicati da Dagospia S.p.A. riportano informazioni particolareggiate relative alla reclamante tra le quali si richiamano quelle relative:

a) alle violenze del XX da lei denunciate («XX»);

b) alle condotte inerenti la propria sfera sessuale, attraverso la pubblicazione di dettagli relativi a presunti episodi di violenza che hanno in passato coinvolto l’interessata («XX»), nonché di informazioni sulle abitudini relazionali e sessuali della reclamante e sul rapporto di quest’ultima con la propria sfera intima tratte dai messaggi inviati ad un’amica e acquisiti agli atti di indagine («XX»», «la sfiga madornale è il fatto che magari XX (…) Poi tipo gente che magari mi ferma per strada e mi fa: “XX”»), ovvero tratte dalle dichiarazioni rese da altre amiche («una ragazza XX», «alcuni ragazzi XX, riferendosi a XX, dicevano che XX»; «Guarda ti giuro, fossi stata in un altro stato mentale, lui senza ragazza e tutto fosse stata un’estate diversa in poche parole, XX»);

c) al proprio stato di salute psico-fisico, tra i quali si indicano:

- il contenuto di messaggi inviati ad un’amica riguardo il suo stato psicologico e il suo rapporto con il cibo («Mi sento molto insicura. Lo ammetto. Ma tipo, come posso dire, XX»);

- il riferimento all’insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress, riportato all’interno dell’atto di costituzione di parte civile;

- le informazioni contenute nella scheda clinica prodotta dal centro di soccorso violenza sessuale e domestica a cui la persona offesa si è rivolta, unitamente alla pubblicazione di immagini raffiguranti i lividi rilevati sul corpo dell’interessata, un estratto dell’“Esame obiettivo generale” redatto dal predetto centro di soccorso;

- gli esiti di un colloquio psicologico («La ragazza racconta quanto accadutole, spiega che nei giorni successivi non riusciva a dormire e di notte piangeva. Racconta inoltre che faceva fatica a mangiare e aveva flashback delle immagini della violenza e riviveva le sensazioni di quella notte, risentendo un senso di soffocamento e dolore XX»);

- la circostanza di aver consultato e salvato alcune pagine web su specifiche malattie (XX);

- ampi stralci di messaggi audio tra la reclamante e una sua amica in merito alla prevista «vacanza in XX per fare kite surf con XX, un ragazzo che XX aveva appena iniziato a frequentare» (…Guarda ti giuro fossi stato in un altro stato mentale...);

d) al tenore dei rapporti con le proprie amiche («E nell’audio con XX, poche ore dopo la notte a casa XX, sistema l’ex compagna di classe per le feste: “pensavo fosse una delle mie amiche più care, si è rivelata un’egoista e un’ignorante su tutto...”. In realtà il XX le due ragazze danno l’idea di essere ancora molto affiatate: si fanno scattare decine di foto e ritrarre in video mentre si baciano e si abbracciano. Scherzano sulle loro forme molto diverse, XX»);

e)  a momenti di vita quotidiana tratti dalle fotografie rinvenute nel suo cellulare («il XX, come il XX, è un altro giorno quasi senza foto ricordo: nella memoria del telefonino restano lo screenshot di una videochiamata, un’immagine della ragazza in bikini nero e un filmato in cui si vede XX alzare il pollice: è ancora in pigiama e ha un asciugamano in testa. Sono da poco passate le 19 e il cellulare inquadra un pentolino in cui bolle dell’acqua»); fotografie in larga parte poste anche a corredo degli articoli giornalistici;

RITENUTO che l’interesse pubblico pur sotteso alla vicenda di cronaca – ed evidentemente amplificato dalla circostanza di vedere coinvolto il figlio di XX e dal clamore suscitato dalle reazioni e affermazioni di quest’ultimo manifestate pubblicamente – non giustifichi la diffusione di siffatti particolari attinenti alla sfera personale e privata della reclamante e che pertanto il trattamento descritto integri una violazione dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento),  travalicando il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, commi 1 e 3, del Codice e gli artt. 6 , 8, 10 e 11 delle Regole deontologiche;

CONSIDERATI i rilievi formulati dalla Società in merito alla risonanza mediatica assunta dal fatto di cronaca e alla circostanza che molteplici sono stati, e tutt’ora sono, gli organi di informazione che hanno trattato il caso pubblicando dati di analogo tenore a quelli diffusi dalla Società stessa, se non addirittura di più ampia portata;

PRESO ATTO di tali rilievi, i quali trovano conferma anche nella documentazione reperibile in rete;

RITENUTO al riguardo doveroso in questa sede stigmatizzare la generale condotta dei media i quali, nell’occuparsi del caso – creando di fatto una sorta di tribunale mediatico parallelo a quello legittimo – sono andati ben oltre l’esercizio del diritto e dovere di cronaca, mostrando un accanimento informativo su dettagli non essenziali e comunque lesivi della dignità della persona interessata, lesività che si è determinata a prescindere dalla sua identificazione da parte della generalità della collettività ovvero dal più circoscritto ambito sociale di riferimento della stessa;

CONSIDERATO d’altra parte che gli articoli di Dagospia S.p.A. – al pari di quelli di altri editori – hanno costituito oggetto di formale reclamo all’Autorità e rispetto ad essi sono state rilevate le suindicate violazioni;

PRESO ATTO che Dagospia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, di aver provveduto alla rimozione degli articoli oggetto di reclamo;

RITENUTO in ogni caso di dichiarare l’illiceità del trattamento posto in essere da Dagospia S.p.A. e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, di dover disporre nei confronti della Società il divieto di ulteriore trattamento – anche online ed ivi compreso l’archivio storico – dei dati idonei a consentire l’identificabilità, anche indiretta, dell’interessata associati a dettagli afferenti alla sfera sessuale e allo stato di salute della stessa, così come identificati nel presente provvedimento, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;

RITENUTO altresì di rivolgere a Dagospia S.p.A. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, riguardo al fatto che – in relazione ad un’attività informativa concernente gli sviluppi processuali del caso – trattamenti analoghi a quelli evidenziati nel presente provvedimento possono verosimilmente violare le disposizioni richiamate in questa sede;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) prende atto della dichiarazione resa da Dagospia S.p.A., ai sensi dell’art. 168 del Codice, in ordine all’avvenuta rimozione degli articoli oggetto di reclamo;

b) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara l’illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Dagospia S.p.A. il divieto di ulteriore trattamento dei dati idonei a consentire l’identificabilità dell’interessata associati a dettagli afferenti alla sfera sessuale e allo stato di salute della stessa, così come identificati nel presente provvedimento, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, avverte Dagospia S.p.A. che – in relazione ad un’attività informativa concernente gli sviluppi processuali del caso – trattamenti analoghi a quelli evidenziati nel presente provvedimento possono verosimilmente violare le disposizioni richiamate in questa sede;

Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto dell’art. 5 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a), del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle Regole deontologiche è sanzionato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto:

1. di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Dagospia S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento il quale prevede che la violazione delle disposizioni accertate «è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000000 EUR o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore»;

2. sulla base delle informazioni rinvenibili nell’ultimo bilancio della Società (registrato al 31 dicembre 2023) che ricorra la prima ipotesi prevista nel citato art. 83, par. 5;

3. di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria tenendo conto, unitamente alle condizioni economiche del contravventore, gli altri elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e nel caso di specie prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

- la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), tenuto conto della natura particolare dei dati trattati idonei a rivelare l’identità di una persona, quale parte lesa nell’ambito di un procedimento penale in materia di violenza sessuale;

- sempre con riferimento alla gravità della violazione, la circostanza che unitamente ai dati identificativi sono state diffuse informazioni dettagliate in merito a violenze precedentemente subite, nonché relative alle abitudini sessuali e allo stato di salute psico-fisico della reclamante;

- ancora, in tema di gravità, il livello di danno subìto dall’interessata, in considerazione dell’impatto di siffatta pubblicazione sul piano dell’attenzione mediatica;

- la sussistenza di precedenti violazioni afferenti alle disposizioni relative all’attività giornalistica, commesse dal titolare del trattamento a far data dall’entrata in vigore del Regolamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
e, quali fattori attenuanti:

- le finalità perseguite dal titolare, riconducibili – in termini generali – alla libertà di informazione (art. 85 del Regolamento e artt. 136 e ss. del Codice);

- l’adozione di misure idonee ad eliminare talune conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento), avendo la Società rimosso, dapprima le immagini a corredo degli articoli unitamente alle relative didascalie e, successivamente, gli interi articoli oggetto di reclamo;

-  la collaborazione mostrata nell’ambito del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

4. di applicare, in base al complesso di elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

5. di procedere, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, alla pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante, a titolo di sanzione accessoria, in considerazione dei seguenti fattori:

- l’invasività del trattamento contestato rispetto ai diritti fondamentali dell’interessata;

- la tipologia di dati trattati, afferenti alla sfera più intima della persona;

- il settore di attività del titolare, destinato – per sua natura – alla diffusione di informazioni;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento a Dagospia S.p.A., con sede in Roma, Via Savoia n. 78, C.F. n. 06163551002, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Dagospia S.p.A., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro  4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei