Visualizzazione Contenuto Web Guida all'applicazione del Regolamento - FONDAMENTI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO

Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti nell'applicazione del Regolamento. La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

TESTO1 REGOLAMENTO

FONDAMENTI DI LICEITA'DEL TRATTAMENTO

i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

CONSENSO

COSA CAMBIA?

- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso DEVE essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione.

- NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.

- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

COSA NON CAMBIA?

DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).

DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

RACCOMANDAZIONI

chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20).

INTERESSE VITALE DI UN TERZO

COSA CAMBIA?

solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione (si veda considerando 46)

INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO

COSA CAMBIA?

bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato NON SPETTA all'Autorità ma è compito dello stesso titolare; si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

COSA NON CAMBIA?

RACCOMANDAZIONI

(si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto (WP217).

requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi [si veda, per esempio, doc. web n 1712680con riguardo all'utilizzo della videosorveglianza; doc. web n. 6068256 in merito all'utilizzo di sistemi di rilevazione informatica anti-frode; ecc.] con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato (per es.: obbligo di notifica dei trattamenti).I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.