Fondamenti di liceita' del trattamento
Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti nell'applicazione del Regolamento. La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.
FONDAMENTI DI LICEITA'DEL TRATTAMENTO
CONSENSO
COSA CAMBIA?
- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso DEVE essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione.
- NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
COSA NON CAMBIA?
- DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).
- DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).
RACCOMANDAZIONI
INTERESSE VITALE DI UN TERZO
COSA CAMBIA?
INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO
COSA CAMBIA?
COSA NON CAMBIA?
RACCOMANDAZIONI
Normativa