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ed è in continuo aggiornamento.
Il diritto cosiddetto "all'oblio" (art. 17 del Regolamento) si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (si veda art. 17, paragrafo 2 del Regolamento).
Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1 del Regolamento).
LINEE GUIDA
Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio
nel caso dei motori di ricerca, definite in base alle previsioni
del Regolamento (UE) 2016/679 (parte I)
Versione adottata dopo consultazione pubblica - 7 luglio 2020
DOCUMENTI
- Sentenza nella causa C-507/17 (24 settembre 2019)
Google LLC, succeduta alla Google Inc./ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. È tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore
- Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-136/17 (24 settembre 2019)
GC e a./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni
- Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014
Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González. Causa C‑131/12
Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate
- WP Art. 29 - Linee-guida sull’attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso C-131/12 “Google Spain e Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González”
26 Novembre 2014 - (English version)
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