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Procedimento relativo ai ricorsi - Necessaria l'identità tra l'oggetto dell'istanza e l'oggetto del ricorso - 30 giugno 2004 [1040759]

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[doc. web n. 1040759]

Procedimento relativo ai ricorsi - Necessaria l´identità tra l´oggetto dell´istanza e l´oggetto del ricorso

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paola Brachetti rappresentata e difesa dall´avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata il 19 aprile 2004 a Crif S.p.A. ai sensi degli artt.  7 e  8 del Codice, con la quale aveva chiesto di cancellare alcuni dati che lo riguardano dagli archivi della società (posizioni da 2 a 6 del report Crif del 12 gennaio 2004), dati che erano stati comunicati all´interessata il 12 gennaio 2004 a seguito di una precedente istanza di accesso.

La ricorrente aveva anche chiesto di attestare che la cancellazione era stata portata a conoscenza dei destinatari dei dati, e di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che i soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

Con nota del 21 aprile 2004, Crif S.p.A. ha comunicato all´interessata di aver sospeso la visualizzazione di altri due prestiti erogati, l´uno, da Banca Nazionale del Lavoro in data 26 giugno 1998 ed estinto il 26 marzo 2001, rispetto al quale erano segnalati ritardi nei pagamenti già regolarizzati (posizione n. 3 del report Crif del 12.01.2004) e, l´altro, da Linea Banche Popolari S.p.A. in data 29 ottobre 1997 -ed estinto il 5 novembre 2000- rispetto al quale si erano parimenti verificati ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati (posizione n. 4 del citato report Crif). La società ha anche descritto le categorie di soggetti aventi accesso ad Eurisc-Servizio Crif di referenza creditizia.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste (solo indirettamente, nella premessa del ricorso, per quanto riguarda gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), sollecitando anche, "in mero subordine", la trasformazione in forma anonima dei dati. La ricorrente ha poi formulato nuove richieste volte a conoscere l´origine dei dati, le modalità e le finalità del trattamento, unitamente all´istanza di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 149, del Codice, formulato da questa Autorità in data 17 maggio 2004, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 7 giugno 2004, dichiarando che, in ottemperanza alla richiesta della ricorrente volta ad ottenere «la cancellazione delle segnalazioni contenute nella lettera (…) del 12.01.2004», le stesse «non sono ad oggi più censite nel sistema di referenza creditizia».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi alla ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

Il titolare del trattamento ha integrato nel procedimento i riscontri forniti prima della presentazione del ricorso affermando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato tutti i dati personali dell´interessata relativi alle posizioni segnalate nella comunicazione del 12 gennaio 2004. In relazione a tale dichiarazione va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

In ordine alla richiesta di attestare che l´operazione di cancellazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati, cui è stato fornito riscontro, come emerso dai riscontri forniti da Crif S.p.A. anche in altri analoghi procedimenti, risulta che gli enti aderenti alla predetta "centrali rischi" privata sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti e sono, in tal modo messi sufficientemente a conoscenza dell´eventuale intervenuta rimozione di alcuna o di tutte le informazioni dalla banca dati stessa. Va quindi parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso anche in ordine a tale richiesta.

In ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, il ricorso è inammissibile, essendo tali istanze legittime, ma formulate dalla ricorrente solo con il ricorso anziché, come necessario, anche nell´interpello preventivo ex art. 8 del Codice già inoltrato al titolare del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto  art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibili le richieste volte a conoscere origine, modalità e finalità del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli