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Reti telematiche e Internet - Invio di materiale pubblicitario indesiderato - 24 giugno 2004 [1040821]

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[doc. web n. 1040821]

Reti telematiche e Internet - Invio di materiale pubblicitario indesiderato

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Alessandro Civino rappresentato e difeso dall´avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

International Masters Publishers s.r.l.;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

A seguito della ricezione al proprio domicilio di materiale pubblicitario inviato dalla resistente, il ricorrente ha formulato una richiesta ai sensi degli artt. 7 e  8 del Codice con la quale ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza si è anche opposto all´ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 12 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente con nota inviata via fax il 27 maggio 2004, ha confermato l´esistenza di dati personali relativi al ricorrente, comunicandone la relativa origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato. La resistente ha altresì comunicato di avere ricevuto tali dati, nell´ottobre 2003, da una società (Giordano Vini di Valle Talloria di Diano d´Alba) che vende per corrispondenza vini e prodotti alimentari.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste del ricorrente volte ad ottenere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e il responsabile del trattamento, avendo la resistente fornito adeguato riscontro in merito. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso anche in relazione all´opposizione al trattamento dei dati, avendo la resistente sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver già inibito l´invio di ulteriore materiale pubblicitario.

Il ricorso deve invece essere accolto con riferimento alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente, cui non è stato fornito alcun riscontro.

La resistente dovrà pertanto integrare la risposta fornita, comunicando analiticamente all´interessato i dati personali che lo riguardano, nei modi di cui agli artt.  9 e  10 del Codice, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2004, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice i presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla resistente con particolare riferimento all´idoneità dell´informativa contenuta nella comunicazione inviata al ricorrente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a euro 200 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano e ordina alla resistente di comunicarli allo stesso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di International Masters Publishers s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli