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Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento tardivo e ripartizione delle spese del procedimento - 10 giugno 2004 [1040996]

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[doc. web n. 1040996]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento tardivo e ripartizione delle spese del procedimento

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianluca Pasquale

nei confronti di

Banca Generali S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a "Banca Primavera" conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. L´interessato aveva chiesto, altresì, di ottenere la cancellazione dei predetti dati con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice l´interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 aprile 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con fax dell´11 maggio 2004, sostenendo:

  • di aver, con nota datata 8 marzo 2004, ma "in effetti spedita il 20 aprile 2004", riscontrato già le richieste dell´interessato;
  • di aver, altresì, attestato nella predetta nota (allegata al riscontro e sottoscritta da Banca Primavera, divisione di Banca Generali S.p.A) l´avvenuta cancellazione dei dati personali del ricorrente, da questi forniti tramite la richiesta di adesione all´apertura rapporti.

Con fax datato 14 maggio 2004 il ricorrente ha comunicato di aver ottenuto "adeguato riscontro" dal titolare solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarandosi "favorevole a pronuncia di non luogo a provvedere" sul ricorso, ma ribadendo la richiesta relativa alle spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da un istituto di credito.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, Banca Generali S.p.A ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando altresì l´avvenuta cancellazione dei dati all´interessato (che si è dichiarato soddisfatto dei riscontri ricevuti), anche se la cancellazione dei dati forniti tramite la menzionata richiesta di adesione è stata effettuata prima di procedere (come dovuto) alla comunicazione in forma intelligibile al ricorrente dei dati personali detenuti.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Banca Generali S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti al ricorrente dopo la presentazione del ricorso.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 10 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli