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Reti telematiche e Internet - Illecito l'invio non consensuale di e-mail promozionali - 16 giugno 2004 [1041161]

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[doc. web n. 1041161]

Reti telematiche e Internet - Illecito l´invio non consensuale di e-mail promozionali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Scala Reale s.r.l. in persona del legale rappresentante, sig. Amos Vignali

nei confronti di

Addressvitt S.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata l’11 marzo 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicità servizi di confezionamento e postalizzazione), aveva chiesto (oltre ad alcune richieste non rientranti nell’esercizio degli specifici diritti di cui all’art. 7 del Codice) conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i. L’interessata aveva anche chiesto di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e si era, altresì, opposta al trattamento dei dati medesimi per fini promozionali e commerciali, chiedendone la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice l’interessata ha ribadito le proprie istanze, precisando che le stesse erano rimaste inevase, ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 aprile 2004 ai sensi dell’art. 149 del Codice, il titolare del trattamento, con fax del 30 aprile 2004 ha sostenuto di aver risposto alle richieste della società ricorrente con una lettera inviata per posta prioritaria in data 17 marzo 2004, probabilmente non pervenuta per un disguido postale.

Con tale lettera la società aveva comunicato i dati identificativi della ricorrente, fornendone un elenco in forma intelligibile e precisando che gli stessi "sono tratti dagli elenchi telefonici; ha fornito, altresì, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché indicazioni in merito alla logica, alle modalità del trattamento e alle relative finalità, dichiarando anche:

  • che l’indirizzo di posta elettronica della società ricorrente "è stato fornito (…)" telefonicamente da quest’ultima, nel settembre 2003, a seguito di   esplicita richiesta da parte di una propria centralinista che   "evidenziava la finalità commerciale" del relativo utilizzo;
  • che i dati personali raccolti "vengono comunicati ad aziende italiane" che li richiedono "al fine di proporre informazioni od offerte di carattere commerciale e promozionale a specifici target di riferimento";
  • di aver cancellato dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica predetto.

Con nota inviata via fax il 28 aprile 2004, la società ricorrente ha ribadito di non aver ricevuto la lettera del 17 marzo 2004 e ha precisato di non aver fornito telefonicamente il proprio indirizzo e-mail.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice.

Nel corso del procedimento, la società resistente ha fornito un riscontro sufficiente a tutte le richieste formulate dalla società interessata, per le quali non risulta comprovato che la predetta lettera del 17 marzo sia effettivamente giunta a destinazione. La società ha riscontrato la richiesta volta ad ottenere conferma dell’esistenza di dati personali relativi all’interessata, dandone altresì comunicazione in forma intelligibile; ha fornito poi gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, nonché indicazioni in ordine all’origine dei medesimi dati personali con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica, alla logica ed alle modalità e finalità del trattamento. La medesima resistente, con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha infine confermato di aver eliminato dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica della società ricorrente, il quale, unitamente alle generalità ad esso già associate, non potrà essere ulteriormente utilizzato dalla resistente in assenza del consenso informato o di uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del Codice).

Ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l’Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità e correttezza del complessivo trattamento di dati svolto dalla resistente con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo del consenso informato in relazione all’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell’art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Addressvitt S.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli