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Compiti del Garante - Il Garante avvia autonomo procedimento volto alla verifica la liceità dell'informativa - 3 giugno 2004 [1041201]

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[doc. web n. 1041201]

Compiti del Garante - Il Garante avvia autonomo procedimento volto alla verifica la liceità dell´informativa

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo

nei confronti di

FollowMe S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;


PREMESSO

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicità di alcuni siti web), aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. L´interessata aveva anche chiesto di ottenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali gli stessi possono essere comunicati e si era, altresì, opposto al trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003 l´interessata ha ribadito le istanze diverse da quelle relative all´esistenza di dati che la riguardano, ad alcune modalità seguite, al titolare e al responsabile del trattamento (su cui aveva avuto risposta), chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con fax del 23 aprile 2004, comunicando i dati della ricorrente (nome e indirizzo di posta elettronica), la logica, alcune altre modalità del trattamento e le relative finalità, dichiarando anche:

  • di aver risposto parzialmente alle richieste della ricorrente con nota raccomandata dell´8 marzo 2004 e di non aver potuto fornire, in tale occasione, un riscontro completo alla richiesta di accesso ai dati, dal momento che nell´istanza proposta ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice non era indicato l´indirizzo di posta elettronica di cui si contestava il trattamento;
  • di aver ottenuto tali dati su segnalazione di un utente, di cui ha fornito il nome, che "in data 19/12/2001, alle ore 17.06.00 (…), ha inviato una mail inaugurale dal (…) sito www.buonnataleclic.it" alla ricorrente, la quale, "con l´apertura della mail" in questione, avrebbe avuto modo "di prendere visione dell´informativa concernente il trattamento di dati da parte della (…) società ";
  • che i dati non vengono comunicati a terzi;
  • di aver cancellato dal proprio database l´indirizzo di posta elettronica in questione.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente ha fornito, a seguito di ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste cui non era stato dato precedentemente riscontro e che sono state ribadite nel ricorso. In particolare, in relazione all´opposizione al trattamento dei dati della ricorrente, la resistente ha dichiarato di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica che, unitamente alle generalità ad esso già associate, non potrà essere ulteriormente utilizzato dalla resistente in assenza di un consenso informato o di uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del Codice).

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità dei trattamenti di dati in questione, alla luce delle dichiarazioni rese nel procedimento e in relazione ad altri ricorsi e segnalazioni proposti nei confronti del medesimo titolare del trattamento, con particolare riferimento alla contestata manifestazione del consenso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di FollowMe S.p.A., previa una parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 3 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli