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Istituti di credito - Centrale rischi privata che non detiene dati dell'interessato - 3 giugno 2004 [1041209]

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[doc. web n. 1041209]

Istituti di credito - Centrale rischi privata che non detiene dati dell´interessato

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;


PREMESSO

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata in data 17 marzo 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, relativi ad un rapporto di finanziamento, con revoca del consenso.

Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del d.lg. n. 196/2003 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente, con nota inviata via fax il 12 maggio 2004, ha dichiarato che "nel sistema di referenza creditizia di Crif S.p.A. non vi è alcuna segnalazione sul nominativo del ricorrente".

La società resistente ha chiesto pertanto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando tra le parti le spese del procedimento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una "centrale rischi" privata.

Nel corso del procedimento la resistente ha fornito adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente dichiarando di non detenere presso la propria banca dati alcuna segnalazione sul nominativo del ricorrente.

Sulla base di tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del medesimo Codice.

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.


Roma, 3 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli