Informativa semplificata
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Il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, in attuazione dell´art. 25, comma 4 della legge n. 675/1996 (come modificato dal d.lg. n. 123/1997), ha introdotto forme semplificate di informativa applicabili a due distinte situazioni regolate nei commi 1 e 3 dell´art. 10 della legge n. 675/1996. In particolare, l´art. 2, comma 1 del codice disciplina l´informativa che il giornalista - per un´esigenza di correttezza nei confronti delle persone "intervistate" - deve fornire al momento in cui raccoglie dati dalla persona alla quale si riferiscono le informazioni; in questo caso, il dovere d´informativa può essere adempiuto - salvo il caso in cui ciò risulti impossibile o comporti rischi per l´incolumità personale del professionista - palesando all´interessato la sola circostanza che si sta esercitando un´attività giornalistica, nonché le finalità della raccolta, senza che occorra specificare gli altri elementi indicati nell´art. 10, comma 1 della legge n. 675/1996. Al contrario, il secondo comma dell´art. 2 del codice disciplina il caso in cui il giornalista raccolga informazioni riguardanti l´interessato presso terzi oppure si avvalga delle varie fonti informative disponibili; soltanto in relazione a queste ultime ipotesi - impregiudicata l´esigenza del giornalista di effettuare, ove necessario, l´informativa di cui al comma 1 - trova applicazione l´obbligo degli editori di rendere noti al pubblico, almeno due volte l´anno, mediante annunci, l´esistenza degli archivi e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
- Garante 11 agosto 1998, in Bollettino n. 5, pag. 27 [doc. web n. 40607]