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Dati reddituali dei contribuenti

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Dati reddituali dei contribuenti

Nell´ipotesi in cui un avvocato, sottoposto ad un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell´Ordine, chieda il blocco delle informazioni ad esso relative o si opponga alla comunicazione dei dati che lo riguardano a terzi (nel caso di specie, a colui che aveva presentato l´esposto che aveva dato origine al procedimento, già escusso dall´organo disciplinare in qualità di teste), egli è tenuto a dimostrare, rispettivamente, l´illiceità del trattamento effettuato dal Consiglio nell´ambito dell´intrapreso procedimento, ovvero l´esistenza di una prassi volta a realizzare una comunicazione dei dati personali dell´incolpato in violazione di quanto previsto dall´art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (che prevede la notifica della decisione adottata esclusivamente al pubblico ministero e all´interessato). La mancata dimostrazione di tali circostanze determina la declaratoria d´infondatezza del ricorso al Garante.

  • Garante 9 maggio 2003 [doc. web n. 1128884]


La protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati, previste per finalità di interesse pubblico o della collettività, non sono incompatibili. In particolare, l´art. 69, commi 4 e 5 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la pubblicità degli elenchi dei contribuenti, reca una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, che sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l´indicazione dei dati reddituali (peraltro, allo stato, l´individuazione di tali "termini e modalità" risulta effettuata non con d.m., bensì con provvedimento del 24 gennaio 2001 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, che riprende analoghe disposizioni originariamente adottate con d.m. del 5 maggio 1994 e del 7 maggio 1999). Al contrario, la normativa posta dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 disciplina le modalità di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per via telematica, ma non disciplina il profilo della successiva pubblicità dei dati risultanti dall´elaborazione da parte dell´amministrazione finanziaria, sicché essa non risulta né espressamente abrogativa o modificativa dell´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, né implicitamente "incompatibile" con tale precedente normativa relativa al regime di pubblicità di alcuni dati reddituali.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1081728]

 

Vedi anche
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Dati reddituali dei contribuenti