R.a.i.
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DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > R.a.i.
Le attività di trattamento effettuate dalla R.a.i. in qualità di responsabile del Ministero delle finanze, ai fini della gestione degli abbonamenti al servizio radiotelevisivo, non possono rientrare nei casi, indicati dall´art. 14 della legge n. 675/1996, di esclusione dall´esercizio dei diritti attribuiti dall´art. 13 della stessa legge. Sulla società concessionaria e sull´amministrazione finanziaria incombe quindi l´obbligo di fornire riscontro senza ritardo alle richieste avanzate dagli interessati in base al citato art. 13.
- Garante 12 luglio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 38 [doc. web n. 30923]
Non rientra tra i diritti azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del soggetto "incaricato" che, nell´ambito delle attività di gestione dei rapporti con gli abbonati e di riscossione del canone effettuate dalla Rai nella qualità di responsabile del trattamento, ha effettuato la visita al domicilio dell´interessato. Ne consegue che la richiesta va dichiarata inammissibile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).
- Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083244]