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Legittimazione a ricorrere

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Legittimazione a ricorrere

I diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere esercitati solo dagli "interessati", cioè dalle persone cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. Il ricorso presentato al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge da parte di soggetti diversi dagli interessati, non muniti di una delega di questi, è quindi inammissibile (fattispecie nella quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali in qualità di "rappresentanti dei cittadini").

  • Garante 7 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 39 [doc. web n. 42308]


Ove la tutela dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 venga invocata in favore di un minore, ai fini dell´ammissibilità della domanda è sufficiente che il ricorso ex art. 29 della legge sia proposto da uno solo dei genitori esercenti la potestà, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione che, ai sensi dell´art. 320, comma 1, c.c., può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 15 [doc. web n. 39564]


È inammissibile il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/96 presentato a mezzo di procuratore speciale (nel caso di specie il segretario di un sindacato) qualora la procura a questi conferita, seppur ritualmente allegata al ricorso, non rechi la sottoscrizione autenticata dell´interessato conferente.

  • Garante 23 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 45 [doc. web n. 40101]


L´affidatario può compiere nell´interesse del minore gli atti di ordinaria amministrazione riservati alla potestà dei genitori, fra i quali rientrano la proposizione dell´interpello preventivo al titolare del trattamento e il successivo ricorso al Garante.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 49 [doc. web n. 1064906]

È inammissibile il ricorso al Garante nel caso in cui l´interessato, che per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 si sia avvalso di un terzo, non esibisca o alleghi copia della procura o della delega recante la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge (nella specie il ricorrente aveva allegato al ricorso un generico mandato di "assistenza e rappresentanza" privo del richiamo all´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 citato).

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 80 [doc. web n. 1065860]

I diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali possono essere esercitati solo dagli "interessati", vale a dire dai soggetti ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. Il ricorso al Garante presentato da soggetti diversi dagli interessati è, quindi, inammissibile (fattispecie relativa alla richiesta di accesso ai dati "in entrata" di una utenza telefonica fissa intestata ad un soggetto diverso dal ricorrente).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 118 [doc. web n. 1066671]


È legittimato a proporre il ricorso al Garante il legale dell´interessato il quale alleghi procura generale alle liti conferitagli con atto notarile.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 55 [doc. web n. 1066548]


Va dichiarato inammissibile il ricorso ove le asserite violazioni della disciplina sul trattamento dei dati personali non riguardino dati relativi al ricorrente, ma attengano, piuttosto, all´illecito trattamento di dati di terzi (fattispecie relativa ad un messo notificatore invitato dal sindaco a trasferirsi in un´altra stanza dell´ufficio dove, a suo avviso, i dati relativi agli atti da notificare sarebbero divenuti facilmente conoscibili da parte di terzi non autorizzati).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 58 [doc. web n. 1066552]


Il conducente di un autoveicolo non è legittimato a ricorrere al Garante allorché, dal verbale di contestazione di un´infrazione al codice della strada e dalle fotografie scattate tramite un sistema elettronico di controllo del transito dei veicoli, emergano elementi (la targa del mezzo) che consentano di identificare solo il proprietario di esso. In tal caso, pertanto, non essendo ravvisabile un trattamento di dati personali del conducente, il ricorso proposto da quest´ultimo è inammissibile.

  • Garante 6 novembre 2002 [doc. web n. 1067573]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della relativa normativa protezionistica qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. È quindi inammissibile il ricorso al Garante con cui l´interessato si opponga al trattamento di dati che lo riguardano contenuti in registrazioni audio - video acquisite nell´ambito di una controversia che lo vede contrapposto ad un vicino di casa. L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle registrazioni.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1081661]


Colui il quale si duole dell´avvenuta ricezione di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, inviati ad un indirizzo e-mail i cui dati non corrispondono a quelli del soggetto che agisce per la tutela dei diritti davanti al Garante, è tenuto a dimostrare di essere il titolare ed utilizzatore unico di tale indirizzo ovvero, nel caso in cui agisca su incarico dell´effettivo interessato, a produrre copia della procura rilasciatagli dallo stesso. In mancanza di tali riscontri, necessari a verificare l´effettiva legittimazione del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128993]


L´art. 17, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998 (oggi sostituito dall´art. 9, comma 4 del d.lg. n. 196/2003) prevede che l´interessato, per esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (oggi sostituito dall´art. 7 del d.lg. n. 196/2003), debba dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento, e che l´istante, ove agisca su incarico dell´interessato, esibisca o alleghi copia della procura o della delega recante la sottoscrizione di quest´ultimo autenticata nelle forme di legge. Pertanto, deve ritenersi legittima la richiesta tempestivamente avanzata da una società volta a verificare la legittimazione del ricorrente a proporre il preventivo interpello in relazione ad un indirizzo e-mail utilizzato per finalità promozionali; ove il ricorrente, che è tenuto a rispondere, non dimostri di essere titolare ed utilizzatore unico di tale indirizzo o, nel caso in cui agisca su incarico dell´interessato, non fornisca copia della procura rilasciatagli da quest´ultimo, il ricorso è inammissibile.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128993]


L´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora art. 7 del d.lg. n. 196/2003) e la successiva proposizione del ricorso è consentito soltanto con riferimento ai dati personali dello stesso interessato e non a quelli relativi ai terzi. Ne consegue che è inammissibile il ricorso avente ad oggetto il trattamento effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, allorché si accerti che il titolare di tale indirizzo è persona diversa dal ricorrente.

  • Garante 25 luglio 2003 [doc. web n. 1053740]


È legittimato ad esercitare i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 il soggetto a cui si riferiscono i dati personali e per i quali si chiede specifica tutela. Non è consentito, dunque, chiedere l´accesso, la rettifica o la cancellazione di dati relativi a terzi (fattispecie relativa alla contestata attribuzione di un nome a dominio su Internet, assegnato dalla cd. Registration Authority Italiana ad un soggetto diverso sulla base di regole autonome).

  • Garante 30 giugno 2003 [doc. web n. 1120637]


Il ricorso al Garante proposto da un soggetto non legittimato è inammissibile (fattispecie di ricorso proposto da due ricorrenti, padre e figlia, con riferimento, però, al trattamento dei dati personali di uno solo di loro).

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081622]


La normativa in materia di protezione dei dati personali consente al solo interessato, cioè alla persona cui si riferiscono i dati personali, di ottenere la tutela dei diritti azionabili con il ricorso al Garante, tranne nell´ipotesi in cui l´interessato non abbia rilasciato per iscritto a persone fisiche o associazioni delega o procura con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. È quindi inammissibile il ricorso nella parte in cui l´interessato, già intestatario di una carta di credito revocata, chieda la cancellazione dall´archivio della società emittente, oltre che dei propri dati, anche delle informazioni relative ai familiari.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082450]


Sebbene la disciplina in materia di tutela dei dati personali riconosca a chiunque vi abbia interesse, e dunque anche agli eredi, il diritto di accedere ai dati di una persona deceduta, tuttavia non rientrano in tale categoria i dati relativi al soggetto delegato dal de cuius ad operare sui rapporti bancari intrattenuti dal defunto. Tali dati non sono infatti dati personali del defunto, ma sono dati personali di un soggetto terzo e come tali non suscettibili di essere oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 675/1996. Ne consegue che il ricorso al Garante, proposto dagli eredi del titolare di una polizza titoli, volto a conoscere gli estremi identificativi della persona delegata dal defunto ad operare sui titoli stessi, va dichiarato inammissibile.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1053654]


L´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, che deve precedere la proposizione del ricorso al Garante, può essere avanzata solo dal soggetto a cui si riferiscono i dati trattati. Ne consegue che l´istanza presentata da una società con riguardo ad informazioni riferibili alla persona fisica del suo titolare, ma antecedenti alla acquisizione della società stessa non è valida e che il successivo ricorso è inammissibile.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084355]


Solo il soggetto al quale sono riferibili i dati trattati è legittimato ad agire davanti al Garante. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, avente ad oggetto l´invio non richiesto, ad un indirizzo di posta elettronica, di corrispondenza a contenuto promozionale, nel caso in cui il ricorrente non sia l´intestatario dell´indirizzo e-mail (nella specie dalle dichiarazioni rese dalla resistente e da accertamenti svolti dall´ufficio è emerso che la casella di posta elettronica alla quale erano state inviate le e-mail promozionali era intestata ad una persona diversa dal ricorrente).

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1053821]


L´istanza preventiva ed il successivo ricorso al Garante possono essere proposti solo dal soggetto titolare dei dati personali dei quali si assume l´illecito o illegittimo trattamento. Ne consegue che il ricorso proposto da un soggetto terzo deve essere dichiarato inammissibile (fattispecie relativa ad e-mail aventi contenuto promozionale inviate ad un indirizzo di posta elettronica intestato ad un soggetto diverso dal ricorrente).

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1053661]


L´istanza preventiva ed il successivo ricorso al Garante possono essere proposti solo dal soggetto titolare dei dati personali dei quali si assume l´illecito o illegittimo trattamento. L´indicazione di tale soggetto deve comparire con chiarezza sia nell´istanza preventiva che nel successivo ricorso. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal socio di una società in nome collettivo ove, nell´istanza prima, e nel ricorso poi, non abbia menzionato la qualità rivestita che, per statuto o ordinamento, ne legittima l´ azione, né abbia indicato il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede della società interessata (fattispecie relativa all´invio di e-mail aventi contenuto promozionale ad un indirizzo di posta elettronica intestato ad una società in nome collettivo, di cui il ricorrente, socio con rappresentanza legale e processuale disgiunta, non aveva, tuttavia, fornito alcun dato identificativo omettendo anche di precisare la posizione giuridica che ne aveva legittimato l´azione).

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053688]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053694]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053701]


Nel caso in cui l´istanza preventiva non risulti effettivamente pervenuta al soggetto che è indicato nell´informativa quale titolare del trattamento, il successivo ricorso al Garante deve essere dichiarato inammissibile ( nella specie la missiva contenente l´istanza era stata restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto").

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085535]


La normativa in materia di protezione dei dati personali tutela il diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare o del responsabile del trattamento, la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che riguardano il richiedente, non anche di dati relativi ad un terzo. L´amministratore di un condominio può quindi esercitare tale diritto – al pari di tutti gli altri diritti attribuiti dalla citata normativa – solo ove i dati personali oggetto di trattamento siano riferiti al condominio, e non a singoli condomini o ad altre persone, in difetto di una delega o procura che i condomini o eventuali altri interessati gli abbiano preventivamente rilasciato. In mancanza di detti documenti, il ricorso presentato dall´amministratore al Garante dichiarato inammissibile (fattispecie relativa alla istallazione, da parte di un terzo, di una telecamera – peraltro rivelatasi inerte – apparentemente in grado di riprendere il transito dei condomini).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084610]

Scheda

Doc-Web
1050337
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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