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Omessa allegazione dell'istanza di accesso ai dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Omessa allegazione dell´istanza di accesso ai dati

In caso di mancata allegazione dell´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 agli atti del procedimento promosso ex art. 29 della legge (anche a seguito dell´invito del Garante alla regolarizzazione del medesimo), il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 23 [doc. web n. 30975]


È inammissibile il ricorso al Garante nel caso in cui manchi la prova dell´avvenuta proposizione dell´istanza con la quale sono stati esercitati i diritti previsti dalla legge per la tutela dei dati personali (nella specie, nonostante l´invito del Garante a regolarizzare il ricorso depositando l´istanza, il ricorrente non aveva allegato nessun documento qualificabile come istanza preventiva).

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085586]