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Tardivo riscontro all'istanza di accesso ai dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Tardivo riscontro all´istanza di accesso ai dati

Il riscontro alle richieste dell´interessato effettuato oltre la scadenza del quinto giorno dalla presentazione dell´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 costituisce adempimento - seppur tardivo - dell´obbligo di comunicazione dei dati gravante sul titolare del trattamento, con la conseguenza che dev´essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso successivamente proposto ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 128 [doc. web n. 42252]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nel caso in cui il titolare del trattamento offra un esaustivo riscontro, successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della formulazione dell´invito ad aderire da parte del Garante, a tutte le richieste formulate nell´interpello preventivo (fattispecie relativa alla richiesta di cancellazione di segnalazioni dagli archivi di "centrali rischi" private).

  • Garante 10 gennaio 2003 [doc. web n. 1067826]


Ove il riscontro del titolare del trattamento, all´istanza formulata ex art. 13 della legge n. 675/1996, pervenga all´interessato solo dopo la rituale proposizione del ricorso al Garante, quest´ultimo deve essere definito con una pronuncia di non luogo a provvedere.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079114]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con il quale il socio di una cooperativa edilizia abbia chiesto ad un notaio di accedere al complesso dei dati personali detenuti negli archivi (ed in particolare a quelli che si riferiscono a deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della società stessa) nel caso in cui il resistente, sebbene solo a seguito dell´invito ad aderire, fornisca un riscontro sufficiente e congruo, confermando l´esistenza dei soli dati anagrafici del ricorrente e consegnando copia della deliberazione detenuta.

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075341]


Il titolare del trattamento che eccepisca l´inammissibilità del ricorso, per avere tempestivamente riscontrato l´istanza di cancellazione formulata dall´interessato, è tenuto ad offrire una prova certa della avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della lettera di riscontro a lui indirizzata (nel caso di specie il titolare del trattamento ha allegato, alla documentazione versata in risposta all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, una nota che, tra l´altro, recava un nominativo diverso da quello dell´interessato).

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075381]


Il riscontro del titolare del trattamento all´istanza di accesso, ove fornito prima dell´invito ad aderire formulato dal Garante, ma successivamente all´arrivo all´Autorità del ricorso proposto dall´interessato, va considerato tardivo ma, se esauriente, comporta comunque la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080332]


Il riscontro del titolare del trattamento all´istanza di accesso, ove fornito prima dell´invito ad aderire formulato dal Garante, ma successivamente all´arrivo all´Autorità del ricorso proposto dall´interessato, va considerato tardivo ma, se esauriente, comporta comunque la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080290]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso quando il riscontro del titolare o del responsabile del trattamento pervenga all´interessato successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, ma prima della formulazione dell´invito ad aderire da parte dell´Autorità.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083081]


Il ricorso al Garante deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere nel caso in cui il resistente riscontri le richieste dell´interessato successivamente alla proposizione del ricorso, ritualmente presentato nei termini previsti dalla legge, ma prima dell´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083170]


L´esauriente riscontro alle richieste dell´interessato, anche se fornito tardivamente – nella specie, dopo la presentazione del ricorso –, comporta la definizione del relativo procedimento con pronunzia di non luogo a provvedere.

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1084853]