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Provvedimento del 12 gennaio 2004 [1053388]

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[doc. web n. 1053388]

Provvedimento del 12 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Camera di Commercio di Enna;

Tribunale di Enna - Ufficio unico notifiche e protesti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, amministratore condominiale, sostiene che il proprio nominativo "risulta inserito nell´elenco dei protestati" per omonimia, peraltro in modo generico e senza indicare ulteriori "dati identificativi" oltre il nome e il cognome, che aiutino ad individuare il reale soggetto interessato.

A causa di tale "indebita iscrizione" il ricorrente dichiara che "gli è impedita anche la possibilità di attivare i conto correnti intestati ai condomini" (e di aver subito un "fermo" presso le Poste Italiane S.p.A.), con grave pregiudizio per la propria immagine e credibilità.

Con un´istanza formulata il 22 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003) il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Enna-Ufficio unico notifiche e protesti ed alla Camera di commercio di Enna "la cancellazione del proprio nominativo dall´elenco delle persone protestate, o (…) una dichiarazione attestante (…)" la propria estraneità "rispetto al nominativo omonimo" inserito nel predetto elenco.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 s. d.lg. cit.), il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 dicembre 2003, l´Ufficio notifiche e protesti del Tribunale di Enna, con nota inviata via fax il 21 dicembre 2003, ha dichiarato che:

  • "dall´elenco dei protesti (…) depositato al Tribunale di Enna il 7/5/1999 (…) si evince che la motivazione del mancato pagamento di detto titolo è stata la seguente: firma di traenza sconosciuta. Assegno dichiarato smarrito";
  • "la richiesta del suddetto protesto è stata fatta (…) direttamente dalla Banca d´Italia di Enna";
  • "la normativa vigente all´epoca del protesto non prevedeva la indicazione dei dati anagrafici dei debitori";
  • "detti dati non potevano in ogni caso essere indicati in quanto non conosciuti dalla banca, non essendo la persona protestata titolare del conto";
  • "la firma apposta nell´assegno era leggibile e recava il nome di XY";
  • tale "assegno venne trasmesso (…) all´autorità giudiziaria per l´ipotesi di reato di firma falsa";
  • tali informazioni sono state rese "personalmente" al ricorrente che si è recato presso l´Ufficio notifiche e protesti del Tribunale di Enna;
  • "nessuna certificazione su eventuale omonimia può essere fatta (…), non essendo a conoscenza degli sviluppi di natura penale in ordine al procedimento in questione".

Con la medesima nota l´Ufficio notifiche e protesti del tribunale di Enna ha dichiarato inoltre di aver rappresentato l´"accaduto" al funzionario "addetto all´ufficio protesti" della Camera di commercio di Enna il 27 ottobre 2003 al quale aveva fatto notare "che erroneamente avevano a suo tempo inserito nel bollettino dei protesti la motivazione: debitore sconosciuto (…)" ed ha poi evidenziato:

  • di aver "appreso" solo a seguito della nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità che la Camera di commercio di Enna "non aveva ancora provveduto a fare le opportune rettifiche, in quanto non aveva rinvenuto nei propri archivi gli elenchi dei protesti" relativi al ricorrente;
  • che l´"unico organo competente a disporre la cancellazione del protesto" è il Presidente del Tribunale di Enna.

La Camera di commercio ha risposto con nota anticipata via fax il 22 dicembre 2003, affermando che "l´affermazione del sig. XY di soggetto omonimo del protesto inserito nel bollettino della Camera di Commercio fa venire meno il diritto di richiesta di cancellazione in quanto normativamente i soggetti abilitati all´istanza di cancellazione sono: il soggetto protestato, gli uffici levatori e le aziende di credito (…)". La resistente ha inoltre allegato alla predetta nota un precedente riscontro del 27 novembre 2003 nel quale dichiarava la "propria incompetenza" a disporre la cancellazione del nome del ricorrente dal registro dei protesti adducendone a motivazione la considerazione secondo cui la legge n. 77/1955 come modificata dalla legge n. 235/2000 "nella rubrica richiama unicamente i "protesti cambiari" e nel testo i riferimenti (…) riguardano solo le cambiali e i vaglia cambiari e non gli assegni".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una complessa richiesta volta ad ottenere la cancellazione e/o rettifica di alcuni dati personali contenuti nell´elenco dei soggetti protestati, presentata da persona che asserisce di essere solo omonima di quella i cui dati risultano nei predetti elenchi.

La vicenda in questione era stata già rappresentata dall´interessato (in epoca anteriore alla presentazione del ricorso) alla Camera di commercio di Enna ed all´Ufficio notifiche e protesti della medesima città. La stessa vicenda era stata anche segnalata all´autorità giudiziaria in relazione all´ipotesi che la firma sull´assegno fosse falsa.

Il ricorso non è ammissibile in relazione alle istanze rivolte al Tribunale di Enna-Ufficio unico notifiche e protesti, in quanto nel caso di specie l´esercizio dei diritti dell´interessato non è possibile attraverso la presentazione di una istanza ex art. 13 legge n. 675/1996 (ora, art. 7 s. d.lg. n. 196/2003) e di un formale ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge (vedi, ora, art. 8 d.lg. cit.). Ciò, peraltro, come di seguito precisato, non preclude all´interessato di ottenere tutela in altra forma relativamente al contestato trattamento dei dati personali.

In assenza di altri estremi anagrafici ed identificativi che permettano, allo stato, di accertare inequivocabilmente se i dati riportati negli archivi degli indicati titolari del trattamento corrispondano a quelli del ricorrente (il quale, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003 -"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"- ha dichiarato di essere solo omonimo del soggetto protestato), il ricorso evidenzia una situazione soggettiva meritevole di tutela.

Va inoltre rilevato che dalla menzionata nota inviata dal Tribunale emerge altresì con certezza un´erroneità dei dati anche per ciò che attiene alla ragione giustificativa del protesto, essendo stata erroneamente indicata la specifica "debitore sconosciuto/sconosciuto all´indirizzo", anziché quella di "firma di traenza sconosciuta/assegno dichiarato smarrito".

In questo quadro, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, va disposto, ai sensi dell´art. 150, comma 2 del d.lg. n. 196/2003, il blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente presso la Camera di commercio resistente, che comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento ad eccezione della sola conservazione dei dati (art. 4, comma 1, lett. o), d.lg. n. 196/2003). Ulteriori accertamenti verranno peraltro disposti da questa Autorità nell´autonomo procedimento che questa Autorità attiverà con specifico riferimento alla contestata riconducibilità dei dati personali in questione alla persona dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Tribunale di Enna-Ufficio unico notifiche e protesti;

b) dispone il blocco del trattamento dei dati del ricorrente presso la Camera di commercio di Enna nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 12 gennaio 2004

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053388
Data
12/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso