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Diritti dell'interessato -Pubblici registri immobiliari: dati utilizzati anche in assenza di esplicito consenso - 22 settembre 2003 [1053400]

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[doc web. n. 1053400]

Diritti dell´interessato - Pubblici registri immobiliari: dati utilizzati anche in assenza di esplicito consenso - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Consit Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente aveva formulato il 7 aprile 2003 un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Consit Italia S.p.A. (società che raccoglie dati relativi alla proprietà immobiliare dagli uffici catastali e dai pubblici registri immobiliari), di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato.

A tale richiesta Consit Italia S.p.A. aveva risposto l´11 aprile 2003 fornendo una serie di dati relativi al ricorrente desunti da una visura ipotecaria effettuata presso l´Agenzia del territorio di Vicenza (già Conservatoria dei registri immobiliari).

Con successiva istanza in data 2 maggio 2003, l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati conservati negli archivi della resistente, risultanti dal predetto riscontro, articolati in nove "formalità" estratte dalla predetta visura e relativi "alla propria consistenza patrimoniale immobiliare". Ciò in quanto tali "formalità", di cui non è contestata l´esattezza, implicano un pregiudizio per il ricorrente riferendosi anche a fatti risalenti a venti/trenta anni prima. L´interessato ha altresì ribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Alle richieste contenute in tale seconda istanza, ribadita in data 19 giugno 2003, Consit Italia S.p.A. non ha dato riscontro, limitandosi a fornire nuovamente all´interessato l´elenco dei dati personali già trasmessi in precedenza.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto che il Garante ordini a Consit Italia S.p.A. la cancellazione dei predetti dati riferiti all´interessato detenuti nei relativi archivi.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 luglio 2003, Consit Italia S.p.A. non ha fornito ulteriore riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali dalla banca dati di una società che tratta e comunica informazioni personali relative alla proprietà immobiliare, estratte da fonti pubbliche accessibili a chiunque.

La richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata. Nei riscontri forniti al ricorrente in risposta alle istanze dallo stesso formulate la resistente ha attestato di aver acquisito i dati riferiti all´interessato dai pubblici registri immobiliari detenuti dalla competente amministrazione finanziaria.

Il trattamento di dati provenienti da pubblici registri può essere pertanto effettuato allo stato anche in assenza del consenso dell´interessato (art. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996).

Il ricorso riguarda la complessa problematica della pertinenza e completezza dell´informazione a contenuto economico in rapporto al diritto dell´interessato al rispetto del principio della conservazione limitata nel tempo delle informazioni personali per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, legge n. 675/1996).

Il tema è oggetto del recente Codice in materia di dati personali che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), il quale, oltre a confermare la prossima adozione del codice deontologico sulla raccolta e sul trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque (art. 61, d.lg. n. 196/2003), prevede l´innovativa individuazione di nuovi limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio (art. 119 d.lg. n. 196/2003).

Nelle more dell´adozione di tali fonti, il contestato trattamento dei dati consistente nell´estrazione e nella comunicazione di informazioni accessibili a chiunque non può ritenersi, allo stato, illecito.

Resta peraltro impregiudicato il diritto del ricorrente (il quale ha circoscritto l´odierno contenzioso alla sola domanda concernente la cancellazione o meno dei dati presso la società resistente) di ottenere, mediante ulteriore esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, l´integrazione e/o l´aggiornamento delle informazioni che lo riguardano, con riferimento alla sentenza di riabilitazione pronunciata in suo favore dal Tribunale di Vicenza il 9 maggio 1991 ai sensi degli artt. 144 ss. del r.d. n. 267/1942 (dato registrato presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza).

Sulla base dell’odierno quadro normativo il ricorso non può essere ritenuto fondato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli