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Provvedimento del 8 gennaio 2004 [1053847]

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[doc web n. 1053847]

Provvedimento del 8 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ireneo e Angelo Sini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Magika s.r.l., in qualità di editore del periodico "Hit mania magazine";

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente espone di essere stata danneggiata dall´abusiva pubblicazione di una propria fotografia e di altri dati che la riguardano (nome, località di residenza, età ed indirizzo di posta elettronica) sul numero di giugno 2003 della rivista "Hit mania magazine" e sul sito Internet www.hitmania.com <http://www.hitmania.com> cui la stessa rimanda. Tali dati sarebbero stati pubblicati senza consenso nella rubrica "Foto chat", accanto a dati di inserzionisti interessati ad incontri e contatti anche affettivi con altre persone, il che avrebbe ingenerato nel piccolo comune di residenza e in vari conoscenti l´erroneo convincimento della rottura del proprio fidanzamento con persona con la quale è invero prossima al matrimonio, offendendo comunque la propria dignità, immagine e reputazione.

In relazione a tali fatti, in data 23 agosto 2003, l´interessata ha anche presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari in riferimento ai reati di cui agli art. 595, comma 3, c.p., ed agli artt. 34 e 35 della legge n. 675/1996.

Il 25 agosto 2003 la ricorrente ha formulato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), un´istanza con la quale ha chiesto a Magika s.r.l., editore della pubblicazione, di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, di conoscerne l´origine e di procedere altresì alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. A tale richiesta, benché reiterata il 17 settembre 2003, non è stato fornito riscontro.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora art. 145 s. del d.lg. n. 196/2003), la ricorrente ha confermato le proprie richieste ribadendo di non aver mai autorizzato la pubblicazione della propria fotografia e degli altri dati personali riportati da parte di Magika s.r.l., fotografia che l´interessata ha precisato di aver invece inviato nei mesi ottobre-novembre 2002, unitamente al proprio curriculum, alle agenzie NTT promotion s.r.l. di Torino, Tulirose promotion di Modena e C.A.S.A. S.p.A. di Cagliari "al fine di ricercare impiego" in qualità di "promoter". L´interessata ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, il titolare del trattamento, con fax in data 10 dicembre 2003, ha dichiarato, tra l´altro:

  • di aver trattato i dati personali dell´interessata corrispondenti a nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di telefono portatile, indirizzo di posta elettronica e professione, dati che la società avrebbe cancellato "avendo già interrotto qualsiasi trattamento avente ad oggetto gli stessi";
  • di aver acquisito i predetti dati (unitamente ad un´autorizzazione che sarebbe stata sottoscritta dalla ricorrente e che ne autorizzerebbe l´utilizzo) da Rave Special Events s.r.l., che per conto della resistente avrebbe organizzato "alcuni eventi";
  • di aver appreso da Rave Special Events s.r.l. che i dati trattati in relazione all´interessata "sono stati raccolti da NTT Promotion S.r.l.".

Con memoria inviata via fax il 12 dicembre 2003, la ricorrente ha rilevato la mancata indicazione da parte della resistente degli estremi identificativi completi delle società da cui sarebbero stati acquisiti i dati, ribadendo di aver "comunicato i propri dati personali unitamente al proprio curriculum vitae unicamente alla NTT promotion s.r.l. al solo scopo di trovare impiego come promoter" e di non aver mai rilasciato a Rave Special Events s.r.l., o a Magika s.r.l., alcun consenso al trattamento anche mediante pubblicazione della fotografia e dei dati in questione.

Con memoria inviata via fax il 12 dicembre 2003, la resistente, nell´inviare copia della "liberatoria" che l´interessata avrebbe sottoscritto l´8 marzo 2003, con la quale la stessa avrebbe altresì acconsentito al trattamento dei dati che la riguardano, ha precisato che:

  • i dati personali della ricorrente sarebbero stati raccolti nel corso di una festa organizzata su suo incarico in Cortina d´Ampezzo da Rave Special Events s.r.l. (con sede legale in Roma, Via della Vetrina 20) la quale si sarebbe avvalsa della consulenza di Ntt Promotions s.r.l. (con sede legale in Milano, Via Durini 14). Quest´ultima avrebbe "provveduto all´organizzazione logistica della festa stessa (…) e (…) a raccogliere tra l´altro l´autorizzazione della sig.a XY alla pubblicazione del ritratto e dei relativi dati su "Hit mania magazine" e sul sito web www.hitmania.com <http://www.hitmania.com>" di cui ha allegato copia.
  • "la diffusione del numero 3-anno II della pubblicazione editoriale "Hit mania magazine", essendo riferita al mese di giugno 2003, è cessata già dal mese di luglio 2003";
  • "la fotografia e i dati della sig.a XY non sono stati inseriti in alcun altro numero della pubblicazione editoriale sopra citata, ma immediatamente sono stati cancellati e ne è cessato qualsiasi trattamento" anche presso il menzionato sito Internet;
  • la resistente ha inoltre chiesto chiarimenti a Rave Special Events s.r.l. e a Ntt Promotions s.r.l. in ordine all´origine dei dati riferiti all´interessata, presentando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 5 dicembre 2003 una denuncia-querela nei confronti dei responsabili del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) in relazione all´acquisizione di "liberatorie" successivamente contestate da alcuni interessati.

Con memoria inviata via fax il 12 dicembre 2003, la ricorrente, nel disconoscere la firma apposta in calce alla "liberatoria" allegata dalla resistente e smentendo la propria presenza alla citata manifestazione, ha comunicato che ciò avrebbe formato oggetto anche di una nuova denuncia-querela.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione posta all´esame di questa Autorità concerne una richiesta volta ad ottenere conferma dell´esistenza di dati personali, a conoscerne l´origine e ad ottenerne la cancellazione, con particolare riferimento ad una fotografia e ad alcuni altri dati personali diffusi illecitamente attraverso una pubblicazione ed un connesso sito Internet, in conseguenza di un illecito trattamento e della falsificazione di una sottoscrizione.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in ordine alle richieste della ricorrente di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione della loro origine, nonché la cancellazione, avendo la società resistente soddisfatto tali istanze, sia pure solo nel corso del procedimento e violando il diritto della ricorrente di ottenere prima del ricorso un riscontro idoneo e senza ritardo. La società resistente, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha attestato l´origine dei dati riferiti alla ricorrente ed ha asserito di averli cancellati interrompendone qualsiasi trattamento.

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003 e sulla base di un distinto provvedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per individuare le modalità con le quali sono state violate le disposizioni sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato anche da soggetti diversi dalla resistente, nonché in relazione ai controlli effettuati per verificare l´identità degli inserzionisti e l´affidabilità del materiale informativo utilizzato. Ciò anche in riferimento a quanto emerso in un altro procedimento presso il Garante (definito con decisione in data 8 ottobre 2003 adottata nei confronti della società resistente e riguardante analoga fattispecie).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto a carico della resistente, è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per i diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Magika s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

 

Roma, 8 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053847
Data
08/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso