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Provvedimento del 30 gennaio 2004 [1054656]

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[doc. web n. 1054656]

Provvedimento del 30 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e ZX in qualità di genitori delle minori XZ ed YZ

nei confronti di

Comune di WS;

Pro Loco di WS-Ente manifestazioni e fiere;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza rivolta al Comune di WS-assessorato alle politiche giovanili e alle manifestazioni ed eventi e alla Pro Loco della medesima località ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale, nel contestare l´invio di una missiva alle figlie minori (volantino recante un invito a partecipare alla festa patronale organizzata dal Comune di WS nel mese di agosto 2003 ed alla festa di Halloween del 31 ottobre 2003), avevano chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali relativi alle figlie, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonché di essere informati su logica e finalità del trattamento, riservandosi di opporsi al trattamento medesimo.

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste manifestando perplessità sull´utilizzo dei dati personali delle figlie da parte dell´amministrazione comunale e della Pro Loco, anche in relazione all´inserimento degli inviti per la festa di ottobre nei diari scolastici delle minori a cura delle insegnanti della scuola dalle stesse frequentate.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 dicembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il Comune di WS, con una nota inviata via fax il 31 dicembre 2003, ha sostenuto che sia per quanto riguarda la festa patronale, sia in relazione alla festa di Halloween:

  • "non esistono" dati personali relativi alle figlie dei ricorrenti presso l´assessorato alle politiche giovanili e alle manifestazioni ed eventi;
  • le finalità e la logica del trattamento di dati dei minori devono essere ravvisate nell´intenzione di far conoscere ai bambini "il contenuto delle iniziative ricreative organizzate dal Comune di WS esclusivamente per loro";
  • i dati sono stati raccolti tramite richiesta all´ufficio anagrafe per la festa patronale e "alla Direzione scolastica dell´Istituto Comprensivo di WS" per la festa di Halloween;
  • l´elenco contenente indirizzi e nominativi "è stato riprodotto in unica copia" e "non esistono", né "vengono conservate" copie oltre quanto applicato con etichette direttamente sulle buste consegnate.

Con nota inviata via fax il 2 gennaio 2004, il presidente della Pro Loco di WS ha dichiarato di aver dato solamente un "apporto collaborativo" all´organizzazione delle predette feste e che "la gestione delle comunicazioni relative" a tali iniziative "è stata direttamente organizzata" dal comune.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi a minorenni effettuato per finalità di invio di materiale promozionale da due enti locali.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 nei confronti del Comune di WS avendo lo stesso dichiarato che non esistono presso l´assessorato in questione dati personali degli interessati.

Parimenti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle istanze proposte nei confronti della Pro Loco di WS avendo la stessa sostenuto di avere offerto esclusivamente un "apporto collaborativo" all´iniziativa in questione. Di tali dichiarazioni gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante").

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n.196/2003 e sulla base di un distinto procedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità e correttezza del trattamento effettuato dagli enti resistenti, con riferimento all´acquisizione di dati personali dalla Direzione scolastica dell´Istituto Comprensivo di WS.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

 

Roma, 30 gennaio 2004

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054656
Data
30/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso