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Accesso ai documenti - Conoscibilità dei verbali delle commissioni consultive - 23 gennaio 1998 [1055673]

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[doc. web n. 1055673]

Accesso ai documenti - Conoscibilità dei verbali delle commissioni consultive - 23 gennaio 1998

Il Garante risponde al quesito di un parlamentare che aveva chiesto di accedere a determinati documenti detenuti dal Dipartimento dello spettacolo, chiarendo nuovamente il rapporto esistente tra i princìpi espressi dalla legge n. 241/1990 e quelli della legge n. 675/1996, con particolare riferimento al diverso diritto di accesso previsto nelle due normative.

Roma, 23 gennaio 1998

On. Giuseppe ROSSETTO
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
00186 - Roma

OGGETTO: Quesito concernente l´applicazione della legge 675/1996

La S.V. ha chiesto un parere in ordine al rifiuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ha opposto alla Sua richiesta di accedere ai documenti relativi a determinate erogazioni e ai verbali delle commissioni consultive.

Il Dipartimento ha motivato il rifiuto ritenendo che la S.V. non sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante; ha inoltre osservato che il decreto in data 25 febbraio 1997 del Ministro delegato per lo spettacolo - che questa Autorità ha acquisito in copia- preclude la divulgazione dei verbali delle commissioni in favore di soggetti "diversi da quelli direttamente contemplati nella deliberazione" , per cui l´adesione alla Sua richiesta, secondo il Dipartimento, potrebbe configurare una violazione della legge 675/1996.

Il Garante ha più volte osservato che tale legge non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati, e che si deve verificare caso per caso l´esistenza di altri diritti o di interessi meritevoli di pari o superiore tutela. Tra tali diritti vi rientra, certamente, l´accesso ai documenti amministrativi, che è tuttavia riconosciuto a chi sia titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Più in particolare, l´accesso agli atti della pubblica amministrazione, pur perseguendo il dichiarato fine di assicurare la trasparenza dell´attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengono e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo, nonché ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n. 352/1992).

Rispetto al caso che La riguarda, la legge n. 675/1996 si limita ad affermare il principio secondo cui i soggetti pubblici possono divulgare dati a privati solo se ciò è previsto da una norma di legge o di regolamento.

Il limite alla conoscibilità degli atti da Lei citati deriva non tanto dalla legge n. 675, quanto dalla disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi e dalla riservatezza dei verbali delle commissioni prevista dal citato decreto ministeriale.

Va peraltro osservato che il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, riguardante il riordino degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo, prevede all´art. 8 la costituzione di nuove commissioni nel settore dello spettacolo, e apre la possibilità di eventuali modifiche anche nella disciplina della materia all´interno del Dipartimento.

La valutazione circa la possibilità di considerare le esigenze di studio delle problematiche dello spettacolo da parte di un parlamentare alla stregua di un interesse giuridicamente rilevante compete al Dipartimento dello spettacolo, ed è eventualmente sindacabile in sede giurisdizionale. Resta ovviamente impregiudicata la possibilità per la S.V. di esercitare in altro modo le proprie prerogative di parlamentare presentando, in particolare, ulteriori interrogazioni o interpellanze a cui il

Governo dovrebbe fornire sollecita risposta.

Anche in riferimento a quest´ultima ipotesi, la legge n. 675/1996 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all´eventuale inclusione nella risposta all´interrogazione o all´interpellanza delle pertinenti informazioni di carattere personale.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1055673
Data
23/01/98

Tipologie

Parere del Garante