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Dati giudiziari - Dati personali detenuti da un soggetto ausiliario del giudice ' 27 marzo 2002 [1063421]

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[doc. web. n. 1063421]

Dati giudiziari - Dati personali detenuti da un soggetto ausiliario del giudice – 27 marzo 2002

Il trattamento dei dati operato dal collaboratore del consulente tecnico d´ufficio nominato dal giudice rientra fra quelli svolti "per ragioni di giustizia" ai quali non si applica il procedimento relativo al ricorso avanti al Garante, che va quindi dichiarato inammissibile (fattispecie relativa alla perizia redatta da un professionista nel corso di un processo avanti al tribunale dei minorenni avente ad oggetto l´eventuale adottabilità delle figlie minori dell´interessata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY nei confronti della dr.ssa WY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente, parte in due procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni di K, volti a verificare l’eventuale adottabilità delle proprie figlie minori, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti della dr. ssa YH presso la quale, su disposizione del predetto Tribunale, avrebbe sostenuto alcuni colloqui finalizzati alla valutazione del proprio "profilo personologico".

In particolare, la ricorrente ha chiesto la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano, copia del documento e dell’eventuale registrazione effettuata durante i colloqui, l’origine dei dati, la loro comunicazione in forma intelligibile e, infine, la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha affermato che il predetto professionista, avrebbe riportato nella "Diagnosi di personalità" informazioni erronee o comunque non conformi a quanto dalla stessa affermato in sede di colloqui.


2. A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la dr.ssa XZ ha fornito all’interessata un riscontro sostenendo che "la perizia in questione è stata svolta per un incarico dell’autorità giudiziaria" e di non ritenere pertanto applicabile la legge n. 675/1996. La stessa ha comunque dichiarato che i dati personali dell’interessata deriverebbero unicamente dai colloqui e dai test effettuati con la ricorrente e che tutto il materiale in proprio possesso sarebbe stato comunque consegnato al consulente tecnico d’ufficio designato dal giudice competente.


3. Il Tribunale per i minorenni di K, a seguito di una richiesta di questa Autorità formulata in data 21 marzo 2002, ha precisato da ultimo - con nota del 25 marzo 2002 - che la dr.ssa XZ ha svolto la propria attività nei procedimenti relativi alle minori "quale ausiliario autorizzato del CTU nominato dr.ssa JH".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

4. L’eccezione della resistente è fondata e il ricorso non risulta quindi ammissibile.

Il ricorso concerne il diritto di accesso ad alcuni dati personali detenuti da un professionista che ha collaborato con il Tribunale per i minorenni curando perizie acquisite nell’ambito di due procedimenti relativi a minori.

Il trattamento di tali dati riguarda una specifica funzione svolta da un ausiliario autorizzato del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice competente per i procedimenti concernenti le figlie minori dell’interessata e rientra quindi fra i trattamenti di dati posti in essere " per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari" (art. 4, comma 1, lett. d), legge n. 675).

L’attività svolta dalla resistente si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata.

A tale categoria di trattamenti si applicano allo stato solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996 specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l’art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l’art. 29 (in materia di ricorsi al Garante) della medesima legge.

Pertanto, nei confronti dei trattamenti di dati effettuati per ragioni di giustizia, come nel caso di quello posto in essere dal professionista sanitario incaricato dal consulente tecnico d’ufficio del Tribunale per i minorenni, non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l’invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt.31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Tale assetto normativo non influisce sull’obbligo, anche per i titolari dei trattamenti di dati in questione, di utilizzare informazioni esatte nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 9 della citata legge, profilo per il quale l’accertata inammissibilità del ricorso non comporta alcun pregiudizio per i diritti dell’interessata.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 27 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli