g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento del titolare mediante comunicazione dell'origine dei dati ' 20 marzo 2002 [1063490]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1063490]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento del titolare mediante comunicazione dell´origine dei dati – 20 marzo 2002

In caso di adempimento alla richiesta del ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa alla comunicazione da parte di un istituto scolastico privato dell´origine dei dati della figlia minore dell´interessata cui era stata inviata una comunicazione pubblicitaria).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Caterina Spartano Martinolli in qualità di genitore della figlia minore Elisa

nei confronti di

Istituto scolastico "Ugo Foscolo" con sede in Trieste;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente, madre di una minore in età scolare, lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto ad un istituto scolastico privato di conoscere i dati personali riferiti alla figlia, nonché la loro origine, utilizzati per l’invio di comunicazioni pubblicitarie.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata, lamentando l’inidoneità dei riscontri pervenuti, chiede che il Garante ordini all’istituto titolare del trattamento di precisare l’origine dei dati riferiti alla figlia, paventando la loro illecita acquisizione.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’istituto ha risposto con nota anticipata via fax il 1° marzo 2002 nella quale ha sostenuto:

  • di aver acquistato da SEAT S.p.A., "antecedentemente al 1996…un archivio contenente i cognomi (non i nomi), l’anno di nascita (non la data), l’indirizzo, il cap ed il sesso degli allora abitanti in Trieste in età scolare";
  • che tale archivio avrebbe integrato quello già in possesso dell’Istituto "a far tempo dalla sua costituzione";
  • che tali dati non comporterebbero "l’identificazione di specifiche persone fisiche, bensì la mera delimitazione di un insieme all’interno del quale avrebbero potuto esserci soggetti potenzialmente interessati…" ai servizi offerti dall’Istituto;
  • che ogni anno tali dati verrebbero "incrociati con i dati acquisiti attraverso la consultazione degli elenchi pubblici affissi agli albi dei locali istituti scolastici, al termine di ogni anno di studi";
  • che all’esito di tale operazione verrebbe quindi formata una lista al fine di proporre un’offerta di servizi ad un insieme di soggetti potenzialmente interessati "salvi comunque i casi, non infrequenti, di omonimie e di errate coincidenze" di dati.

L’interessata, con fax in data 7 marzo 2002, ha manifestato perplessità in ordine alla risposta pervenuta, attesa l’alta probabilità di incorrere in errori e omonimie con i metodi rappresentati di selezione dei nominativi.


CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali di una minore in età scolare svolto da un istituto scolastico privato per l’invio di offerte formative promozionali, e riguarda in particolare l’esercitato diritto di ottenere da parte dell’istituto la conferma dell’origine dei dati relativi alla minore (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1) legge n. 675/1996).

In relazione alla specifica richiesta alla base del ricorso va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo il titolare del trattamento fornito da ultimo un formale riscontro al richiedente, indicando le coordinate del soggetto dal quale sarebbero state acquisite varie informazioni, che l’istituto asserisce di aver successivamente connesso e raffrontato con dati ricavati da fonti pubbliche liberamente consultabili.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli