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Reti telematiche ed Internet - 'Sistema multilivello' e comunicazione sistematica di dati tramite e-mail - 6 giugno 2002 [1064391]

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[doc. web. n. 1064391]

Reti telematiche ed Internet - "Sistema multilivello" e comunicazione sistematica di dati tramite e-mail - 6 giugno 2002


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni nei confronti del sig. Giovanni Logli;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di verificare alcuni presupposti del trattamento dei dati personali che lo riguardano, relativo all’invio di una e-mail indirizzata alla propria casella di posta elettronica, concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e il risarcimento del lamentato danno morale.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 maggio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il sig. Giovanni Logli ha risposto precisando:

  • di essere uno studente e di aver inviato all’interessato "l’e-mail di un gioco…" ricevuta, con lo stesso mezzo, da un’altra persona;
  • di aver ricavato l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato da un’inserzione pubblicata su un settimanale di annunci gratuiti;
  • di aver già fornito telefonicamente una serie di riscontri al ricorrente;
  • di non aver più inviato altri messaggi all’interessato e di aver anzi provveduto a cancellare l’indirizzo di posta elettronica dello stesso.

L’interessato con nota inviata via fax il 17 maggio 2002 ha ribadito le proprie richieste.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e a formulare un’istanza che va qualificata come opposizione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di messaggi non richiesti ad un indirizzo di posta elettronica.

Va anzitutto chiarito se sia applicabile al caso in questione la normativa di cui alla legge n. 675/1996, con specifico riguardo all’art. 3, comma 1, della medesima legge per il quale "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione…" della legge sulla protezione dei dati personali "sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Nel caso di specie il trattamento è stato effettuato da una persona fisica per finalità che possono ritenersi di tipo "personale" agli effetti dell’applicazione del predetto art. 3. Il meccanismo collegato alla e-mail in questione, previsto dal sistema multilivello denominato "MLM American System", attiva tuttavia, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Al trattamento in questione si applica, pertanto, in toto la legge n. 675 e il ricorso é ammissibile.

Per quanto concerne le specifiche istanze avanzate dall’interessato deve essere dichiarato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, non luogo a provvedere.

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, specificando l’origine dei dati, le finalità e le modalità del loro utilizzo e confermando l’avvenuta cancellazione dei medesimi dati.

Per quanto concerne le spese del procedimento, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi in relazione alle specifiche questioni in diritto ed in fatto esaminate.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno, (proponibile solo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria) non avendo la legge n. 675 attribuito competenze in merito al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente;

c) dichiara inammissibile la richiesta rivolta al Garante relativa al risarcimento del danno.


Roma, 6 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli