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Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione da una mailing-list e non luogo a provvedere - 6 giugno 2002 [1064443]

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[doc. web. n. 1064443]

Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione da una mailing-list e non luogo a provvedere - 6 giugno 2002

Ove il titolare del tratamento dei dati dia completo riscontro all´istanza formulata dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (nella specie il ricorrente si è opposto all´invio di non richiesti messaggi pubblicitari presso il proprio indirizzo di posta elettronica, ottenendo la cancellazione dei propri dati dalla mailing-list del titolare).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Valerio Sisti nei confronti di Guaber S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, destinatario di ripetuti messaggi pubblicitari indirizzati alla propria casella di posta elettronica, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Guaber S.p.A., con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha precisato le proprie richieste ed ha precisato di aver più volte chiesto al titolare del trattamento l’interruzione dell’invio dei messaggi promozionali, ricevendo in risposta riscontri ritenuti insoddisfacenti.

2. A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Gauber S.p.A. ha risposto comunicando all’interessato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le finalità e le modalità del trattamento, specificando che il nominativo dell’interessato non comparirebbe più nella mailing-list della società. Per quanto concerne l’origine dei dati la società titolare del trattamento ha poi chiarito che una terza persona si sarebbe registrata nella mailing list della società con diversi dati anagrafici e con l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato. Ciò anche in ragione del peculiare indirizzo di posta elettronica del ricorrente, che risulterebbe "facilmente imitabile".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso concerne il trattamento di dati personali relativi ad un indirizzo di posta elettronica, effettuato per finalità promozionali da una società attraverso l’invio di messaggi all’indirizzo medesimo.

In ordine alle specifiche richieste dell’interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un adeguato riscontro alle istanze formulate dall’interessato comunicando allo stesso le informazioni richieste e precisando di aver provveduto alla cancellazione dagli elenchi dell’indirizzo di posta elettronica.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 6 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli