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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d'accesso e non luogo a provvedere - 28 maggio 2002 [1064688]

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[doc. web. n. 1064688]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d´accesso e non luogo a provvedere - 28 maggio 2002

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie in cui l´interessato ha avuto modo di conoscere sia gli estremi identificativvi del responsabile del trattamento, sia i dati personali concernenti giudizi espressi dal datore di lavoro in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Carlo Marchesi
nei confronti di

Coop Adriatica soc. coop. a r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Coop Adriatica soc. coop. a r.l., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di ricevere l’indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione dei dati personali concernenti giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 6 maggio 2002, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 13 maggio 2002 con la quale ha trasmesso copia della lettera inviata in pari data al ricorrente nella quale sono stati precisati gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed è stata data comunicazione di tutti i giudizi relativi al medesimo interessato espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale, nonché la copia di una serie di documenti relativi al rapporto lavorativo.

L’interessato non ha fatto pervenire ulteriori memorie o controdeduzioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte, oltre che sull’indicazione del responsabile del trattamento, sull’accesso ad alcuni dati personali di un dipendente, con specifico riguardo a quelli contenuti nell’ambito di giudizi, note di qualifica, di valutazione e di selezione formulate nei suoi confronti dal datore di lavoro.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società titolare del trattamento provveduto a comunicare all’interessato i dati personali oggetto di richiesta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 28 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli