g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di cancellazione di dati inerenti ad una richiesta di finanziamento - 23 aprile 2002 [1065072]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065072]

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di cancellazione di dati inerenti ad una richiesta di finanziamento - 23 aprile 2002

Nel caso di adempimento, da parte del titolare del trattamento, all´istanza dell´interessato, con contestuale cancellazione dei dati detenuti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa lla richiesta di cancellazione di dati personali inerenti ad una richiesta di finanziamento, successivamente trasmessi ad una "centrale rischi" privata).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Compass S.p.A. e Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

Il ricorrente, il quale ha fornito alcuni dati personali a Compass S.p.A. in occasione di una richiesta di finanziamento, lamenta che tale società non abbia chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati di Crif S.p.A. cui lo stesso dato era stato precedentemente comunicato.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha sostenuto che Crif S.p.A. non procederebbe alla cancellazione dalla banca dati del proprio nominativo fino a quando Compass S.p.A. non lo richieda espressamente. Ha chiesto quindi al Garante di ordinare a Crif S.p.A. la cancellazione dei propri dati, oppure di ordinare a Compass S.p.A "di richiedere alla banca dati Crif S.p.A. la immediata cancellazione" dei dati personali.

Con nota del 6/4/ 2002, preso atto dell’assenso espresso dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per adottare la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

Compass S.p.A., con nota del 22 marzo 2002, ha comunicato di aver già fornito riscontro alle istanze dell’interessato sostenendo che la trasmissione dei dati dell’interessato nella banca dati di Crif S.p.A. sarebbe a suo avviso avvenuta in conformità ai principi della legge n. 675/1996 ("presa visione dell’informativa e rilascio di consenso alla comunicazione dei dati"). Ha poi evidenziato di aver fornito spiegazioni all’interessato in ordine alla permanenza di tali dati presso l’archivio della predetta centrale rischi.

Crif S.p.A., con nota del 27 marzo 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell’interessato dichiarando di adeguarsi spontaneamente alle richieste di quest’ultimo provvedendo alla immediata cancellazione dei dati, operazione che sarebbe stata comunque effettuata in data 31 marzo 2002 per "asserita" scadenza del termine di conservazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria e da una centrale rischi privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali di una persona che aveva richiesto un finanziamento.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo Crif S.p.A. provveduto nel corso del procedimento ad eseguire la richiesta misura della cancellazione dalla propria banca dati, relativamente ai dati personali dell’interessato a suo tempo forniti da Compass S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 23 aprile 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli