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Procedimento relativo ai ricorsi - Istanza d'accesso a dati connessi ad una proposta d'apertura di conto corrente bancario - 23 aprile 2002 [1065091]

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[doc. web. n. 1065091]

Procedimento relativo ai ricorsi - Istanza d´accesso a dati connessi ad una proposta d´apertura di conto corrente bancario - 23 aprile 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva richiesto ad una banca la comunicazione dei dati personali forniti in occasione della presentazione di una proposta d´apertura di conto corrente).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Alfredo Tarantini e da Costruzioni Edilizie Domus S.r.l., in persona del medesimo Alfredo Tarantini

nei confronti di

On Banca S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti, già sottoscrittori di una proposta finalizzata all’apertura di un conto corrente unico a loro intestato, lamentano di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale avevano chiesto la conferma dell’esistenza di dati personali che li riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della relativa origine, nonché l’indicazione dei soggetti ai quali tali dati sono stati comunicati e diffusi.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 gli interessati hanno ribadito le proprie richieste, evidenziando i numerosi documenti che sarebbero stati forniti a On Banca S.p.a., titolare del trattamento, e chiedendo di porre a carico di quest’ultima le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste dei ricorrenti, formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2002, On Banca S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 18 aprile 2002 con la quale ha precisato:

  • le modalità di acquisizione dei dati personali degli interessati, la logica e le finalità del relativo trattamento, anche in relazione alla non accettazione da parte della banca della proposta contrattuale;
  • di aver fornito alcune informazioni preliminari con una lettera in data 14 dicembre 2001, ma di non avere dato tempestivo riscontro alle istanze proposte ai sensi dell’art. 13 "a causa del trasloco che ha interessato gli uffici di On Banca S.p.A.";
  • che i dati personali degli interessati non sono stati oggetto "di comunicazione a soggetti terzi o diffusione";
  • di aver già provveduto ad inviare ad Axa Sim (intermediario collocatore) "tutta la documentazione…pervenuta in originale affinché il citato intermediario collocatore provvedesse" a restituirla agli interessati;
  • di conservare negli archivi "copia della sola proposta" contrattuale "conformemente alle procedure interne adottate dalla banca".

L’interessato ha inviato in data 6 aprile 2002 un fax con il quale, nel rendere noto di essere ancora in attesa di un riscontro da parte del titolare del trattamento, comunicava di aver ricevuto alcuni documenti da Axa Sim.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sull’accesso a dati personali e su altre richieste avanzate nei confronti di un istituto di credito, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, da interessati che avevano sottoscritto una proposta che non è stata accettata dalla banca resistente.

A seguito dell’invito ad aderire inoltrato da questa Autorità, il titolare del trattamento ha fornito indicazioni sulle modalità e finalità del trattamento, sull’origine dei dati, nonché sui profili attinenti alla loro comunicazione e diffusione.

È stata anche riscontrata (sia pure con parziale rinvio a corrispondenza precedentemente intercorsa) la richiesta di conoscere i dati personali tuttora detenuti dalla predetta banca.

Al riguardo può essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Va peraltro disposto che il titolare del trattamento precisi nuovamente, in modo inequivocabile, entro il 31 agosto 2002, di non detenere (né in originale, né in copia) altre informazioni relative agli interessati oltre quelle allegate alla nota di riscontro inviata a questa Autorità in data 16 aprile 2002, chiarendo contestualmente di avere restituito agli interessati o distrutto ogni altra documentazione o informazione a suo tempo richiesta (anche per il tramite di intermediari).

L’adempimento della banca è avvenuto solo a seguito della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 29.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alle richieste precedentemente avanzate dagli interessati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, va quindi posto a carico di On Banca S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dai ricorrenti, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 disponendo che il titolare del trattamento dia conferma agli interessati ed a questa Autorità, entro il 31 agosto 2002, di non detenere altri dati personali oltre a quelli messi già a disposizione degli interessati, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al procedimento posti a carico di On Banca S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 23 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli