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Dati sensibili - I dati sulla salute possono essere comunicati all'interessato tramite un medico - 19 giugno 2002 [1065241]

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[doc web n. 1065241]

Dati sensibili - I dati sulla salute possono essere comunicati all´interessato tramite un medico - 19 giugno 2002

I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, contenuti in una perizia redatta da un medico fiduciario di una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico designato dall´interessato o, in difetto, dallo stesso titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Giovanna Russo

nei confronti di

GGL S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente, rimasta vittima di un infortunio professionale, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte ad ottenere da GGL S.p.A. la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società assicuratrice.

Con il ricorso al Garante proposto ai sensi dell´art. 29 della citata legge, l´interessata ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 maggio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, con nota inviata via fax in data 3 giugno 2002, Assitalia, Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. ha risposto "in qualità di titolare del trattamento dei dati personali della Sig.ra Russo", precisando:

  • che GGL S.p.A. ha acquisito e tratta i dati personali dell´interessata in veste di responsabile del trattamento "per accertare e quantificare il diritto della ricorrente all´indennizzo";
  • che "nello specifico caso … rilevato che il contenzioso … trae origine da un banale disguido, si è ritenuto, … in via di mera correntezza, di porre a disposizione della stessa la copia integrale della perizia" richiesta;
  • che la G.G.L. S.p.A. ha già posto a disposizione della ricorrente, con nota del 31 maggio 2002, la copia integrale della perizia per il tramite di un medico di fiducia della ricorrente.

Il titolare del trattamento ha ribadito le proprie posizioni in occasione dell´audizione svoltasi in data 10 giugno 2002.

L´interessata, con nota datata 5 giugno 2002, ha chiesto all´Autorità di chiarire se è conforme a norma la prospettata comunicazione dei dati tramite un sanitario di fiducia.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali, anche sensibili, contenuti in una perizia medico-legale predisposta per una compagnia di assicurazioni a seguito di un infortunio professionale.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento hanno infatti aderito alle richieste dell´interessata ponendo a sua disposizione la copia integrale della perizia medico-legale per il tramite di un sanitario indicato dalla ricorrente medesima.

Tale modalità è pienamente conforme al dettato normativo. Infatti, l´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

Può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, sul presupposto che in mancanza di una designazione del medico da parte della ricorrente sia indicato alla stessa il nominativo di un medico di fiducia del titolare ove ritirare la copia messa a disposizione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 giugno 2002

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli