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Trattamento dei dati personali - Cominicazione e diffusione dei dati da un soggetto pubblico ad un soggetto privato - 3 aprile 2002 [1065263]

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[doc. web. n. 1065263]

Trattamento dei dati personali - Cominicazione e diffusione dei dati da un soggetto pubblico ad un soggetto privato - 3 aprile 2002

E´ infondata l´opposizione al trattamento dei dati da parte di un interessato che lamenti la violazione delle norme che regolano la comunicazione e la diffusione dei dati personali da un soggetto pubblico ad un soggetto privato senza che risulti comprovata l´inosservanza stessa (fattispecie concernente la pretesa erronea applicazione, da parte dell´Ufficio delle entrate, delle norme della legge 241/1990).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Augusto Avogadri rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Branchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

  • Sig. Alberto Avogadri;
  • Agenzia delle entrate, ufficio di Brescia 2;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che il sig. Alberto Avogadri abbia chiesto per iscritto ed ottenuto dall’Ufficio delle entrate di Orzinuovi una copia di un contratto d’affitto di fondi rustici stipulato fra il ricorrente ed alcune persone, producendolo, benché soggetto estraneo al rapporto contrattuale, in un giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Crema tra esso ricorrente e la predetta persona che ha ottenuto copia del contratto.

Secondo il ricorrente, l’accesso alla copia del contratto sarebbe stato disposto dal citato Ufficio delle entrate in violazione dell’art. 20 della legge n. 675 , nonché di "ogni cautela di riservatezza e di accesso alla documentazione prevista dalla legge n. 241/1990".

Tale posizione è stata ribadita dall’interessato nel ricorso proposto ex art. 29 della medesima legge, nel quale è stato sottolineato che il documento asseritamente acquisito in modo illegittimo sarebbe stato utilizzato dal citato sig. Alberto Avogadri per un proprio "interesse personale e strettamente privato".

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2002, Agenzia delle entrate, Ufficio di Brescia 2 (unità organizzativa che si è dichiarata territorialmente competente) ha risposto con nota fax in data 25 marzo 2002 nella quale ha precisato:

  • di aver emanato "una nota di servizio con la quale sono state impartite specifiche istruzioni in merito al comportamento che i dipendenti devono adottare al fine di prevenire la comunicazione e la diffusione di dati e notizie;
  • che la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia medesima "ha attivato una indagine interna" in relazione all’accaduto "e che la stessa è ancora in corso".

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso proposto nei confronti del sig. Alberto Avogadri è inammissibile. Dalla documentazione in atti non risulta che nei confronti di quest’ultimo sia stata proposta alcuna previa istanza ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 675, che è richiesta come requisito imprescindibile dall’art. 29 della medesima legge.

Il citato art. 29, comma 1 , precisa infatti che, salvi i casi in cui il decorso del tempo esporrebbe a pregiudizio imminente e irreparabile (circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova dal ricorrente), il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.

L’assenza della previa istanza comporta l’inammissibilità del ricorso proposto nella parte riferita al sig. Alberto Avogadri, e rende superfluo verificare se la condotta, asseritamene illegittima, posta in essere da quest’ultimo fosse soggetta alle disposizioni di cui alla citata legge, in relazione a quanto disposto dal relativo art. 3 .

Per quanto concerne poi le richieste formulate nei confronti dell’ Agenzia delle entrate (nei confronti dei cui uffici di Milano, Brescia e Orzinuovi risulta essere stata prodotta in data 14 gennaio 2002 apposita istanza) deve essere qualificato preliminarmente, rispetto alle posizioni giuridiche tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675 , il diritto fatto valere dall’interessato.

Al riguardo, sia la previa istanza avanzata in data 14 gennaio 2002, sia il successivo ricorso proposto dinanzi a questa Autorità, pur non contenendo un puntuale richiamo alle specifiche posizioni tutelate dalla predetta norma, devono però essere qualificati come manifestazione della volontà di opporsi al trattamento svolto dai citati uffici con riguardo al rilascio, asseritamente illegittimo, di un documento contenente dati personali dell’interessato.

Deve, inoltre, constatarsi che il ricorrente contesta il trattamento di dati avvenuto per effetto del consentito accesso ad un documento detenuto da un ufficio pubblico, rilasciato in copia a seguito di una formale istanza del 24 ottobre 2001.

Alla fattispecie è quindi applicabile l’art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 in riferimento alla legge n. 241/1990, anziché l’art. 20 della prima legge cui ha fatto riferimento il ricorrente.

In proposito l’opposizione non risulta fornita dei necessari elementi di supporto probatorio che inducano a ritenere che l’attuale sezione staccata di Orzinuovi dell’ Agenzia delle entrate abbia illecitamente o non correttamente comunicato dati personali applicando impropriamente la legge n. 241/1990 in favore di un soggetto sfornito del requisito dell’interesse concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990), e che risulta aver prodotto la copia del contratto proprio in una controversia civile con il ricorrente.

Il ricorso, per questa parte, risulta pertanto infondato.

Tale infondatezza non pregiudica i diritti del ricorrente rispetto all’accertamento in altra sede o procedimento della liceità e correttezza del fatto contestato, anche alla luce delle verifiche amministrative che l’Agenzia delle entrate ha comunque attivato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del sig. Alberto Avogadri;

b) dichiara, infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione, in riferimento alle richieste formulate nei confronti di Agenzia delle entrate, ufficio di Brescia 2.

Roma, 3 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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