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Attività giornalistica - Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca - 11 luglio 2002 [1065802]

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[doc. web. 1065802]

Attività giornalistica - Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca - 11 luglio 2002

E´ giustificata e va accolta l´opposizione alla diffusione di dati personali pubblicati su quotidiani quando rispetto ai dettagli riportati non risulta che il titolare del trattamento (nel caso di specie,la società editrice di un quotidiano) abbia rispettato i principi dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonchè di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (indicazione di generalità e indirizzo di persone offese ritenutei eccessivi rispetto alla cronaca su un furto a domicilio).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dai Sig.ri XY e ZY rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

  • RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera",
  • Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero", rappresentato dall’avv. Massimo Dotto presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio e
  • Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Tempo";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti lamentano che alcuni quotidiani ("Il Messaggero" e "Il Tempo" nella giornata del WY; "Il Corriere della Sera" il giorno ZY) abbiano pubblicato la notizia relativa ad un furto avvenuto nelle loro abitazioni.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione (che in parte riportano i nomi degli interessati e delle vie di residenza con termini variamente imprecisi) si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull’attività giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa utilizzando ignote fonti conoscitive (essendo stata sporta denuncia solo il ZY) e senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all’essenzialità dell’informazione.

Gli indicati titolari del trattamento non avrebbero fornito alcun riscontro (o nel caso de "IL MESSAGGERO" un riscontro ritenuto insufficiente) alla previa istanza proposta ai sensi dell’art. 13 con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione dei dati in possesso dei quotidiani, la loro origine, nonché la cancellazione degli stessi dai data base redazionali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento anche in ordine ad eventuali altre notizie non ancora pubblicate al riguardo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All’invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 18 giugno 2002, Società Editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IL TEMPO", ha risposto con note, inviate via fax in data 25 e 28 giugno 2002, sostenendo che:

  • l’articolo in questione sarebbe stato redatto sulla base di notizie "diffuse da un’agenzia giornalistica" nell’esclusivo perseguimento del diritto di cronaca;
  • le sole pagine pubblicate sarebbero conservate nell’archivio elettronico del giornale e che non esisterebbero "data base redazionali aggiuntivi".

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero", ha risposto con nota anticipata via fax il 26 giugno 2002 sostenendo che:

  • a conferma di quanto già riportato in una comunicazione del 24 aprile 2002 rivolta allo studio legale Ricchiuto, la notizia in questione è stata tratta da un comunicato dell’agenzia giornalistica Ansa, di cui ha allegato copia;
  • "nessun dato relativo alla notizia ed ai nominativi ivi indicati è stato mantenuto in registri o altri archivi de "Il Messaggero", né è stato mai previsto un loro trattamento in qualsiasi forma".

RCS Editori S.p.A, in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", ha risposto con nota anticipata via fax il 27 giugno 2002, sostenendo che:

  • i due ricorrenti non potevano essere "identificabili" tramite i riferimenti contenuti nell’articolo in questione, anche in considerazione dei numerosi errori in esso contenuti in riferimento ai nominativi e ai relativi indirizzi;
  • "i dati di fatto contenuti nel breve scritto sono stati oggetto di unica utilizzazione" il giorno WY, "non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" e non saranno "ulteriormente utilizzati con riferimento alla vicenda oggetto della notizia pubblicata";
  • la pubblicazione sarebbe in "ogni caso legittima alla stregua delle norme vigenti, trattandosi di corretto esercizio del diritto di cronaca e di informazione" e le notizie riportate sarebbero state tutte "strettamente pertinenti e necessarie";
  • quanto all’asserita inesattezza di alcune delle notizie pubblicate, le stesse sarebbero state desunte "da fonti di informazione di adeguata attendibilità ", mentre nessuno degli interessati avrebbe "chiesto la pubblicazione di una rettifica ai sensi della legge sulla stampa".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all’esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca locale di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni riferite agli interessati (per quanto imprecise, specie con riferimento all’esatta indicazione dei nomi e degli indirizzi di residenza) configurano un trattamento di "dati personali" secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Per quanto incomplete e imprecise, le informazioni pubblicate permettevano infatti (anche in riferimento ad un ambito ristretto di persone) l’identificabilità degli stessi.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dagli interessati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine all’istanza volta a conoscere i dati personali trattati. I tre titolari del trattamento hanno infatti fornito riscontro a tale richiesta, specificando che le testate non detengono alcuna ulteriore informazione, oltre quelle contenute negli articoli in questione conservati in forma cartacea o elettronica. Solo Il Messaggero S.p.A. ha però indicato anche l’origine dei dati, allegando copia di una notizia diffusa dall’agenzia Ansa. Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A. hanno invece risposto con un riscontro genericamente riferito (nel secondo caso) a "fonti di informazione di adeguata attendibilità" o (la prima società) ad una non meglio identificata "agenzia giornalistica". Queste due società dovranno pertanto integrare il riscontro già fornito, indicando più precisamente l’origine dei dati entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2002.

Per quanto concerne specificamente il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico va rilevato che a tale tipo di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa ed all’acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell’interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, deve ritenersi fondata la richiesta di cancellazione dei dati proposta dagli interessati, dal momento che le società resistenti hanno dichiarato di non detenere, né in forma cartacea né in forma elettronica, altri dati relativi ai ricorrenti oltre la mera copia degli articoli legittimamente conservata a fini di documentazione delle edizioni pubblicate.

Il ricorso va accolto invece in merito all’opposizione per motivi legittimi sostanzialmente manifestata nei confronti dell’ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti (art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Le società resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nel caso di specie, pur non essendo stati diffusi dati sensibili (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), siano stati rispettati i principi dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge cit.), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.).

Anche dagli atti non emerge alcun elemento utile volto a ritenere che, fermo restando l’indubbio interesse pubblico alla conoscenza di fenomeni delittuosi quale quello del furto a domicilio, i giornalisti coinvolti potessero fornire anche un’informazione dettagliata estesa alle generalità e al domicilio delle persone offese, in quanto "indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6, comma 1, del codice deontologico cit.).

I predetti dettagli, estesi anche all’identificazione della località di soggiorno festivo, sono stati invece forniti in vario modo nell’articolo de "Il Messaggero" del WY, de "Il Tempo" del WY e de "Il Corriere della Sera" del ZY, in termini che, nel caso di specie, non risultano giustificati alla luce dell’opposizione alla diffusione da parte degli interessati, i quali hanno peraltro richiamato l’attenzione su un contestuale articolo di "Leggo" del ZY, per evidenziare come l’indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del secondo ricorrente e l’omissione dell’indirizzo non abbiano sottratto valore all’efficacia informativa della notizia.

Deve peraltro ritenersi fondata l’opposizione relativa all’ulteriore utilizzazione da parte delle tre testate dei dati relativi alle generalità, all’indirizzo e agli altri dettagli sopraindicati, in difetto dei presupposti sanciti dalle richiamate disposizioni normative e deontologiche.

In ragione del riscontro non interamente idoneo alle richieste del ricorrente, va posto in parte, in misura pari a complessivi 150 euro e in parti uguali, a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A. l’ammontare delle spese del procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati avanzata a Il Messaggero S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l’origine dei dati da Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A., le quali dovranno fornire un ulteriore riscontro ai ricorrenti entro il 10 agosto 2002, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, nei termini di cui in motivazione;

e) accoglie parzialmente il ricorso in relazione all’opposizione all’ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti e ordina alle società resistenti di astenersi dall’ulteriore trattamento dei medesimi dati in difformità di quanto indicato in motivazione;

f) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di complessivi euro 150, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A., per ciascuno in misura pari a 50 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente agli interessati.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli