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Dati sensibili - Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica - 18 luglio 2002 [1065814]

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[doc. web. n. 1065814]

Dati sensibili - Registro dei battezzati e cessazione dell´appartenenza alla Chiesa cattolica - 18 luglio 2002

L´interessato ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l’annotazione a margine del registro dei battezzati da parte della Parrocchia S. Pietro in Sala di Milano, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 e con successiva nota del 3 luglio 2002, l’interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo altresì l’attribuzione a carico del titolare delle spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Curia Arcivescovile di Milano - Servizio per la disciplina dei sacramenti, con nota inviata via fax in data 2 luglio 2002, prendendo atto della richiesta del ricorrente, ha assicurato di voler "provvedere in merito nel più breve tempo possibile".

Con ulteriore fax in data 15 luglio 2002, la predetta Curia ha poi confermato di "aver inviato al parroco di S. Pietro in Sala… la richiesta di annotazione" in oggetto, riservandosi di dare successiva ulteriore comunicazione all’interessato e a questa Autorità della materiale annotazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell’interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

Come già rilevato in altro provvedimento, con il quale il Garante ha considerato che "l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…" (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), la richiesta dell’interessato è legittima consistendo in un’istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, la Curia Arcivescovile di Milano ha dichiarato di aderire alle richieste del ricorrente, attivando la procedura e provvedendo all’annotazione suddetta (come da successiva nota del 15 luglio 2002), per il tramite della Parrocchia di S. Pietro in Sala. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla specificità della vicenda per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli