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Informazioni all'interessato - Disposto il blocco del trattamento nei confronti di una società commerciale - 28 maggio 2002 - [1065843]

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[doc. web. n. 1065843]

Informazioni all´interessato - Disposto il blocco del trattamento nei confronti di una società commerciale - 28 maggio 2002

Il Garante, nel rilevare, alla luce di specifici accertamenti effettuati dal prorpio dipartimento ispettivo, ripetute violazioni della disciplina sull´informativa e sulla comunicazione dei dati personali, ha disposto il blocco, in via d´urgenza, nei confronti di una società commerciale, riservandosi di verificare, all´esito di ulteriori indagini, i presupposti per la denuncia all´autorità giudiziaria penale.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la deliberazione del Garante n. 1 del 17 gennaio 2002 con la quale è stata disposta l’effettuazione degli accertamenti previsti dall’art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996 nei confronti di Market Development Srl, allora con sede in Rescaldina (MI), attualmente con sede in Milano, via Minturno n. 11, in relazione alle segnalazioni pervenute;

VISTI i verbali delle operazioni di accertamento compiute per autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano redatti in data 15 e 16 maggio 2002 nei confronti della Market Development Srl e di altre società da questa designate quali responsabili del trattamento;

RILEVATO che Market Development Srl, nell’ambito di un rapporto contrattuale con la società Astroforce Holding BV di Roosendaal (NL), concessionaria del marchio "Maria Duval", ha trattato in forma automatizzata dati personali riferiti a numerosi interessati, attraverso offerte pubbliche di oggetti e servizi recanti il marchio "Maria Duval" o marchi a questo riconducibili, offerte pubblicate anche su alcuni periodici italiani;

RILEVATO che i coupon in atti sulla base dei quali i dati personali sono stati raccolti non recano una informativa idonea ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e, conseguentemente, una idonea ed informata manifestazione di volontà dei soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti (effettuati da Market Development Srl e da terzi) diversi da quelli finalizzati all’invio degli oggetti e servizi pubblicizzati;

RILEVATO che la suddetta società risulta allo stato aver proceduto a trattamenti di dati per inviare, contestualmente o successivamente, oltre agli oggetti/servizi gratuiti, anche offerte di beni e servizi a pagamento e che risulta, altresì, aver proceduto ad estrazioni di dati personali così acquisiti, con successiva loro cessione ad aziende nazionali ed estere a fini commerciali;

RILEVATO che tali ulteriori trattamenti risultano allo stato essere svolti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 20 della legge n. 675/1996, sia da parte della predetta società, sia di terzi;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall’art. 11, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati o di disporne il blocco se lo stesso risulta "illecito o non corretto ..., oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RILEVATA la necessità di intervenire con urgenza in quanto la predetta società risulta aver proceduto, anche negli ultimi mesi, alla vendita di anagrafiche in Italia e all’estero estratte dalle banche dati di cui è titolare in relazione peraltro ad un numero elevato di interessati;

RISERVATO ad ulteriori accertamenti il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché della sussistenza dei presupposti per l’eventuale denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare un provvedimento di blocco del trattamento che comporta l’obbligo per il destinatario del presente atto (ivi compresi i responsabili del trattamento) di astenersi temporaneamente dal compiere qualunque operazione di trattamento dei dati fatta eccezione della loro semplice conservazione, nelle more della definizione del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge n. 675, così come modificato dall’art. 15, d. lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati raccolti da Market Development Srl attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto a cura del Dipartimento vigilanza e controllo dell’Ufficio del Garante, nei confronti del legale rappresentante della stessa Market Development Srl;

b) riserva ad ulteriori accertamenti il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;

c) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa anche alle società interessate dal trasferimento dei dati all’estero, per il tramite delle competenti autorità.

Roma, 28 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli