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Procedimento relativo ai ricorsi - Giusti motivi per compensare le spese del procedimento - 4 luglio 2002 [1065864]

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[doc. web. n. 1065864]

Procedimento relativo ai ricorsi - Giusti motivi per compensare le spese del procedimento - 4 luglio 2002

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire del Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente, che li abbia richiesti, i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; il Garante, in ogni caso, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, può disporre discrezionalmente la parziale compensazione delle spese tra le parti (nel caso in questione, i giusti motivi per una parziale compensazione sono stati ravvisati nel parziale riscontro reso dal titolare prima della presentazione del ricorso).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Daniele Vantaggiato, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Vantaggiato

nei confronti di

Fininternet S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Buonaguidi presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla Fininternet S.p.A. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere le modalità del trattamento ed il nominativo dell’eventuale responsabile.

Nel riscontro fornito, il titolare ha comunicato il nominativo del responsabile ed ha fornito alcune indicazioni sulle modalità del trattamento dei dati, dichiarando altresì di aver provveduto a cancellare l’indirizzo dell’interessato dal proprio "database".

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto in merito alle modalità del trattamento ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto dapprima con un fax in data 17 giugno 2002, indicando di aver provveduto anteriormente al ricorso a fornire un primo riscontro alle richieste dell’interessato, e successivamente con una nota più articolata datata 20 giugno 2002, nella quale ha specificato le modalità del trattamento effettuato. In particolare, la società resistente ha descritto in modo più analitico in questa seconda nota come raccoglierebbe i dati personali - nello specifico, nome, cognome e indirizzo di posta elettronica - di quanti usufruiscono dei servizi forniti dai siti internet dalla stessa gestiti e relativi all’invio di cartoline augurali o dediche musicali, previa asserita acquisizione del consenso informato degli interessati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle richieste dell’interessato presentate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento per verificare la liceità dei trattamenti di dati effettuati dal titolare.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al previo riscontro inviato antecedentemente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Fininternet S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli